Lexipedia

414.123

Ordinanza
sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF

del 5 dicembre 2014 (Stato 1° novembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 35 a capoverso 5, 35 b e 39 capoverso 2 della legge
del 4 ottobre 1991 1 sui PF, 2

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Principi

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca provvedono a impiegare i mezzi finanziari in modo efficace ed economico.

I PF e gli istituti di ricerca ne rispondono al Consiglio dei PF.

Art. 2 Mezzi di terzi

I mezzi di terzi sono tutti i mezzi che non provengono da contributi finanziari diretti della Confederazione. Sono costituiti dai:

  1. compensi per mandati di ricerca della Confederazione e di istituzioni federali, nonché da contributi provenienti da programmi di ricerca europei;
  2. contributi da parte di terzi.

L’accettazione di mezzi di terzi deve essere conciliabile con l’indipendenza, nonché con i compiti e gli obiettivi dei PF e degli istituti di ricerca.

I PF e gli istituti di ricerca decidono in merito all’accettazione e all’impiego di mezzi di terzi nel quadro degli impegni contrattuali, sempre che il Consiglio dei PF non disponga altrimenti.

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca devono essere in grado di fornire alle competenti autorità federali informazioni sulla provenienza e sull’impiego dei mezzi di terzi, nonché sullo stadio di avanzamento dei progetti.

Art. 2a3 Liberalità vincolate a condizioni

Se la destinazione di una liberalità (eredità, legato o donazione) vincolata a condizioni non può più essere realizzata, il servizio competente per l’amministrazione dei mezzi decide sul loro impiego.

Art. 2b4 Ricavi della vendita di energia

Se i PF o gli istituti di ricerca vendono l’energia che non utilizzano, il 90 per cento dei ricavi lordi è versato alla Cassa federale.

Il Consiglio dei PF iscrive e motiva nel preventivo i previsti ricavi derivanti dalla vendita di energia.

Capitolo 2 Presentazione dei conti

Sezione 1 Principi e norme di riferimento

Art. 3 Principi della presentazione dei conti

I seguenti principi si applicano alla presentazione dei conti:

  1. essenzialità: devono essere esposte tutte le informazioni necessarie per una valutazione rapida e completa della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi e che possono influenzare le decisioni dell’autorità preposta;
  2. integralità: devono essere indicate tutte le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti;
  3. comprensibilità: le informazioni devono essere chiare e comprensibili;
  4. continuità: i principi della presentazione dei conti e della contabilità devono essere mantenuti invariati in un arco di tempo quanto più lungo possibile e consentire la comparabilità;
  5. espressione al lordo: le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti devono essere indicate separatamente nel loro importo integrale, senza reciproca compensazione.

Art. 4 Norme di riferimento per la presentazione dei conti

La presentazione dei conti è retta dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 5 .

Le deroghe agli IPSAS sono disciplinate nell’allegato 1. Le specifiche IPSAS figurano nell’allegato 2.

Sezione 2 Conti annuali

Art. 5 Struttura

I conti annuali del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca presentano la stessa struttura del conto annuale del settore dei PF conformemente all’articolo 35 capoverso 2 della legge sui PF.

Art. 6 Piano contabile generale

Il Consiglio dei PF stabilisce in istruzioni il piano contabile generale dei conti annuali conformemente al piano contabile generale del consuntivo consolidato della Confederazione.

Art. 7 Bilancio

Il bilancio documenta i valori patrimoniali (attivi) nonché gli impegni e il capitale proprio (passivi).

I valori patrimoniali sono attribuiti alla sostanza circolante o alla sostanza fissa.

Gli impegni sono articolati in capitale di terzi a breve e a lunga scadenza.

Art. 8 Principi per l’iscrizione a bilancio

Gli elementi patrimoniali sono iscritti a bilancio come attivi se:

  1. produrranno un’utilità economica o servono all’adempimento immediato di compiti pubblici; e
  2. il loro valore può essere determinato in modo affidabile.

Gli impegni esistenti originati da un evento avvenuto nel passato sono iscritti a bilancio come passivi se il loro adempimento comporterà verosimilmente un deflusso di fondi.

Gli accantonamenti sono costituiti per impegni originati da un evento avvenuto nel passato, se vige incertezza circa il momento dell’adempimento o l’ammontare del futuro deflusso di fondi.

Gli elementi patrimoniali e gli impegni sono iscritti a bilancio nel periodo contabile nel quale le condizioni di cui ai capoversi 1, 2 e 3 per l’iscrizione all’attivo o al passivo sono soddisfatte.

Si può rinunciare a un’iscrizione a bilancio se il limite di iscrizione all’attivo o al passivo non è raggiunto (art. 10).

Il Consiglio dei PF disciplina in istruzioni le condizioni alle quali è ammessa in via eccezionale un’iscrizione collettiva all’attivo o al passivo.

Art. 9 Principi di valutazione e ammortamenti

I principi di valutazione si basano sulle prescrizioni dell’IPSAS.

... 6

Secondo il loro genere, gli elementi patrimoniali e gli impegni sono riuniti in classi. All’interno di una classe si applicano gli stessi principi di valutazione.

Il Consiglio dei PF stabilisce in istruzioni:

  1. i principi di valutazione applicabili alle singole classi;
  2. le classi di investimento e i loro tassi di ammortamento.

Art. 10 Limiti dell’iscrizione all’attivo e al passivo

Gli investimenti e le scorte sono iscritti all’attivo a partire dai seguenti valori:

  1. immobili: a partire da 100 000 franchi;
  2. ampliamenti per usi specifici di immobili di proprietà della Confederazione e di immobili in locazione: a partire da 100 000 franchi;
  3. beni mobili: a partire da 10 000 franchi;
  4. valori patrimoniali immateriali acquistati: a partire da 100 000 franchi;
  5. valori patrimoniali immateriali generati dall’istituzione stessa: a partire da un milione di franchi;
  6. scorte: a partire da 100 000 franchi.

Gli accantonamenti sono costituiti a partire da un importo di 500 000 franchi.

Si devono operare limitazioni temporali a partire da un importo di 100 000 franchi.

Il Consiglio dei PF può stabilire altri limiti in istruzioni.

Art. 11 Riserve

Possono costituire riserve sia il Consiglio dei PF, sia i PF e gli istituti di ricerca.

Le riserve fanno parte del capitale proprio.

La costituzione e lo scioglimento di riserve non avvengono direttamente attraverso il conto economico.

Il Consiglio dei PF disciplina in istruzioni la costituzione e lo scioglimento di riserve.

Art. 12 Conto economico

Il conto economico contiene le spese e i ricavi, nonché il risultato annuale dell’esercizio in corso.

Art. 13 Conto dei flussi di tesoreria

Il conto dei flussi di tesoreria informa sull’origine e sull’utilizzo delle liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine e ne documenta le variazioni.

Indica il flusso del capitale da:

  1. attività operative (cash flow);
  2. attività di investimento; e
  3. attività di finanziamento.

Il conto degli investimenti fa parte del conto dei flussi di tesoreria.

Art. 14 Indicazione del capitale proprio

L’indicazione del capitale proprio documenta le cause della variazione del capitale proprio.

Art. 15 Allegato

L’allegato al conto annuale comprende in particolare i seguenti punti:

  1. menziona la normativa tecnica da applicare alla presentazione dei conti e motiva le deroghe;
  2. riassume i principi della presentazione dei conti, compresi i principi essenziali dell’iscrizione a bilancio e della valutazione;
  3. illustra in forma concisa i dettagli essenziali relativi alle altre parti del conto annuale;
  4. contiene ulteriori indicazioni importanti per valutare la situazione inerente al patrimonio e ai ricavi, gli impegni e i rischi finanziari.

Art. 16 Consolidamento

Il conto annuale consolidato del settore dei PF è redatto secondo il principio del consolidamento integrale. Comprende i conti annuali consolidati del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca.

Fornisce una visione globale della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi del settore dei PF, rettificata quanto alle interrelazioni interne.

Forma la base per il trasferimento nel consuntivo consolidato della Confederazione in base alle prescrizioni vigenti per le unità amministrative decentralizzate della Confederazione.

Il consolidamento dei conti annuali del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca segue le stesse regole del consolidamento del conto annuale del settore dei PF.

Il Consiglio dei PF stabilisce in istruzioni i dettagli relativi al consolidamento; a tal fine deve tener conto delle specifiche IPSAS di cui all’allegato 2.

Art. 17 Firma e conferma del conto annuale

Il presidente del Consiglio dei PF e il responsabile delle finanze firmano insieme il conto annuale consolidato del Consiglio dei PF, nonché il conto annuale consolidato del settore dei PF.

I presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca firmano insieme ai loro responsabili delle finanze il conto annuale consolidato della propria istituzione.

Apponendo la loro firma, i firmatari confermano che il conto annuale è redatto conformemente alle prescrizioni legali e che espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

Sezione 3 Rapporti

Art. 18 Principi

Sia i rapporti interni al settore dei PF sia quelli destinati all’esterno espongono la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

I PF e gli istituti di ricerca confermano nel quadro dei loro rapporti al Consiglio dei PF la correttezza degli importi e dei commenti che figurano nel loro conto annuale.

Art. 19 Rapporti di gestione

I PF e gli istituti di ricerca redigono ogni anno un rapporto di gestione composto da una relazione annuale e da un conto annuale.

Il Consiglio dei PF redige ogni anno, sulla base dei rapporti dei PF e degli istituti di ricerca, il rapporto di gestione del settore dei PF. Integra la sua relazione annuale in quella del settore dei PF.

Il Consiglio dei PF pubblica il rapporto di gestione del settore dei PF dopo l’approvazione da parte del Consiglio federale e la consegna alle Commissioni competenti delle Camere federali.

Art. 20 Ulteriori rapporti

I PF e gli istituti di ricerca forniscono al Consiglio dei PF le indicazioni necessarie per la redazione di ulteriori rapporti del settore dei PF richiesti dalla Confederazione.

Sezione 4 Revisione

Art. 21

Sono soggetti a revisione:

  1. a livello del settore dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca: i conti annuali e le relazioni annuali;
  2. a livello di Consiglio dei PF: il conto annuale.

Le relazioni annuali sono da verificare per quanto riguarda:

  1. eventuali contraddizioni rispetto ai conti annuali;
  2. l’attuazione di una gestione dei rischi adeguata;
  3. eventuali contraddizioni nell’ambito dei rapporti sul personale.

Capitolo 3 Tenuta dei conti, controlli interni e gestione dei rischi

Sezione 1 Contabilità e inventariazione

Art. 22 Principi

Per la contabilità si applicano i seguenti principi:

  1. integralità:tutte le operazioni finanziarie e le fattispecie contabili devono essere registrate senza lacune e periodicamente;
  2. esattezza:gli allibramenti devono corrispondere ai fatti;
  3. tempestività:la tenuta dei conti deve essere aggiornata. Le operazioni devono essere riportate cronologicamente;
  4. verificabilità:le operazioni devono essere registrate in modo chiaro e comprensibile. Le correzioni devono essere contrassegnate e gli allibramenti comprovati con giustificativi.

I principi per la presentazione dei conti di cui all’articolo 3 si applicano per analogia.

Art. 23 Contabilità analitica

I PF e gli istituti di ricerca tengono una contabilità analitica in funzione delle loro esigenze.

La contabilità analitica deve essere tale da:

  1. agevolare la gestione delle istituzioni corrispondenti;
  2. permettere di elaborare e valutare il preventivo e il conto annuale;
  3. consentire di elaborare statistiche;
  4. assicurare la trasparenza dei costi nell’interesse di un’attività amministrativa improntata all’economicità.

Art. 24 Conservazione dei giustificativi

I giustificativi devono essere conservati insieme alla contabilità per dieci anni.

Per le prestazioni in relazione a immobili soggette all’imposta sul valore aggiunto i giustificativi devono essere conservati per 20 anni.

Art. 25 Inventari

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca tengono inventari dei valori contabili degli investimenti materiali e delle scorte soggetti all’obbligo di iscrizione all’attivo.

Aggiornano annualmente gli inventari dei valori contabili. In relazione agli investimenti materiali soggetti all’obbligo di iscrizione all’attivo il cui valore contabile residuo al momento del controllo annuale è inferiore a 100 000 franchi, aggiornano gli inventari ogni tre anni.

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca tengono inventari dei valori reali relativi ai beni culturali.

Per gli altri investimenti materiali e scorte non soggetti all’obbligo di iscrizione all’attivo disciplinano la tenuta di inventari dei valori reali in funzione del rischio.

Sezione 2 Controlli interni

Art. 26 Sistema di controllo interno e responsabilità

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema di controllo interno.

Il sistema di controllo interno serve a:

  1. proteggere il patrimonio;
  2. assicurare l’impiego appropriato dei fondi;
  3. evitare o scoprire errori e irregolarità nella tenuta dei conti;
  4. garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti e l’affidabilità del rendiconto.

Tiene conto della situazione di rischio e del rapporto costi/benefici.

Il presidente del Consiglio dei PF, i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca assicurano l’introduzione, l’impiego efficace e il monitoraggio del sistema di controllo interno nella loro sfera di competenze.

Art. 27 Struttura del sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno comprende misure regolative, organizzative e tecniche.

Deve essere documentato in maniera completa e comprensibile. Sono da documentare in particolare l’analisi dei rischi, i controlli corrispondenti e le prove che questi ultimi sono stati effettuati.

Art. 28 Disciplinamento della firma

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca adottano ognuno un disciplinamento concernente il diritto di firma per la propria istituzione.

Sezione 3 Gestione dei rischi

Art. 29 Competenze

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca applicano nel loro ambito di competenze un sistema di gestione dei rischi.

Il Consiglio dei PF disciplina mediante istruzioni i principi della gestione dei rischi nel settore dei PF. In esse stabilisce in particolare:

  1. gli obiettivi della politica di gestione dei rischi e le responsabilità nella sua attuazione;
  2. l’individuazione dei rischi;
  3. la valutazione dei rischi;
  4. l’eliminazione e il finanziamento dei rischi;
  5. il controllo dei rischi.

Art. 30 Assunzione dei rischi

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca assumono essi stessi i loro rischi nel loro ambito di competenze; sono fatti salvi il capoverso 2 e disposizioni di leggi speciali.

Qualora nel Consiglio dei PF, nei PF o negli istituti di ricerca sopravvenga un sinistro che compromette l’adempimento dei compiti stabiliti nella legislazione federale e negli obiettivi strategici7, il Consiglio dei PF, previa consultazione dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF), propone al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) all’attenzione del Consiglio federale:

  1. un adeguamento degli obiettivi strategici; o
  2. un aumento del contributo finanziario della Confederazione ed eventualmente del limite di spesa.

Art. 31 Obbligo di informazione

Il Consiglio dei PF informa la Segreteria generale del DEFR e l’AFF in caso di sviluppi importanti della situazione dei rischi e delle coperture assicurative relative al Consiglio dei PF, ai PF e agli istituti di ricerca.

Capitolo 4 Piano finanziario e preventivo

Art. 32 Piano finanziario

Il Consiglio dei PF aggiorna annualmente il piano finanziario del settore dei PF per i tre anni successivi al preventivo.

I PF e gli istituti di ricerca forniscono al Consiglio dei PF le indicazioni necessarie.

Art. 33 Preventivo

Il Consiglio dei PF elabora annualmente il preventivo del settore dei PF secondo le prescrizioni applicabili alle unità amministrative decentralizzate della Confederazione.

Elabora il preventivo in base ai principi e alle norme di riferimento di cui agli articoli 3 e 4.

Emana, per l’elaborazione del preventivo, istruzioni per i PF e gli istituti di ricerca.

Può pubblicare il preventivo in un rapporto.

Capitolo 4a Utilizzazione da parte di terzi di fondi di proprietà della Confederazione

(art. 34bbis e 35b legge sui PF)

Art. 33a Modalità

Se i PF e gli istituti di ricerca trasferiscono a terzi l’utilizzazione di fondi di proprietà della Confederazione nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti e obiettivi strategici, non si ha un trasferimento dell’utilizzazione ai sensi dell’articolo 34 b bis della legge sui PF.

Si ha invece un trasferimento dell’utilizzazione ai sensi dell’articolo 34bbis della legge sui PF se:

  1. i PF e gli istituti di ricerca trasferiscono a terzi l’utilizzazione di fondi di proprietà della Confederazione al di fuori dell’adempimento dei propri compiti e obiettivi strategici;
  2. i PF e gli istituti di ricerca trasferiscono a terzi per uso temporaneo fondi di proprietà della Confederazione di cui non necessitano più.

Art. 33b Utilizzazione da parte di terzi nell’ambito dell’adempimento dei compiti e degli obiettivi strategici dei PF e degli istituti di ricerca

Si ha utilizzazione da parte di terzi ai sensi dell’articolo 33a capoverso 1 se tale utilizzazione:

  1. serve direttamente o contribuisce all’adempimento dei compiti dei PF e degli istituti di ricerca; e
  2. è necessaria per raggiungere gli obiettivi strategici dei PF e degli istituti di ricerca.

L’utilizzazione ai sensi dell’articolo 33a capoverso 1 è in particolare l’utilizzazione di fondi da parte di terzi per i seguenti scopi:

  1. formazione e formazione continua in ambito scientifico o tecnico in collaborazione con terzi;
  2. ricerca e uso dei risultati della ricerca in ambito scientifico o tecnico in collaborazione con terzi;
  3. sostegno ai processi operativi.

Art. 33c Trasferimento dell’utilizzazione al di fuori dell’adempimento dei compiti e degli obiettivi strategici

Al di fuori dell’adempimento dei propri compiti e obiettivi strategici, i PF e gli istituti di ricerca possono trasferire a terzi l’utilizzazione di fondi di proprietà della Confederazione alle condizioni seguenti:

  1. il trasferimento è limitato a 12 anni al massimo; il termine inizia a decorrere con l’assegnazione dei fondi di proprietà della Confederazione alla categoria del trasferimento dell’utilizzazione secondo il presente articolo;
  2. nei 12 anni successivi i fondi di proprietà della Confederazione oggetto di un trasferimento dell’utilizzazione sono ridestinati a uso proprio o a un’utilizzazione secondo l’articolo 33a capoverso 1 conformemente alla strategia di sviluppo territoriale dei PF e degli istituti di ricerca.

Previa approvazione dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), il Consiglio dei PF può prorogare adeguatamente il termine di cui al capoverso 1 per i fondi di proprietà della Confederazione che fungono da riserva fondiaria e immobiliare strategica.

Art. 33d Trasferimento a terzi per uso temporaneo fino alla vendita

I fondi di proprietà della Confederazione di cui i PF e gli istituti di ricerca non necessitano più né per uso proprio né per un’utilizzazione secondo l’articolo 33 b o 33 c sono venduti conformemente all’ordinanza del 5 dicembre 2008 8 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione. Fino al completamento della vendita possono essere trasferiti a terzi per uso temporaneo.

Art. 33e Ricavi dall’utilizzazione da parte di terzi

I PF e gli istituti di ricerca non sono tenuti a cedere alla Confederazione i ricavi realizzati nell’ambito dell’adempimento dei propri compiti e obiettivi strategici attraverso l’utilizzazione da parte di terzi di fondi di proprietà della Confederazione (art. 33 b ).

Il 90 per cento dei ricavi netti derivanti dal trasferimento dell’utilizzazione secondo gli articoli 33 c e 33 d è versato alla Cassa federale.

Art. 33f Verifica delle attribuzioni e utilizzazioni, rapporto e preventivazione dei ricavi

Il Consiglio dei PF verifica e documenta periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, l’attribuzione e l’utilizzazione dei fondi di proprietà della Confederazione e ne riferisce alla Confederazione in un rapporto.

Il Consiglio dei PF iscrive e motiva nel preventivo i previsti ricavi derivanti dal trasferimento dell’utilizzazione secondo gli articoli 33 c e 33 d .

Capitolo 5 Altre disposizioni

Art. 34 Istruzioni

Il Consiglio dei PF raccoglie in un unico documento le istruzioni che è tenuto a emanare ai sensi della presente ordinanza.

Può emanare istruzioni anche su altri aspetti riguardanti l’attuazione della presente ordinanza.

I PF e gli istituti di ricerca possono emanare istruzioni complementari per la propria istituzione ai fini dell’attuazione della presente ordinanza.

Art. 35 Prestazioni tra PF o istituti di ricerca e servizi della Confederazione

Le prestazioni fornite dai servizi della Confederazione al settore dei PF e le prestazioni fornite dai PF o dagli istituti di ricerca ad altri servizi dell’Amministrazione federale sono fatturate reciprocamente.

Art. 369

Art. 37 Garanzie

Le garanzie in favore dei PF e degli istituti di ricerca devono corrispondere all’ammontare del rischio.

La garanzia è chiesta dall’unità amministrativa nel cui settore di compiti rientra l’operazione.

Le garanzie sono fornite in forma di:

  1. depositi in contanti;
  2. fideiussioni solidali;
  3. garanzie bancarie;
  4. cartelle ipotecarie e ipoteche;
  5. polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto;
  6. obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri, come anche obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 38 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del Consiglio dei PF del 5 febbraio 2004 10 sulla contabilità nel settore dei PF è abrogata.

Art. 39 Modifica di altri atti normativi

... 11

Art. 40 Disposizione transitoria

Il Consiglio dei PF può stabilire deroghe agli IPSAS per la presentazione dei conti nei primi due anni successivi all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 40a12 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 5 aprile 2017

Per il 2017 non sono versati ricavi secondo l’articolo 2 b capoverso 1.

Art. 40b13 Disposizione transitoria della modifica del 4 novembre 2020

I contratti di diritto di superficie esistenti all’entrata in vigore della modifica del 4 novembre 2020 rimangono in essere e non devono essere adeguati secondo quanto previsto negli articoli 33 b –33 d.

Ai contratti di diritto di superficie della durata di al massimo 30 anni che sono modificati durante il loro periodo di validità il disciplinamento di cui agli articoli 33 b –33 d si applica a partire dal momento della modifica. Dopo la scadenza dei contratti gli articoli 33 b –33 d si applicano in ogni caso.

I contratti di diritto di superficie esistenti di durata superiore a 30 anni possono essere modificati durante il loro periodo di validità, previa approvazione dell’UFCL, purché la modifica sia nell’interesse della Confederazione. Dopo la scadenza dei contratti i fondi devono essere utilizzati per uso proprio o secondo l’articolo 33 b oppure venduti secondo l’articolo 33 d .

Art. 41 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Allegato 1

(art. 4 cpv. 2)

Deroghe agli IPSAS nei conti annuali dei PF e degli istituti di ricerca

N. IPSAS

Deroghe

IPSAS 18

I PF e gli istituti di ricerca non sono tenuti a redigere un rapporto per segmenti. Il Consiglio dei PF può stabilire altrimenti nelle sue istruzioni.

Allegato 214

(art. 4 cpv. 2 e 16 cpv. 5)

Specifiche IPSAS riguardanti il consolidamento dei conti annuali nel settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca

N. IPSAS

Specifiche

35, 36, 37, 38

  1. Le partecipazioni a persone giuridiche sono integrate e pubblicate nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca a partire da un totale di bilancio di 5,0 milioni di franchi (per le unità controllate: IPSAS 35) o da una quota di capitale proprio di 2,0 milioni di franchi (per unità sulle quali è esercitata un’influenza importante: IPSAS 36; per unità controllate congiuntamente: IPSAS 37). Per le persone giuridiche che non soddisfano i criteri menzionati, il numero complessivo e il totale delle somme di bilancio sono da indicare nell’allegato.
  2. Le partecipazioni a società semplici sono integrate e pubblicate nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca a partire da una cifra d’affari annua di 0,5 milioni di franchi o da un totale di bilancio di 5 milioni di franchi. Per le altre società semplici, ad eccezione delle società semplici che eseguono mandati di ricerca congiunti (cooperazioni nell’ambito della ricerca), il numero complessivo e il totale delle somme di bilancio sono da indicare nell’allegato.
  3. Le partecipazioni che superano i valori soglia di cui ai numeri 1 e 2 per due anni consecutivi devono essere integrate e pubblicate l’anno successivo nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca.
  4. Le partecipazioni che sono state integrate e pubblicate almeno una volta nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca devono continuare a essere integrate e pubblicate nei conti annuali anche nel caso in cui siano inferiori a tali valori soglia.