La presente ordinanza definisce i principi che disciplinano l’ammissione agli studi del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo).
Le condizioni specifiche per l’ammissione ai singoli cicli di studio sono rette dalla presente ordinanza e dalle disposizioni di pertinenti accordi e direttive nazionali e internazionali.
La presente ordinanza non si applica:
- al dottorato; a esso si applica l’ordinanza del 1° luglio 20082 sul dottorato del PF di Zurigo;
- 3 ai programmi della formazione continua universitaria; a essi si applica l’ordinanza del 26 marzo 20134 sulla formazione continua al PF di Zurigo.
Per l’ammissione a cicli di studio per i quali il Consiglio dei PF ha stabilito delle restrizioni si applicano la presente ordinanza e le disposizioni d’ammissione speciali emanate dalla direzione 5 . Queste ultime possono divergere dai principi sanciti nella presente ordinanza. 6