Il PFL può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
- nota di biasimo;
- attribuzione della nota 0 (zero) in un esame o del giudizio «NA» (non superato) in una materia o in un gruppo di materie; questo provvedimento riguarda esclusivamente le infrazioni descritte all’articolo 2;
- divieto temporaneo di assistere alle lezioni o ad altre manifestazioni;
- minaccia di espulsione temporanea o definitiva dal PFL;
- rifiuto dell’ammissione a un ciclo di studio del PFL;
- espulsione temporanea dal PFL, eventualmente associata al divieto di accedere all’area del PFL;
- espulsione definitiva dal PFL.
La natura e l’entità del provvedimento dipendono dalla gravità dell’infrazione commessa, dal movente della persona, dal suo comportamento precedente, dalle ripercussioni del provvedimento sui suoi studi nonché dal valore degli interessi o dei beni danneggiati o messi in pericolo. Il provvedimento può essere attenuato se la persona si mostra pentita e risarcisce spontaneamente il danno arrecato, oppure può essere inasprito se durante l’inchiesta la persona non collabora all’accertamento dei fatti.
In caso di infrazioni disciplinari particolarmente lievi, o per motivi di opportunità, il PFL può rinunciare ad avviare una procedura disciplinare o decidere di archiviarla. Inoltre, se una procedura disciplinare non è opportuna, un delegato del vicepresidente per gli affari accademici può emettere un avvertimento nei confronti della persona.
Un’espulsione pronunciata dal Politecnico federale di Zurigo per una grave infrazione disciplinare può determinare il rifiuto della domanda di ammissione al PFL.