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Ordinanza sull’abilitazione al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull’abilitazione al PFL)

del 13 dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2000)

La Direzione del Politecnico federale di Losanna,

visto l’articolo 28 capoverso 4 lettera b della legge federale del 4 ottobre 1991 1
sui politecnici federali (legge sui PF);
visto l’articolo 25 capoverso 2 delle direttive del 14 settembre 1994 2 sugli studi,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Principio

La procedura d’abilitazione condotta dal Politecnico federale di Losanna (PFL) ha come esito:

  1. la concessione della venia legendi, del titolo di libero docente e dell’atto d’abilitazione (procedura completa);
  2. la concessione della venia legendi e del titolo di libero docente (procedura semplificata).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. tesi d’abilitazione:

sintesi di lavori e pubblicazioni scientifici più rappresentativi del candidato;

  1. corso libero:

corso, incluso o meno nel piano di studi, per il quale il libero docente determina autonomamente il titolo e il contenuto nell’ambito d’insegnamento che ha scelto.

Sezione 2 Procedura d’abilitazione completa

Art. 3 Condizioni

Al fine di ottenere la venia legendi e l’atto d’abilitazione del PFL, il candidato deve:

  1. avere un dottorato PF o riconosciuto come equivalente dalla commissione d’abilitazione;
  2. distinguersi per particolari attitudini all’insegnamento e alla ricerca;
  3. aver proseguito una carriera di ricerca in un ambito d’insegnamento del PFL.

A titolo eccezionale, il presidente del PFL può dispensare il candidato dall’obbligo d’avere un dottorato, a condizione che il collegio dei professori del dipartimento interessato abbia espresso un preavviso favorevole.

Art. 4 Inoltro della domanda

La domanda per l’ottenimento della venia legendi e dell’atto d’abilitazione deve essere indirizzata per scritto al presidente del PFL.

Essa deve essere accompagnata:

  1. da un curriculum vitae dettagliato che menzioni nomi di persone di referenza;
  2. da copie certificate conformi dei diplomi;
  3. da una lista dei lavori e delle pubblicazioni scientifiche del candidato;
  4. da una tesi d’abilitazione;
  5. da una descrizione dell’ambito d’insegnamento nonché dall’indicazione del titolo e del contenuto del corso per il quale si richiede la venia legendi;
  6. dall’indicazione della sezione nella quale il candidato desidera insegnare;
  7. se del caso, dall’indicazione del dipartimento del PFL al quale è aggregato.

Art. 5 Esame preliminare

Il collegio dei professori del dipartimento competente per l’ambito d’insegnamento interessato intraprende un primo esame dell’incarto.

Se giudica che l’incarto presentato dal candidato non permette di valutare le sue competenze scientifiche, esso può esigere un complemento. In questo caso, il capo del dipartimento ne informa direttamente il candidato.

Se il collegio dei professori giudica l’incarto sufficiente, il capo del dipartimento istituisce una commissione d’abilitazione ad hoc.

Art. 6 Commissione d’abilitazione

Il collegio dei professori nomina, come membri della commissione d’abilitazione, due professori del PFL e due esperti esterni. D’ufficio vi siede pure un professore del PFL designato come membro permanente delle commissioni d’abilitazione dal presidente del Politecnico.

La commissione d’abilitazione invita il candidato a presentare una relazione sulla sua ricerca attuale e sul soggetto che desidera insegnare. Se il candidato ha esercitato con successo un’attività d’insegnamento durante diversi anni al PFL, la commissione può rinunciare alla relazione.

La commissione d’abilitazione redige una valutazione all’attenzione del collegio dei professori.

Art. 7 Preavviso e decisione

Il collegio dei professori esprime un preavviso.

In conformità a questo preavviso, il capo del dipartimento propone al presidente del PFL di conferire la venia legendi , di rifiutarla o di trasmettere la domanda a un altro dipartimento; se del caso, definisce l’ambito d’insegnamento coperto dalla venia legendi .

Il presidente del PFL prende una decisione in conformità alla proposta del capo del dipartimento.

Art. 8 Atto d’abilitazione

La concessione della venia legendi è accompagnata dalla consegna di un atto d’abilitazione.

L’atto d’abilitazione menziona il titolo conferito e l’ambito d’insegnamento. Esso è firmato dal presidente o/e dal vicepresidente e dal capo del dipartimento al quale il titolare è aggregato.

Sezione 3 Procedura d’abilitazione semplificata

Art. 9

Il candidato può essere dispensato dalla relazione (procedura semplificata) se è titolare:

  1. di un diploma d’abilitazione rilasciato da un’altra scuola universitaria e riconosciuto equivalente dal PFL o di un titolo di libero docente;
  2. di un atto d’abilitazione rilasciato dal PFL.

La procedura semplificata non dà diritto all’atto d’abilitazione.

Sezione 4 Effetti della venia legendi

Art. 10 Statuto

L’ottenimento della venia legendi conferisce il titolo di libero docente.

Il libero docente è aggregato a un dipartimento del PFL e fa parte del corpo degli insegnanti.

Art. 11 Insegnamento e ricerca

La venia legendi conferisce il diritto di impartire corsi liberi in un ambito d’insegnamento determinato.

Il libero docente annuncia il suo corso prima dell’inizio dell’anno accademico alla commissione d’insegnamento della sezione interessata. Quest’ultima decide se il corso deve essere iscritto o meno nel piano di studi.

Se è impiegato dal PFL, il libero docente può dirigere lavori di tesi mediante un preavviso positivo del dipartimento al quale è aggregato e l’accordo del vicepresidente.

Art. 12 Obbligo d’insegnamento

A meno che non sia incaricato di corsi dal PFL, il libero docente ha l’obbligo di dare almeno un corso libero durante un periodo minimo di due anni (art. 25 cpv. 2 dell’ordinanza del 16 novembre 1983 3 sul corpo insegnante dei PF).

Il presidente del PFL può, alla domanda del libero docente, dispensarlo dall’obbligo d’insegnamento per una durata di due anni. Egli domanda un preavviso alla commissione d’insegnamento della sezione interessata.

Art. 13 Lezione inaugurale

Se lo ritiene utile, il dipartimento al quale il libero docente è aggregato può chiedere a quest’ultimo di pronunciare una lezione inaugurale su un tema che rientra nel suo ambito d’insegnamento, entro un anno dopo il primo conferimento della venia legendi .

Art. 14 Rinnovo della venia legendi

La venia legendi è conferita per una durata di tre anni.

La domanda di rinnovo della venia legendi deve essere indirizzata per scritto al presidente del PFL.

Il presidente del PFL delibera dopo aver ascoltato il collegio dei professori del dipartimento interessato.

Respinge la domanda:

  1. se il titolare, senza ragioni, non ha rispettato l’obbligo d’insegnamento durante più di due anni;
  2. se è prevedibile che in futuro egli sarà nell’impossibilità d’adempiere durevolmente l’obbligo d’insegnamento;
  3. se l’insegnamento da esso impartito non completa più in modo utile la scelta dei corsi;
  4. se la qualità e il livello scientifico del suo insegnamento non sono più giudicati sufficienti.

Art. 15 Ritiro della venia legendi

Su proposta o dopo audizione del collegio dei professori del dipartimento interessato, il presidente del PFL può ritirare la venia legendi per uno dei motivi citati all’articolo 14 capoverso 4.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione del diritto vigente

Le direttive del 13 gennaio 1992 4 per la nomina di liberi docenti al PFL sono abrogate.

Art. 17 Disposizione transitoria

I liberi docenti nominati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza ottengono un atto d’abilitazione del PFL su semplice domanda alla Direzione degli affari accademici. In questo caso, la venia legendi è valida fino al termine del periodo per il quale è stata accordata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

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