Dal 1° gennaio 2004, i professori ordinari e straordinari dei PF in carica, nominati prima del 1° gennaio 1995 e che il 1° gennaio 2004 non hanno ancora raggiunto il 65° anno d’età, sono assicurati obbligatoriamente presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA). La prestazione d’uscita dal regolamento sulle pensioni ai sensi dell’ordinanza del 16 novembre 1983 2 sul corpo insegnante dei PF corrisponde al totale delle somme di riscatto di cui ai capoversi 2 e 3, detratti gli importi di cui ai capoversi 4 e 5.
Nel piano di base, il 1° gennaio 2004 è versata una somma di riscatto per ogni professore. Con questo versamento è accreditato ad ogni professore il numero di anni d’assicurazione necessario affinché al momento del pensionamento l’aliquota della rendita di vecchiaia corrisponda, a partire dal primo giorno del mese seguente il
compimento del 65° anno d’età, all’aliquota della rendita di vecchiaia prima del trasferimento a PUBLICA. Per la determinazione della somma di riscatto fa stato il guadagno assicurato al 1° gennaio 2004, calcolato secondo le disposizioni di PUBLICA.
Nel piano complementare, il 1° gennaio 2004 è accreditato ad ogni professore quale somma di riscatto un avere di vecchiaia. In base al modello previsto, quest’ultimo è determinato in modo che la somma delle rendite di vecchiaia del piano di base e del piano complementare corrisponda, a partire dal primo giorno del mese seguente il compimento del 65° anno d’età, alla rendita di vecchiaia secondo il previgente regolamento sulle pensioni. Il calcolo, per il quale fa stato la situazione al 1° gennaio 2004, si basa su un modello che parte dai presupposti seguenti:
- dal 1° gennaio 2004, l’onorario assicurato o il guadagno assicurato, calcolato secondo le disposizioni di PUBLICA, aumenta annualmente del 2 per cento, la prima volta il 1° gennaio 2005, l’ultima volta il 1° gennaio dell’anno
civile in cui l’assicurato compie il 65° anno d’età; - dal 1° gennaio 2005, sull’avere di vecchiaia è corrisposto annualmente un interesse del 4 per cento, mentre per il 2004 è determinante l’interesse effettivo applicato per gli averi di vecchiaia nel piano complementare;
- l’aliquota di conversione per l’accredito è pari al 6,88 per cento.
Gli importi prelevati dopo il 1° gennaio 1995 per finanziare proprietà d’abitazioni o versati in seguito a divorzio non sono considerati per determinare l’aliquota della rendita applicata ai calcoli di cui ai capoversi 2 e 3. Il 1° gennaio 2004, gli importi prelevati e versati, cui va aggiunto un interesse composto annuo del 4 per cento fino al 31 dicembre 2003, sono trasformati in una riduzione delle prestazioni, conformemente alle disposizioni di PUBLICA.
Dal 1° gennaio 2004, per le somme di riscatto ancora dovute a questa data secondo il diritto previgente si applicano le disposizioni di PUBLICA.