Le persone legate da un rapporto di lavoro a un PF o a un istituto di ricerca del settore dei PF e che hanno contribuito a produrre beni immateriali ai sensi dell’articolo 36 capoversi 1 e 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF (autori di beni immateriali) devono notificare immediatamente al PF o all’istituto di ricerca la produzione di tali beni immateriali.
414.172
Ordinanza del Consiglio dei PF
concernente i beni immateriali nel settore dei PF
del 9 luglio 2014 (Stato 1° gennaio 2015)
Approvata dal Consiglio federale il 12 settembre 2014
Il Consiglio dei PF,
visto l’articolo 36 capoverso 4 della legge del 4 ottobre 1991 1 sui PF,
ordina:
Sezione 1 Obblighi degli autori di beni immateriali
Art. 1 Obbligo di notifica
Art. 2 Partecipazione alla tutela e allo sfruttamento
Gli autori di beni immateriali sono obbligati a partecipare alla procedura di tutela e al processo di sfruttamento dei beni immateriali.
Tale obbligo di partecipazione sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il PF o l’istituto di ricerca.
Art. 3 Differimento della pubblicazione
Gli autori di beni immateriali non possono compromettere la tutela dei beni immateriali mediante una pubblicazione anticipata o in un altro modo.
Se le ricerche sono condotte in collaborazione con terzi, gli aspetti relativi alla confidenzialità devono essere definiti contrattualmente ai fini della tutela dei beni immateriali. Una successiva pubblicazione da parte degli autori di beni immateriali deve essere garantita.
La tutela dei beni immateriali non deve ritardare inutilmente la pubblicazione.
Sezione 2 Sfruttamento
Art. 4 Valutazione delle possibilità di sfruttamento
Il PF o l’istituto di ricerca valuta se i suoi beni immateriali possono essere sfruttati economicamente e se lo sfruttamento è opportuno.
Art. 5 Cessione o conferimento di diritti
Se rinuncia allo sfruttamento dei suoi beni immateriali, il PF o l’istituto di ricerca cede agli autori, su richiesta di questi ultimi, i diritti sui beni immateriali o conferisce loro diritti di utilizzazione sugli stessi.
Il tipo e l’estensione dei diritti da concedere, eventuali partecipazioni degli autori a esborsi del PF o dell’istituto di ricerca, nonché altre condizioni connesse con i diritti sono stabiliti di comune accordo.
Se il bene è un programma informatico, la cessione di diritti o il conferimento di diritti di utilizzazione deve avvenire solo nei confronti degli autori che hanno contribuito in modo determinante al suo sviluppo.
Art. 6 Modalità di sfruttamento
Il PF e gli istituti di ricerca possono affidare a terzi lo sfruttamento di diritti sui beni immateriali.
Sezione 3 Partecipazione agli utili
Art. 7 Principi
Gli utili realizzati con lo sfruttamento di beni immateriali sono ripartiti nel modo seguente:
- un terzo agli autori. Se il bene è un programma informatico, tale terzo va agli autori che hanno contribuito in modo determinante al suo sviluppo;
- due terzi al PF o all’istituto di ricerca. Il PF o l’istituto di ricerca cede una quota parte alle unità organizzative che hanno contribuito alla produzione.
Il PF o l’istituto di ricerca può rivendicare più dei due terzi degli utili se:
- per la produzione dei beni immateriali ha dovuto sostenere costi di ricerca o altre spese particolarmente elevate;
- gli autori non hanno contribuito allo sfruttamento; oppure
- gli utili realizzati sono particolarmente elevati.
La decisione relativa alla possibilità di cui al capoverso 2 spetta alla direzione del PF o alla direzione dell’istituto di ricerca. Esse possono delegare tale competenza decisionale a uno dei loro membri.
Le quote di ripartizione di cui ai capoversi 1 e 2 sono ridotte in misura proporzionale nel caso in cui terzi dispongano di diritti sugli utili realizzati con lo sfruttamento dei beni immateriali.
Art. 8 Calcolo degli utili determinanti
Gli utili determinanti per il calcolo della partecipazione si ottengono sottraendo dagli introiti lordi le spese complessive.
Per introiti lordi s’intendono tutti gli introiti in denaro e tutte le altre prestazioni valutabili in denaro e utilizzabili, ottenuti in contropartita per la concessione di diritti sui beni immateriali.
Sono considerate spese i costi che il PF e l’istituto di ricerca devono sostenere per la tutela e lo sfruttamento dei beni immateriali, nonché quelli che si attendono di dover sostenere a tal fine.
Sezione
4 Persone non legate da un rapporto di lavoro a un PF o a un istituto
di ricerca
Art. 9
I PF e gli istituti di ricerca possono concordare per scritto con persone che non sono impiegate presso di essi la cessione di diritti su beni immateriali o il conferimento di diritti di utilizzazione su tali beni e l’applicazione di disposizioni della presente ordinanza.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 24 marzo 2004 2 sui beni immateriali e le partecipazioni nel settore dei PF è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.