La presente ordinanza disciplina:
- i tipi di sussidi di cui all’articolo 4 capoversi 1 lettere b–f e 2 LCMIF;
- la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata concernenti la cooperazione internazionale in materia di formazione.
414.513 — OCMIF
del 23 febbraio 2022 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 capoverso 4 e 11 della legge federale del 25 settembre 2020 1 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF),
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
Il quadro geografico dei programmi avviati dalla Confederazione di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b LCMIF (programmi della Confederazione) è stabilito conformemente alle priorità della Svizzera in materia di cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (settore ERI).
I programmi della Confederazione sono incentrati sui Paesi che partecipano al programma dell’Unione europea in materia di formazione, sugli Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sui candidati all’adesione all’OCSE e i principali partner dell’OCSE nonché su altri Paesi, purché le attività siano conformi allo scopo della cooperazione internazionale in materia di formazione secondo l’articolo 1 LCMIF.
L’agenzia nazionale di cui all’articolo 6 LCMIF pubblica ogni anno sul suo sito Internet i bandi di concorso per le attività di programma concernenti la mobilità internazionale per l’apprendimento e le cooperazioni internazionali tra istituzioni e organizzazioni per le quali vengono versati sussidi.
Stabilisce scadenze per la presentazione delle domande per ambito formativo, comprese le attività giovanili extrascolastiche.
Possono presentare domanda in particolare le seguenti istituzioni e organizzazioni del settore della formazione con sede in Svizzera:
La domanda di sussidio per la promozione della mobilità internazionale per l’apprendimento deve essere presentata all’agenzia nazionale.
Deve essere presentata tramite i moduli pubblicati sul sito Internet dell’agenzia nazionale.
Deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:
L’agenzia nazionale può rinunciare a chiedere le indicazioni di cui al capoverso 3 se l’istituzione o l’organizzazione richiedente ha firmato una dichiarazione relativa al processo e alla qualità.
Nel determinare i sussidi, l’agenzia nazionale computa i costi forfettari seguenti:
L’istituzione o l’organizzazione trasferisce alle singole persone gli importi forfettari di cui al capoverso 1 lettera b.
I costi forfettari sono definiti nell’allegato della presente ordinanza.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può adeguare l’allegato in base ai criteri seguenti:
L’agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) per decisione. Quest’ultima si pronuncia mediante decisione.
Se i sussidi chiesti superano i fondi disponibili, la loro ripartizione tra gli ambiti formativi e le relative istituzioni e organizzazioni avviene tenendo conto dei criteri seguenti:
La domanda di sussidio per la promozione di una cooperazione internazionale tra istituzioni e organizzazioni deve essere presentata all’agenzia nazionale.
Deve essere presentata tramite i moduli pubblicati sul sito Internet dell’agenzia nazionale.
Deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:
Se necessario l’agenzia nazionale può chiedere ulteriori indicazioni e allegati riguardanti il progetto.
Nel determinare i sussidi, l’agenzia nazionale computa i costi di progetto seguenti:
Computa i costi in particolare se si tratta di una delle attività seguenti:
I sussidi coprono in linea di principio il 60 per cento al massimo dei costi computabili.
L’agenzia nazionale computa le seguenti spese per il personale, ma al massimo 800 franchi per persona al giorno:
Le spese per il personale includono i costi generali.
L’agenzia nazionale computa i seguenti costi materiali effettivi:
Le spese di viaggio effettive sono computate fino a un massimo di 500 franchi per viaggio effettuato in Europa e di 1300 franchi fuori dall’Europa.
Per i tragitti inferiori a sei ore sono da preferire i viaggi in treno.
L’agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla SEFRI per decisione. Quest’ultima si pronuncia mediante decisione.
Se i sussidi chiesti superano i fondi disponibili, le domande sono considerate secondo i criteri seguenti nell’ordine indicato qui di seguito:
I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata del progetto può essere presentata una nuova domanda.
La domanda di sussidio per un progetto o un’attività di cooperazione internazionale in materia di formazione deve essere presentata alla SEFRI.
Deve contenere le indicazioni seguenti:
Se necessario la SEFRI può chiedere ulteriori indicazioni e allegati riguardanti il progetto.
Possono presentare domanda le istituzioni e organizzazioni seguenti:
Nel determinare i sussidi per la gestione o la realizzazione dei progetti, la SEFRI computa i costi seguenti:
I sussidi della Confederazione coprono complessivamente il 60 per cento al massimo dei costi computabili.
La SEFRI stabilisce annualmente l’importo massimo per attività nel quadro dei fondi disponibili.
La SEFRI esamina le domande. Si pronuncia mediante decisione.
I sussidi possono essere concessi anche in base a una convenzione se la durata del sussidio supera un anno e se le attività in questione si ripetono ogni anno.
I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata del progetto può essere presentata una nuova domanda.
Se con una decisione o una convenzione viene assunto un impegno su più anni, nella decisione o nella convenzione sono fatte salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi competenti della Confederazione riguardanti il preventivo e il piano finanziario.
La SEFRI può assegnare borse di studio d’eccellenza per formazioni postuniversitarie al Collegio d’Europa di Bruges e Natolin o all’Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze.
Può assegnare quattro borse di studio per anno accademico per i programmi di master al Collegio d’Europa di Bruges e Natolin e sei borse di studio per anno accademico per i programmi di dottorato all’IUE.
Una borsa di studio può essere assegnata a chiunque soddisfi le condizioni seguenti, indipendentemente dalla sua cittadinanza:
I candidati devono presentare la loro candidatura per una borsa di studio direttamente all’istituto universitario conformemente alle sue direttive in materia.
Nell’ambito dell’assegnazione delle borse di studio, la SEFRI può accedere per via elettronica ai relativi dossier di candidatura.
A tal fine tratta i seguenti dati personali del candidato:
Per quanto riguarda le lettere di raccomandazione, tratta i seguenti dati personali delle persone indicate come referenza:
I dati sono resi anonimi o cancellati cinque anni dopo la decisione di assegnazione di una borsa di studio presso il Collegio d’Europa e dieci anni dopo la decisione di assegnazione di una borsa di studio presso l’IUE.
Ai fini della valutazione dell’efficacia della misura, il cognome, il nome, la lingua di corrispondenza, l’indirizzo e-mail nonché l’istituto universitario con l’indirizzo di studio e l’anno accademico possono essere conservati fino a un massimo di 20 anni.
Sono assegnate borse di studio integrali per la durata di un anno accademico.
La SEFRI assegna le borse di studio sulla base di una preselezione e di un colloquio dell’istituto universitario interessato con il candidato. Per gli studi presso il Collegio d’Europa la SEFRI organizza i colloqui tramite un comitato di selezione. La SEFRI è membro del comitato.
La SEFRI comunica ai candidati mediante decisione il risultato concernente le borse di studio.
Le borse di studio per l’IUE sono prolungate di anno in anno per quattro anni accademici consecutivi a condizione che l’IUE confermi lo svolgimento degli studi.
La SEFRI stabilisce l’ammontare delle borse di studio sulla base dei costi forfettari seguenti:
Tiene conto delle indicazioni dell’istituto universitario interessato relative alle tasse universitarie, al costo della vita in loco e all’ammontare delle borse di studio accordate da altri Paesi per gli studi presso questi istituti.
Se intende ricorrere ad altre fonti di finanziamento o borse di studio di altre istituzioni, complementari a una borsa d’eccellenza per una formazione presso l’IUE, il borsista deve presentare una domanda alla SEFRI. Alla domanda vanno allegate una motivazione e l’autorizzazione del progetto da parte dell’IUE.
La SEFRI può autorizzare il ricorso a fonti di finanziamento supplementari in particolare se il soggiorno in un altro luogo di studi all’estero in relazione a un’attività di mobilità nel quadro della formazione all’IUE comporta un costo della vita più elevato.
Se la SEFRI non autorizza il ricorso a fonti di finanziamento supplementari, la borsa di studio viene ridotta in modo proporzionale o ne viene chiesta la restituzione proporzionale.
La SEFRI decide e versa annualmente sussidi al Collegio d’Europa e all’IUE su loro richiesta.
Tiene conto delle convenzioni tra gli istituti universitari e la SEFRI o la Svizzera e dell’ammontare dei sussidi corrispondenti versati da altri Paesi a questi istituti.
Tiene inoltre conto del preventivo approvato dal Consiglio d’amministrazione del Collegio d’Europa per i quattro anni di promozione precedenti.
Il sussidio destinato all’IUE è calcolato sulla base del numero di borse di studio approvate per coorte e per anno. Il calcolo si fonda su una tassa universitaria forfettaria di 12 000 euro per ogni borsista. L’importo delle tasse universitarie può essere adeguato annualmente al rincaro in Italia. 5
La prima metà della borsa di studio e tutti i sussidi agli istituti sono versati dopo la decisione di assegnazione, mentre la seconda metà della borsa di studio è versata dopo l’inizio degli studi presso l’istituto universitario. Nel quarto anno di formazione postuniversitaria all’IUE la borsa di studio è versata dopo l’inizio dell’ultimo semestre.
In casi motivati, la SEFRI può autorizzare, su richiesta del borsista, un’interruzione della formazione con o senza differimento della riscossione della borsa di studio. Alla domanda vanno allegate una motivazione e l’autorizzazione del progetto da parte dell’istituto universitario.
Se il borsista abbandona nel corso dell’anno accademico la formazione presso l’istituto universitario, la borsa di studio decade; essa viene ridotta pro rata temporis o ne viene chiesta la restituzione pro rata temporis .
La SEFRI può sostenere a titolo di misure di accompagnamento, in particolare nel quadro di programmi, progetti o iniziative, le attività seguenti:
Qualora non fornisca essa stessa informazioni o consulenza, la SEFRI, su richiesta di un’istituzione o di un’organizzazione con sede in Svizzera che svolge attività rilevanti per il settore ERI, può versare sussidi per le attività di informazione e consulenza rivolte ai gruppi di destinatari dell’istituzione o dell’organizzazione.
Per rappresentare gli interessi della Svizzera nel contesto internazionale, la SEFRI nomina i delegati svizzeri e può inoltre far ricorso a esperti di istituzioni e organizzazioni specializzate con sede in Svizzera.
I delegati e gli esperti rappresentano gli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni rilevanti per i programmi, le reti, i progetti e le iniziative.
Su richiesta di un’istituzione o di un’organizzazione con sede in Svizzera che svolge attività rilevanti per il settore ERI, la SEFRI può versare un sussidio unico per progetto per l’elaborazione di proposte di progetto in vista di una partecipazione a programmi, progetti o iniziative di cooperazione internazionale in materia di formazione.
La domanda deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:
Se necessario la SEFRI può chiedere ulteriori indicazioni e allegati riguardanti il progetto.
Nel determinare i sussidi di cui agli articoli 26–28, la SEFRI computa, per quanto riguarda i costi preventivati, i seguenti costi per la gestione e lo svolgimento delle attività:
Non computa tali costi se sono già coperti dall’istituzione o dall’organizzazione.
La SEFRI stabilisce annualmente l’importo massimo per attività nel quadro dei fondi disponibili.
La SEFRI esamina le domande. Si pronuncia mediante decisione.
I sussidi possono essere concessi anche in base a una convenzione se la durata del sussidio supera un anno e se le attività in questione si ripetono ogni anno.
I sussidi di cui agli articoli 26 e 27 sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata dell’attività può essere presentata una nuova domanda.
Se con una decisione o una convenzione viene assunto un impegno su più anni, nella decisione o nella convenzione sono fatte salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi competenti della Confederazione riguardanti il preventivo e il piano finanziario.
La Confederazione concede i sussidi alla Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris nei limiti dei crediti approvati.
I sussidi sono versati come importo forfettario.
Sono impiegati per:
Gli interventi di manutenzione necessari possono essere effettuati soltanto su raccomandazione dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.
La Commissione di selezione esamina le domande di ammissione alla Casa svizzera.
È composta dai membri seguenti:
Un rappresentante della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presiede la Commissione.
Il segretariato generale della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie gestisce il segretariato della Commissione.
Chi desidera soggiornare nella Casa svizzera deve presentare una domanda al segretariato della Commissione di selezione.
La Commissione di selezione decide in merito all’ammissione.
Il soggiorno è limitato a un anno.
La Commissione di selezione può prolungare il soggiorno di un anno e, in casi eccezionali, di un altro anno.
Il DEFR è autorizzato a concludere, nel quadro della cooperazione internazionale in materia di formazione, trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7 a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 6 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Il DEFR può delegare tale competenza alla SEFRI.
L’ordinanza del 18 settembre 2015 7 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è abrogata.
... 8
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.
(art. 6 cpv. 3)
franchi | |
Personale docente – «job shadowing» e attività didattiche, per mobilità |
|
Personale docente – formazione continua, per mobilità | 125 |
Allievi e gruppi, per mobilità | 125 per allievo |
Allievi, mobilità individuale, per mobilità | 500–600 |
franchi | |||
Per mobilità, 1–100 all’anno | 450–600 | ||
Per mobilità, a partire da 101 all’anno | 250 | ||
franchi | |||
Per mobilità dalla Svizzera verso l’estero, 1–50 all’anno | 480 | ||
Per mobilità dalla Svizzera verso l’estero, a partire da 51 all’anno | 170 | ||
Per mobilità dall’estero verso la Svizzera, 1–50 all’anno | 210 |
Per mobilità dall’estero verso la Svizzera, a partire da 51 all’anno | 50 |
franchi | |||
Per mobilità e attività | 125–200 | ||
franchi | |||
Per mobilità di un formatore di adulti | 240–420 | ||
Per mobilità di una persona da formare nella formazione degli adulti | 125 | ||
franchi | ||
Personale docente, per persona al giorno | 72–192 | |
Allievi, per persona al giorno | 15–50 | |
franchi | |||
Per docente di scuola professionale, al giorno | 120–250 | ||
Per persona in formazione o giovane diplomato al giorno durante o al termine della formazione | 40–150 | ||
franchi | ||
Docenti/personale delle scuole universitarie, per persona al giorno | 80–170 | |
Per studente per soggiorni di studio o stage al mese | 380–500 | |
franchi | ||
Animatori giovanili, per persona al giorno | 57–93 | |
Giovani, per persona al giorno | 24–63 | |
franchi | ||||
Per formatore di adulti al giorno | 120–192 | |||
Per persona da formare nella formazione degli adulti al giorno | 30–150 | |||
franchi | ||||
Incontri tra giovani in Svizzera: viaggi in Svizzera, per persona | 50 | |||
Tutti gli ambiti ad eccezione della mobilità di studenti delle scuole universitarie: viaggi in Europa, per persona | 400–500 | |||
Tutti gli ambiti ad eccezione della mobilità di studenti delle scuole universitarie: viaggi fuori dall’Europa, per persona | 500–1300 | |||
franchi | ||||
Ambiti formazione scolastica, formazione professionale, gioventù e formazione degli adulti: corsi di lingua prima della mobilità, per persona | 190–250 | |||
Ambiti formazione scolastica, formazione professionale, gioventù e formazione degli adulti: corsi di lingua durante la mobilità per 10 giorni al massimo, per persona | 100–1000 | |||
Formazione scolastica: costi per corsi del personale docente al giorno (importo massimo e per 10 giorni al massimo) | 84 | |||
Formazione degli adulti: costi per corsi dei formatori al giorno (importo massimo e per 10 giorni al massimo) | 84 | |||
Per mobilità per singole persone con esigenze particolari (costi effettivi, importo massimo) | 12 000 | |||