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415.011 OPPSpo

Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)

del 25 maggio 2012 (Stato 7 aprile 2026)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),

vista l’ordinanza del 23 maggio 2012 1 sulla promozione dello sport (OPSpo),

ordina:

Capitolo 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. nel programma «Gioventù e Sport» (G+S): lo svolgimento delle offerte G+S e delle offerte per la formazione dei quadri G+S nonché la concessione di contributi agli organizzatori di tali offerte;
  2. nel programma Sport per gli adulti Svizzera (ESA): lo svolgimento delle offerte per la formazione dei quadri e la concessione dei contributi agli organizzatori della formazione dei quadri;
  3. i costi computabili nella concessione di contributi a manifestazioni e congressi sportivi internazionali;
  4. le condizioni per la concessione di contributi a impianti sportivi di importanza nazionale.

Capitolo 2 Gioventù + Sport

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza, s’intende per:

  1. bambini: partecipanti a G+S fino alla fine dell’anno civile in cui compiono 10 anni;
  2. giovani: partecipanti a G+S a partire dall’inizio dell’anno civile in cui compiono 10 anni;
  3. 2 ...
  4. scuole: la scuola obbligatoria secondo l’articolo 48 OPSpo e le scuole di livello secondario II;
  5. attività:un’occupazione singola, limitata nel tempo, di carattere sportivo (lezione, allenamento, escursione o competizione).

Art. 3 Discipline sportive3

Le offerte G+S possono essere svolte nelle discipline sportive elencate nell’allegato 1.

L’allegato 1 a stabilisce quali discipline sportive si suddividono in quali specialità. 4

La disciplina sportiva allround è riservata esclusivamente alle offerte destinate ai bambini.

Le attività nel quadro di discipline sportive di cui all’articolo 6 capoverso 2 OPSpo sono vietate in un’offerta G+S. Nei corsi e campi G+S della disciplina sportiva canoismo sono autorizzate le discese in acque vive, comprese quelle con grado di difficoltà superiore al II ai sensi dell’allegato 3 dell’ordinanza del 30 gennaio 2019 5 sulle attività a rischio, se tali attività sono dirette da persone con riconoscimento valido di monitore G+S canoismo e il riconoscimento complementare «sicurezza». 6

Sezione 2 Corsi G+S

Art. 4 Definizione

Un corso G+S comprende attività nelle discipline sportive G+S svolte regolarmente:

  1. sotto la guida di monitori G+S;
  2. in un gruppo stabile;
  3. per un periodo minimo di tempo prestabilito.

Art. 5 Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi

Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ... 7

Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. 8

La grandezza dei gruppi è stabilita nell’allegato 2.

Art. 6 Direzione

Il numero minimo di monitori G+S per i corsi G+S è stabilito nell’allegato 2.

Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve essere diretto da un monitore G+S che dispone di tutti i riconoscimenti necessari per lo svolgimento delle corrispondenti attività G+S. 9

Art. 710

Art. 811 Durata dei corsi e delle attività dei gruppi di utenti 1, 4 e 5

La durata minima di un corso G+S dei gruppi di utenti 1, 4 e 5 è di 15 settimane, la durata massima di un anno.

Un corso comprende almeno 15 allenamenti, suddivisi su almeno 12 settimane.

Se un corso dura più di sei mesi, il numero minimo di allenamenti di cui al capoverso 2 deve essere svolto in un periodo massimo di sei mesi.

Gli allenamenti nel gruppo di utenti 1 e 4 devono durare almeno 60 minuti, nel gruppo di utenti 5 almeno 45 minuti.

Se in un corso del gruppo di utenti 4 o 5 si svolgono esclusivamente attività in discipline sportive attribuite al gruppo di utenti 2, a tale corso si applica l’articolo 9.

L’organizzatore può computare, ai fini della concessione dei contributi, al massimo un’attività di 90 minuti per corso e giorno. 12

Per ogni settimana nella quale computa attività conformemente al capoverso 6, l’organizzatore può inoltre computare, all’interno dello stesso corso, un’ulteriore attività svolta della durata di 240–300 minuti. 13

In casi eccezionali l’Ufficio federale dello sport (UFSPO) può autorizzare corsi più brevi e un numero inferiore di allenamenti.

Art. 914 Durata dei corsi e delle attività del gruppo di utenti 2

La durata minima di un corso G+S del gruppo di utenti 2 è di almeno 45 ore/partecipante.

Le ore/partecipante sono calcolate sulla base del numero totale delle ore di allenamento di tutti i partecipanti nell’ambito del corso.

Un’attività dura almeno 60 minuti. Ai fini della concessione dei contributi l’organizzatore può computare al massimo 300 minuti per ogni attività.

Sull’arco di cinque mesi l’organizzatore deve svolgere in almeno cinque settimane cinque attività distinte. Le competizioni non rientrano in questo computo. 15

Se in un corso del gruppo di utenti 2 si svolgono più discipline sportive in parte attribuite al gruppo di utenti 1, a tale corso si applica l’articolo 8.

Art. 10 Contenuti dei corsi

La formazione dei bambini e dei giovani nei corsi G+S si svolge su più livelli, secondo principi conformi alla pedagogia infantile e giovanile e in funzione delle peculiarità della disciplina sportiva.

L’UFSPO definisce i contenuti della formazione.

Sezione 3 Campi G+S

Art. 11 Vita comunitaria al campo

Un campo G+S comprende attività nelle discipline sportive G+S svolte in un gruppo che fa vita comunitaria al campo sotto la guida di monitori G+S.

La vita comunitaria al campo comprende esperienze di gruppo in una struttura diurna in un luogo determinato con o senza pernottamento comune. 16

... 17

Art. 1218 Direzione

Per lo svolgimento di un campo G+S sono necessari almeno due monitori G+S riconosciuti nella corrispondente disciplina sportiva e per il gruppo di destinatari «bambini» o «giovani».

Art. 13 Numero di partecipanti e grandezza dei gruppi

A un campo G+S devono partecipare almeno 12 bambini o giovani in età G+S.

La grandezza dei gruppi e il numero minimo di monitori G+S sono stabiliti nell’allegato 2.

Art. 14 Durata del campo ed estensione minima delle attività G+S

Un campo deve durare almeno quattro giorni consecutivi.

Un campo del gruppo di utenti 3 può durare tre giorni se nella medesima offerta G+S si svolge anche un campo secondo il capoverso 1.

Per ogni giorno di campo si devono svolgere almeno due unità di attività G+S, una al mattino e una al pomeriggio, o una al mattino e una alla sera, o una al pomeriggio e una alla sera. In totale le attività G+S devono durare almeno quattro ore. 19

Il primo e l’ultimo giorno sono considerati insieme come un giorno intero di campo se in questi due giorni si svolgono complessivamente almeno quattro ore di attività G+S. 20

... 21

In un campo che dura più di quattro giorni vi può essere un giorno senza allenamenti. Questo non viene considerato ai fini del calcolo dei contributi.

Art. 15 Contenuti dei campi

Le attività sportive G+S vanno insegnate secondo principi conformi alla pedagogia infantile e giovanile e in funzione delle peculiarità della disciplina sportiva.

L’UFSPO stabilisce i contenuti della formazione.

Sezione 4 ...

Art. 16a2022

Sezione 5 Formazione dei quadri in generale

(art. 14 cpv. 1 OPSpo)

Art. 21 Condizioni per la partecipazione alla formazione dei quadri

Sono ammessi alla formazione dei quadri i candidati:

  1. cittadini svizzeri o del Liechtenstein o cittadini stranieri domiciliati in Svizzera;
  2. 23 che nell’anno in cui frequentano il corso hanno compiuto 17 anni;
  3. 24 che soddisfano le condizioni di ammissione particolari per la partecipazione alle offerte della formazione dei quadri (art. 30, 33 e 42).

Sono ammessi alla formazione di monitori G+S di sport scolastico:

  1. gli studenti e i diplomati presso un’alta scuola pedagogica che seguono o hanno seguito un ciclo di studi con un indirizzo nell’insegnamento dell’educazione fisica e sportiva;
  2. gli studenti e i diplomati presso una scuola universitaria che seguono o hanno seguito un ciclo di studi in scienze dello sport o in una disciplina affine;
  3. gli specialisti che hanno compiuto una formazione pedagogica e che svolgono compiti di assistenza parascolastica.25

Gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se attivi regolarmente per un organizzatore di offerte G+S o della formazione dei quadri.

L’ammissione ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri può essere subordinata a:

  1. conoscenze e capacità specifiche di una disciplina sportiva;
  2. qualifiche ottenute in corsi o moduli precedenti;
  3. entità dell’attività di monitore svolta finora;
  4. superamento di un test attitudinale;
  5. qualifiche ottenute al di fuori del programma G+S, segnatamente l’assolvimento di corsi di pronto soccorso e di nuoto di salvataggio.

... 26

Non sono ammesse alla formazione dei quadri le persone nei cui confronti sussistono i motivi per la sospensione o la revoca del riconoscimento quale quadro o che nella loro attività nell’ambito di G+S hanno ripetutamente violato le direttive G+S.

L’UFSPO decide in merito all’ammissione alla formazione dei quadri su richiesta dell’organizzatore della stessa.

Art. 22 Annuncio e pubblicazione delle offerte

I Cantoni, le federazioni e le istituzioni incaricate dello svolgimento della formazione dei quadri inoltrano all’UFSPO, conformemente alle sue direttive, il piano di tutte le offerte della formazione dei quadri che intendono svolgere. L’UFSPO esamina il piano e approva le offerte.

Lo svolgimento di offerte supplementari della formazione dei quadri deve essere approvato in precedenza dall’UFSPO. L’UFSPO deve essere informato in precedenza in merito alla disdetta di un’offerta.

L’UFSPO pubblica tutte le offerte della formazione dei quadri approvate.

Art. 23 Controlli

L’UFSPO sorveglia la formazione dei quadri dei Cantoni e delle organizzazioni e istituzioni incaricate.

Art. 2427

Art. 25 Espulsione da un’offerta della formazione dei quadri

Può essere espulso da un’offerta della formazione dei quadri chi:

  1. non è in grado di seguire il corso perché non ne ha le capacità;
  2. con il suo comportamento disturba notevolmente lo svolgimento del corso.

Art. 26 Impiego di terzi nella formazione dei quadri

Per lo svolgimento dei moduli della formazione continua 28 o per l’insegnamento di singoli temi della formazione dei quadri è possibile impiegare anche persone che non dispongono di un riconoscimento quale quadro G+S.

Sezione 6 Monitori G+S

(art. 16 OPSpo)

Art. 26a29 Monitori G+S minorenni

I monitori G+S nella disciplina sportiva sport di campo/trekking possono dirigere corsi e campi G+S o singole attività isolate nel quadro di corsi o campi di un organizzatore anche se non hanno ancora compiuto 18 anni.

Art. 27 Formazione

La formazione di monitore G+S avviene nell’ambito di corsi per monitori G+S specifici alle diverse discipline sportive in considerazione delle esigenze dei gruppi di destinatari «bambini» o «giovani». 30

... 31

L’UFSPO offre formazioni abbreviate sotto forma di corsi di introduzione a persone che dispongono di una formazione equiparabile al corso per monitori.

Art. 2832 Formazione continua

Nella formazione continua si ampliano e approfondiscono le competenze dei monitori. La formazione continua è modulare.

Frequentando moduli di formazione continua o un corso per monitori G+S i monitori G+S adempiono l’obbligo in materia di formazione continua per tutte le discipline sportive in cui sono riconosciuti.

I moduli di formazione continua che servono ad approfondire le competenze, se interrotti, per essere considerati validi ai fini dell’obbligo in materia di formazione continua devono essere seguiti per una durata almeno uguale a quella dei moduli previsti esclusivamente per mantenere valido il riconoscimento quale monitore.

Art. 29 Numero di esperti richiesto

Per ogni gruppo di 15 partecipanti o frazione di esso è necessario impiegare almeno un esperto G+S nei corsi di formazione e di formazione continua.

L’UFSPO può prevedere eccezioni per singole offerte di formazione e formazione continua o autorizzarle in casi particolari.

Art. 30 Ammissione alla formazione e alla formazione continua

Sono ammessi alla formazione e alla formazione continua i candidati che:

  1. soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21;
  2. sono raccomandati dal coach G+S competente di un organizzatore.

L’ammissione alla formazione continua di persone che negli ultimi due anni non hanno svolto attività di monitore può essere subordinata all’obbligo di svolgere in futuro un’attività di monitore.

L’ammissione alla formazione può essere rifiutata alle persone che dispongono già di un riconoscimento quale monitore in una o più discipline sportive G+S, ma non svolgono alcuna attività pratica di monitore.

Art. 31 Obblighi

I monitori G+S sono responsabili del corretto svolgimento dei corsi e dei campi G+S che dirigono. Fra i loro obblighi rientrano in particolare:

  1. lo svolgimento di corsi e campi G+S secondo i requisiti specifici;
  2. la tutela della sicurezza dei bambini e dei giovani che sono loro affidati;
  3. la tenuta della documentazione necessaria per un conteggio corretto;
  4. l’uso corretto del materiale G+S in prestito e la pulizia dello stesso prima della restituzione.

Essi devono garantire in ogni momento agli organi di autorizzazione e di sorveglianza la possibilità di verificare le loro attività e l’accesso alla documentazione relativa al corso o al campo.

Sezione 7 Coach G+S

(art. 17 OPSpo)

Art. 32 Formazione e formazione continua

La formazione come coach G+S e la relativa formazione continua avvengono nell’ambito di corsi e moduli specifici.

L’UFSPO o gli uffici cantonali G+S svolgono la formazione e la formazione continua. L’UFSPO può incaricare dello svolgimento associazioni giovanili o federazioni sportive.

Art. 33 Ammissione alla formazione e alla formazione continua

Sono ammessi alla formazione e alla formazione continua i candidati che:

  1. soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21;
  2. sono raccomandati dall’organizzazione presso la quale sono attivi;
  3. una volta assolto il corso o il modulo si può presupporre che saranno in grado di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 34.

Art. 34 Obblighi

I coach G+S sono responsabili dello svolgimento conforme alle prescrizioni delle offerte del proprio organizzatore. Hanno in particolare gli obblighi seguenti:

  1. coordinare le offerte G+S della propria organizzazione;
  2. annunciare le offerte G+S all’ufficio competente e provvedere al relativo conteggio (art. 58 e 60);
  3. iscrivere gli appartenenti alla propria organizzazione alla formazione e alla formazione continua dei quadri G+S;
  4. consigliare, sostenere e sorvegliare i monitori G+S nello svolgimento dei corsi e dei campi G+S per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e amministrativi;
  5. garantire in ogni momento agli organi di autorizzazione e di sorveglianza la possibilità di verificare la loro attività e l’accesso alla documentazione relativa ai corsi e ai campi;
  6. garantire la conservazione per almeno cinque anni dei documenti G+S necessari al controllo dei conteggi e, su richiesta, inviarli all’organo di autorizzazione o all’UFSPO.

Sezione 8 ...

Art. 35 a3933

Sezione 9 Esperti G+S

(art. 19 OPSpo)

Art. 40 Formazione

La formazione per esperti G+S o esperti abilitati a svolgere la formazione dei quadri G+S avviene nell’ambito dei relativi corsi per esperti G+S.

La formazione è specifica a ciascuna disciplina sportiva; la formazione di esperti coach G+S avviene in corsi dedicati a temi specifici. 34

L’UFSPO svolge la formazione. Può incaricare dello svolgimento i Cantoni o le federazioni sportive o associazioni giovanili.

Esso può offrire a persone che dispongono di una formazione equivalente a un corso per esperti formazioni abbreviate sotto forma di corsi di introduzione.

Art. 41 Formazione continua

La formazione continua degli esperti G+S avviene nell’ambito di moduli specifici.

L’UFSPO organizza i moduli per la formazione continua degli esperti G+S. Può incaricare dello svolgimento i Cantoni o le federazioni sportive e associazioni giovanili.

Art. 42 Ammissione alla formazione e alla formazione continua

Sono ammessi alla formazione o alla formazione continua i candidati che:

  1. dispongono di un riconoscimento quale monitore G+S o quale coach G+S;
  2. soddisfano le condizioni di cui all’articolo 21;
  3. sono raccomandati da un organizzatore della formazione dei quadri;
  4. hanno superato le formazioni continue stabilite nella struttura della formazione.

Per essere ammessi alla formazione il riconoscimento quale monitore G+S o quale coach G+S dei candidati non deve essere decaduto.

L’ammissione alla formazione può essere rifiutata alle persone che dispongono già del riconoscimento quale esperto G+S in più di una disciplina sportiva G+S, ma non svolgono alcuna attività pratica di formatori.

Art. 43 Compiti

Gli esperti G+S svolgono la formazione dei quadri nelle relative discipline sportive o per i relativi gruppi di destinatari.

In discipline sportive o attività che presuppongono particolari prescrizioni di sicurezza gli esperti G+S possono essere impiegati come specialisti della sicurezza nella valutazione dei programmi di corsi o campi. 35

36

L’UFSPO può svolgere con gli esperti G+S corsi per i quadri destinati a preparare o sviluppare la formazione dei quadri G+S. 37

Sezione 10 Concessione dei contributi

(art. 22–26 OPSpo)

Art. 44 Contributi per i corsi G+S

I contributi per i corsi G+S risultano da un importo di base e dal numero complessivo delle ore di allenamento di tutti i partecipanti (ore/partecipanti) svolte durante il corso. L’importo di base è stabilito secondo il numero di monitori G+S necessari.

Per i corsi G+S con i bambini nel gruppo di utenti 5 sono versati contributi maggiorati.

... 38

I contributi massimi sono stabiliti nell’allegato 3.

Art. 4539 Contributi per i campi G+S

I contributi per i campi G+S risultano dal numero dei partecipanti, dei monitori necessari e dei giorni di campo computabili secondo l’articolo 14; i contributi sono differenti per i campi con e senza pernottamento.

I contributi massimi sono stabiliti nell’allegato 3.

Art. 46 Contributi per la partecipazione a competizioni

La partecipazione alle competizioni in corsi del gruppo di utenti 1 in aggiunta al normale allenamento viene sostenuta con un altro importo forfettario, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti nell’allegato 4.

Nei corsi del gruppo di utenti 2 le competizioni contano come periodo di allenamento se i bambini e i giovani interessati vi partecipano in aggiunta alle attività di cui all’articolo 9 capoverso 4.

... 40

L’UFSPO può prevedere limitazioni alla partecipazione di bambini a competizioni.

Art. 4741

Art. 4842 Contributi supplementari per le guide alpine

Per l’impiego di guide alpine con attestato professionale federale nelle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle attività su roccia nella disciplina arrampicata sportiva, agli organizzatori delle offerte G+S e delle offerte di formazione dei quadri G+S può essere concesso un contributo supplementare secondo l’allegato 5.

Art. 4943 Contributi supplementari per partecipanti G+S disabili

Se a un corso o a un campo G+S partecipa almeno una persona che, in quanto affetta da disabilità fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce la partecipazione a tale corso o campo senza misure particolari, all’organizzatore può essere attribuito un contributo supplementare secondo l’allegato 6 se:

  1. l’offerta è diretta da un monitore G+S che dispone di una formazione continua specifica e attua le misure particolari necessarie;
  2. su richiesta dell’UFSPO, l’organizzatore comprova adducendo una perizia la rilevanza della disabilità e l’adeguatezza delle misure particolari per la pratica della disciplina sportiva interessata.

Se le misure particolari consistono nell’impiego di persone supplementari con compiti di assistenza, queste non sono computate come monitori ulteriori ai sensi dell’allegato 2 anche se dispongono di un riconoscimento di monitori G+S.

Art. 50 Contributi per la formazione dei quadri G+S

Gli organizzatori della formazione dei quadri assumono i costi relativi alle offerte che hanno svolto.

L’UFSPO concede i contributi secondo l’allegato 7.

Se Cantoni o federazioni sportive o associazioni giovanili svolgono su incarico dell’UFSPO corsi o moduli per la formazione e la formazione continua di esperti G+S, l’UFSPO stipula con essi un accordo in cui sono stabiliti:44

  1. l’indennizzo dovuto al Cantone o alla federazione per le spese da essi sostenute per l’alloggio, il vitto e l’uso di infrastrutture sportive e di trasporto che comunque non deve superare un massimo di 200 franchi al giorno per partecipante;
  2. l’eventuale partecipazione dei partecipanti ai costi per l’uso di infrastrutture sportive e di trasporto.45

Non sono concessi contributi e non sono messi a disposizione buoni per il viaggio di andata e ritorno dei partecipanti verso il luogo del corso se un’istituzione attiva nel campo della formazione svolge la formazione dei quadri come parte integrante di un ciclo di formazione e la frequenza a detta formazione dei quadri è obbligatoria. 46

La formazione dei quadri organizzata dalle associazioni giovanili è indennizzata secondo la legge federale del 6 ottobre 1989 47 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Art. 5148 Contributi alle federazioni sportive nazionali per le prestazioni nel campo della formazione dei quadri G+S

I contributi alle federazioni sportive e giovanili nazionali per le prestazioni nel campo della formazione dei quadri G+S coprono al massimo il 50 per cento delle indennità soggette all’AVS versate dalla federazione alle persone responsabili della formazione nella rispettiva disciplina sportiva G+S; i contributi ammontano tuttavia a un massimo di 200 000 franchi.

Se le prestazioni sono fornite da persone che svolgono volontariato o se le indennità soggette all’AVS sono inferiori a 100 000 franchi, le federazioni aventi diritto ai contributi ricevono al massimo 50 000 franchi l’anno.

Le persone responsabili della formazione devono svolgere almeno i compiti stabiliti all’allegato 8 e specificati in dettaglio nel contratto di prestazione.

Se i compiti sono svolti in modo incompleto i contributi sono ridotti in misura corrispondente.

Sezione 11 Altre prestazioni della Confederazione

(art. 28 OPSpo)

Art. 52 Stampati, materiale per l’insegnamento, media didattici e distintivi

L’UFSPO riscuote emolumenti per stampati, materiale per l’insegnamento, media didattici e distintivi.

Art. 53 Materiale G+S: in generale

L’UFSPO stabilisce le discipline sportive, le offerte G+S nonché le offerte della formazione dei quadri per le quali viene messo a disposizione materiale G+S.

Non sussiste alcun diritto al materiale G+S.

Il materiale G+S viene messo a disposizione dall’esercito, sempre che non sia procurato dall’UFSPO. Le carte topografiche sono messe a disposizione da swisstopo.

Art. 54 Materiale G+S: obblighi degli organizzatori

Gli organizzatori delle offerte G+S ai quali viene messo a disposizione materiale G+S devono versare emolumenti all’UFSPO.

Gli organizzatori delle offerte G+S e della formazione dei quadri devono usare il materiale avendone cura e pulirlo prima di riconsegnarlo.

Rispondono delle spese di ripristino o di sostituzione del materiale non restituito o non ripulito. L’UFSPO può dedurre i costi dal conteggio dei contributi di cui alla sezione 10.

Se viene restituito materiale diverso da quello ricevuto in consegna il materiale G+S mancante viene fatturato. L’UFSPO dispone senza indennità del materiale non originale riconsegnato.

Art. 55 Alloggio

Nei limiti delle disponibilità e sulla base delle sue disposizioni generali per la locazione di infrastrutture, armasuisse mette a disposizione degli organizzatori di offerte G+S e della formazione dei quadri edifici dell’esercito per attività G+S.

Concede uno sconto di almeno il 50 per cento sulle tariffe ufficiali di locazione.

Sezione 12 Amministrazione

Art. 56 In generale

Le offerte G+S, i corsi e i moduli della formazione dei quadri sono amministrate nel Sistema nazionale d’informazione per lo sport.

Art. 57 Designazione di un coach G+S

Gli organizzatori di offerte G+S designano per ogni offerta un coach G+S responsabile come rappresentante dell’organizzazione nei confronti degli uffici cantonali G+S e dell’UFSPO. 49

Il coach G+S responsabile deve essere maggiorenne. 50

Il coach G+S rappresenta l’organizzazione in tutte le questioni attinenti a G+S.

Art. 58 Annuncio di offerte G+S

Il coach G+S annuncia un’offerta G+S al più tardi 30 giorni prima dell’inizio del primo corso o campo G+S. Lo stesso termine si applica per l’aggiunta a posteriori di corsi e campi all’offerta già annunciata.

L’annuncio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  1. le discipline sportive G+S oggetto dell’offerta G+S;
  2. la denominazione dei singoli corsi con indicazione della durata, nonché delle date e degli orari delle attività pianificate;
  3. la dimensione prevista dei gruppi;
  4. i monitori G+S che si prevede di impiegare.51

L’autorità competente decide in merito all’approvazione delle offerte prima del loro inizio.

Art. 59 Annuncio tardivo

Se un’offerta non viene annunciata nei termini previsti, per il calcolo dei contributi si considerano soltanto i corsi e i campi G+S che iniziano oltre 30 giorni dopo l’annuncio.

Se un’offerta annunciata tardivamente viene tuttavia autorizzata in tempo dall’autorità competente prima dell’inizio previsto, ai fini del calcolo dei contributi è possibile conteggiare l’intera durata.

Art. 60 Conteggio delle offerte G+S

Il conteggio relativo a un’offerta deve essere inviato al più tardi entro 30 giorni dalla fine dell’ultimo corso o campo autorizzato.

L’organo che ha accordato l’autorizzazione verifica il conteggio e prepara il versamento da parte dell’UFSPO. L’UFSPO effettua un controllo a campione dei conteggi e dispone il versamento dei contributi.

Se un conteggio viene inoltrato in ritardo, ma comunque entro 60 giorni dalla fine dell’ultimo corso o campo autorizzato, l’UFSPO può ridurre i contributi. I conteggi inoltrati più tardi non danno alcun diritto al versamento di contributi.

Art. 61 Corsi e moduli della formazione dei quadri

L’amministrazione dei corsi e dei moduli della formazione dei quadri viene fatta dall’organizzatore di tale formazione.

Il conteggio relativo ai corsi e ai moduli deve essere inviato all’UFSPO entro i 30 giorni dalla fine del corso.

L’UFSPO controlla i conteggi e dispone il versamento dei contributi.

Art. 62 Versamento dei contributi

I contributi vengono versati esclusivamente su un conto bancario o postale svizzero dell’organizzatore dell’offerta G+S o della formazione dei quadri.

Per le offerte G+S i cui corsi durano 30 o più settimane, dopo tre mesi dall’inizio del corso è possibile anticipare fino al 50 per cento dei contributi calcolati provvisoriamente.

Art. 63 Controllo

Gli uffici cantonali G+S inviano ogni anno all’UFSPO un resoconto sui controlli da loro effettuati. Annunciano immediatamente eventi particolari.

Capitolo 3 Sport per gli adulti Svizzera

Sezione 1 Formazione dei quadri in generale

(art. 34 OPSpo)

Art. 64 Accesso alla formazione dei quadri ESA

Gli organizzatori della formazione dei quadri ESA devono consentire a tutti i candidati pari condizioni di accesso a corsi di formazione e di formazione continua, indipendentemente dell’organizzazione di cui fanno parte.

Sono ammessi alla formazione dei quadri i candidati che:

  1. sono cittadini svizzeri o stranieri domiciliati in Svizzera;
  2. hanno compiuto 18 anni nell’anno in cui si tiene il corso;
  3. soddisfano le particolari condizioni di ammissione per la partecipazione alle offerte della formazione dei quadri (art. 68 cpv. 2 e 72);
  4. soddisfano eventuali ulteriori requisiti specifici definiti nelle strutture e nei contenuti della formazione, come test attitudinali, assolvimento di corsi di soccorritore o di nuoto di salvataggio o di specifici corsi di formazione continua.

Gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se attivi regolarmente per un organizzatore della formazione dei quadri ESA.

Non sono ammesse ai corsi di formazione continua le persone nei cui confronti sussistono motivi per la revoca del riconoscimento quale quadro o che nel corso dell’attività svolta nel programma ESA fino a quel momento hanno ripetutamente violato i principi riconosciuti dell’etica sportiva.

Gli organizzatori della formazione dei quadri possono chiedere ai partecipanti ai corsi un’adeguata partecipazione alle spese.

Art. 65 Esclusione

Può essere escluso da un’offerta della formazione dei quadri chi:

  1. non è in grado di seguire il corso perché non ne ha la capacità;
  2. con il suo comportamento disturba notevolmente il corso.

Sezione 2 Monitori ESA

(art. 36 OPSpo)

Art. 66 Formazione

La formazione di monitore ESA può variare a seconda del gruppo di destinatari. 52

Gli organizzatori della formazione dei monitori possono offrire iter formativi abbreviati sotto forma di corsi di introduzione a persone che dispongono di una formazione equivalente alla formazione ESA.

La formazione dura di regola sei giorni. Essa può essere abbreviata per le persone che dispongono di conoscenze specifiche in materia, segnatamente i monitori G+S.

Art. 67 Formazione continua

Nella formazione continua si approfondiscono e si ampliano le conoscenze acquisite da monitore. La formazione continua ha struttura modulare.

Per adempiere il loro obbligo in materia di formazione continua i monitori ESA devono assolvere un modulo di formazione continua specifico di uno o due giorni.

I singoli moduli del formazione continua durano al massimo sei giorni.

Art. 68 Ammissione alla formazione e alla formazione continua

Sono ammessi alla formazione i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione secondo l’articolo 64.

Sono ammessi alla formazione continua i monitori ESA che:

  1. soddisfano le condizioni di cui all’articolo 64;
  2. sono in grado di comprovare un’attività pratica come monitori nello sport per gli adulti.

Art. 69 Numero di esperti richiesto

Nei corsi di formazione e di formazione continua per ogni gruppo di 15 partecipanti o frazione di esso è necessario impiegare almeno un esperto ESA.

L’UFSPO può autorizzare eccezioni per i singoli moduli di formazione continua.

Per lo svolgimento di moduli della formazione continua o per l’insegnamento di singoli temi nella formazione dei quadri si possono impiegare anche persone che non dispongono di un riconoscimento quale quadro ESA.

Sezione 3 Esperti ESA

(art. 38 OPSpo)

Art. 70 Formazione

La formazione per esperti ESA o esperti ESA abilitati a svolgere la formazione dei quadri avviene nell’ambito dei relativi corsi per esperti ESA.

La formazione dura nove giorni. Alle persone che dispongono di conoscenze specifiche, segnatamente agli esperti G+S, possono essere offerte formazioni abbreviate sotto forma di corsi di introduzione.

Art. 71 Formazione continua

La formazione continua degli esperti ESA si svolge nel quadro di moduli specifici.

Per rinnovare il riconoscimento gli esperti ESA devono assolvere a scadenze regolari moduli di formazione continua degli esperti.

I singoli moduli della formazione continua degli esperti durano al massimo tre giorni.

Art. 72 Ammissione alla formazione e alla formazione continua

Sono ammessi alla formazione i monitori ESA che:

  1. soddisfano le condizioni di cui all’articolo 64;
  2. sono raccomandati da un organizzatore della formazione e della formazione continua dei monitori ESA; e
  3. svolgono regolarmente l’attività di monitori ESA.

Sono ammessi alla formazione continua gli esperti ESA che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 64. L’ammissione può essere rifiutata alle persone che non sono in grado di comprovare un’attività pratica nel campo della formazione.

L’UFSPO può chiedere ai rispettivi organizzatori dei corsi per monitori ESA di comprovare l’effettiva necessità di formare come esperti un certo numero di monitori ESA.

Sezione 4 Contributi e procedura

(art. 32 cpv. 3 OPSpo)

Art. 73 Contributi ai corsi di formazione e di formazione continua

Nel quadro dei crediti stanziati l’UFSPO versa agli organizzatori della formazione e della formazione continua dei monitori ESA un contributo forfettario se:

  1. il corso è stato annunciato 30 giorni prima dell’inizio;
  2. il corso è stato autorizzato;
  3. nel corso sono trattati i contenuti richiesti e sono rispettate le condizioni per l’ammissione dei partecipanti; e
  4. concluso il corso, l’organizzatore ha provveduto a inoltrare i documenti per il conteggio nel rispetto dei termini.

Il contributo forfettario ammonta a 50 franchi al massimo per giorno di corso e partecipante.

Se nei corsi di formazione e di formazione continua per almeno un giorno di corso intero viene impiegato almeno un esperto supplementare oltre al numero di esperti prescritto, l’UFSPO versa agli organizzatori un’indennità forfettaria supplementare di 100 franchi al massimo per giorno di corso.

Non sono versati contributi:

  1. per gli esperti in formazione che assistono a corsi di formazione continua diretti da esperti;
  2. per i corsi di formazione e formazione continua che si svolgono integrati in altre offerte di formazione e formazione continua dell’organizzatore.53

L’UFSPO stabilisce i contributi nel caso concreto. Al riguardo considera segnatamente la frequenza delle offerte di corsi ESA nelle singole regioni o discipline sportive.

Art. 74 Pianificazione delle offerte di formazione e di formazione continua

Gli organizzatori inviano all’UFSPO, conformemente alle direttive di quest’ultimo, la pianificazione di tutti i corsi di formazione e di formazione continua che intendono svolgere. L’UFSPO autorizza le offerte.

Lo svolgimento di corsi supplementari deve essere autorizzato preliminarmente dall’UFSPO. L’UFSPO deve essere informato preliminarmente in merito alla disdetta di un corso.

Art. 75 Corsi di formazione e formazione continua della formazione dei quadri

L’amministrazione dei corsi di formazione e formazione continua della formazione dei quadri è curata dall’organizzatore della formazione dei quadri.

Il conteggio dei corsi di formazione e formazione continua deve essere inviato all’UFSPO entro 30 giorni dalla fine del corso.

L’UFSPO controlla i conteggi e dispone il versamento dei contributi.

Art. 76 Pagamento dei contributi

I contributi vengono versati esclusivamente su un conto bancario o postale svizzero dell’organizzatore dei corsi di formazione o formazione continua.

Art. 77 Finanziamento dei corsi dell’UFSPO

L’UFSPO finanzia i corsi della formazione dei quadri ESA che svolge.

Art. 78 Stampati, materiale per l’insegnamento, media didattici e distintivi

La Confederazione può mettere a disposizione stampati, materiale per l’insegnamento, media didattici e distintivi. L’UFSPO stabilisce la quota di partecipazione alle spese a carico dei destinatari di stampati, materiale didattico e distintivi.

Capitolo 3a Giornata svizzera dello sport scolastico

(art. 40 cpv. 4 OPSpo)

Art. 78a

Le seguenti prestazioni di Cantoni e Comuni sono considerate computabili ai sensi dell’articolo 40 capoverso 4 OPSpo:

  1. aiuti finanziari sotto forma di importi in contanti;
  2. contributi provenienti dai fondi cantonali Sport-Toto o della lotteria;
  3. forniture di beni e servizi al prezzo di mercato per i quali non sussiste alcun diritto.

Non possono essere computate le prestazioni statali che i Cantoni e i Comuni sono tenuti a fornire per legge, come prestazioni di polizia, prestazioni di approvvigionamento e di eliminazione, procedure di autorizzazione, attività amministrative generali, anche se nel caso concreto si rinuncia alle relative tasse ed emolumenti.

Capitolo 4 Impianti sportivi di importanza nazionale

(art. 42–44 OPSpo)

Art. 79 Importanza nazionale

A un impianto sportivo è attribuita importanza nazionale se:

  1. è comprovato che esso risponde ai bisogni di una o più federazioni sportive per lo svolgimento di attività sportive di importanza nazionale e tali bisogni sono documentati;
  2. non ci sono alternative valide per lo svolgimento di attività sportive di importanza nazionale delle federazioni interessate;
  3. è sufficiente per gli scopi delle federazioni sportive nazionali interessate;
  4. è conforme ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali interessate e dispone, per l’utilizzazione prevista, di un numero sufficiente di locali accessori inclusi quelli per l’alloggio e il vitto, a una ragionevole distanza;
  5. in quanto impianto di competizione di importanza nazionale soddisfa tutti i requisiti per lo svolgimento di competizioni internazionali come previsto dalle corrispondenti direttive delle federazioni sportive nazionali ed internazionali, segnatamente nel settore delle infrastrutture per gli spettatori;
  6. è collegato con una rete di trasporti pubblici adeguata;
  7. è utilizzato conformemente allo scopo, sono tenuti in grande considerazione gli aspetti urbanistici ed ecologici degli spazi pubblici e tutti gli spazi sono realizzati e curati lasciandoli per quanto possibile al naturale, nei limiti in cui ciò è compatibile con la sua destinazione a impianto sportivo;
  8. nelle nuove costruzioni e nei risanamenti sono rispettati gli standard più avanzati dal punto di vista edile e dei consumi di energia e risorse ed è attribuita importanza ad un modo di costruire funzionale, architettonicamente valido ed economico;
  9. sono rispettate le disposizioni sulla protezione della natura e del paesaggio e si tengono in considerazione gli obiettivi perseguiti dalla Concezione Paesaggio svizzero segnatamente se:1.sono minimizzati i danni e gli inquinamenti derivanti dalla costruzione e dalla gestione dell’impianto ed eliminati, nei limiti del possibile, i danni e gli inquinamenti inevitabili, per quanto possibile secondo il principio di causalità,2.gli utenti degli impianti sono stimolati ad un comportamento per quanto possibile rispettoso della natura e del paesaggio,3.è evitato l’allacciamento meccanico di paesaggi di particolare pregio;
  10. sono considerate le esigenze delle persone disabili in conformità con le disposizioni legali vigenti.

Art. 80 Contributi federali

L’UFSPO può fornire contributi alla costruzione di un impianto sportivo di importanza nazionale o alla trasformazione di un impianto sportivo allo scopo di conferirgli importanza nazionale se:

  1. l’impianto in questione è inserito nel catalogo CISIN54;
  2. la gestione dell’impianto e in particolare il finanziamento dell’esercizio, inclusa la manutenzione corrente e periodica, sono assicurati a lungo termine da un ente responsabile;
  3. l’utilizzazione dell’impianto per attività sportive di importanza nazionale è garantito a lungo termine tramite contratti fra l’ente responsabile e le federazioni sportive nazionali o gli organizzatori di manifestazioni sportive interessati;
  4. il finanziamento del progetto di costruzione è assicurato, tenendo conto di eventuali contributi federali.

L’ammontare dei contributi e l’ordine di priorità delle richieste di contributi si fondano sui seguenti criteri:

  1. ammontare dei crediti stanziati;
  2. importanza del progetto per lo sport svizzero;
  3. qualità, grado di avanzamento e probabilità di realizzazione del progetto;
  4. uso previsto per manifestazioni di importanza nazionale;
  5. investimenti complessivi generati a favore dello sport e ulteriori effetti della decisione.

Art. 81 Costi computabili

Sono considerati costi computabili i costi che sono in relazione diretta con la costruzione o con il risanamento dell’impianto. Tra questi figurano segnatamente i costi per:

  1. la progettazione;
  2. le misure edilizie;
  3. l’acquisto di attrezzature adeguate indispensabili.

Non sono considerati costi computabili segnatamente i costi per:

  1. l’acquisto del terreno;
  2. gli studi e gli accertamenti preliminari;
  3. le misure non indispensabili al progetto;
  4. le indennità alle autorità e gli interessi per i crediti di costruzione;
  5. le misure che, rispetto ad altre possibili alternative, sono sproporzionate o inappropriate.

Capitolo 5 Contributi a manifestazioni e congressi sportivi internazionali

(art. 72 OPSpo)

Art. 82

Sono considerati contributi computabili ai sensi dell’articolo 72 capoverso 2 OPSpo le seguenti prestazioni di Cantoni e Comuni:

  1. aiuti finanziari sotto forma di contributi in contanti;
  2. contributi provenienti dai fondi cantonali Sport–Toto o della lotteria;
  3. forniture di beni e servizi a prezzo di mercato per i quali non sussiste alcun diritto.

Non possono essere computate le prestazioni statali che i Cantoni e i Comuni sono tenuti a fornire per legge, come prestazioni di polizia, prestazioni di approvvigionamento ed eliminazione, procedure di autorizzazione, compiti amministrativi generali, anche se nel caso concreto si rinuncia alle relative tasse ed emolumenti

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 83 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

  1. ordinanza del 21 gennaio 199255 che regola le indennità dei corsi delle federazioni di ginnastica e sport e altre organizzazioni sportive;
  2. ordinanza del DDPS del 31 ottobre 200156 sui prodotti e sui metodi dopanti;
  3. ordinanza del DDPS del 7 novembre 200257 concernente Gioventù e Sport;
  4. ordinanza del 15 dicembre 199858 concernente le prestazioni della Confederazione a favore dello sport per gli anziani;
  5. ordinanza dell’11 gennaio 198959 concernente l’attribuzione di sussidi all’Associazione Olimpica Svizzera, alle federazioni sportive e ad altre organizzazioni sportive.

Art. 84 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012.

Allegato 160

(art. 3 cpv. 1)

Discipline sportive G+S

Aikido, alpinismo, allround, arrampicata sportiva, artistic swimming, atletica leggera, badminton, balestra, baseball/softball, biathlon, BMX, calcio, canoismo, canottaggio, carabina, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danze standard/latine, equitazione, football americano, gara nautica, ginnastica, ginnastica acrobatica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing light, light contact boxing, lotta, lotta svizzera, monociclo, nuoto, nuoto di salvataggio, pallacanestro, pallacesto, pallamano, pallanuoto, pallapugno, pallavolo, parkour, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, pistola, rampichino, rock’n’roll, rugby, ruota di Rhön, salto con gli sci, scherma, sci, sci di fondo, sci escursionismo, snowboard, sport di campo/trekking, squash, street hockey, tavola a vela, tchoukball, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, trampolino, trial in bicicletta, triathlon, tuffi, unihockey, vela, volteggio, wushu/kung-fu.

Allegato 1a61

Allegato 262

(art. 5 cpv. 2, 6 cpv. 1 e 13 cpv. 2)

Disposizioni specifiche concernenti l’impiego di monitori G+S in relazione con la dimensione dei gruppi
A. Disposizioni per le discipline sportive G+S
  1. Nelle discipline sportive baseball/softball, calcio, football americano, hockey a rotelle, hockey inline, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, pallacanestro, pallamano, pallavolo, rugby, streethockey, tchoukball e unihockey i gruppi non possono essere formati da più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, un’ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 24 partecipanti.
  2. Nelle discipline sportive aikido, allround, artistic swimming, atletica leggera, badminton, balestra, biathlon, BMX, carabina, ciclismo artistico, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, ciclopalla, corsa d’orientamento, curling, danze standard/latine, ginnastica acrobatica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, ginnastica ritmica, giochi nazionali, golf, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing light, light contact boxing, lotta, lotta svizzera, monociclo, nuoto, nuoto di salvataggio, pallacesto, pallanuoto, pallapugno, parkour, pattinaggio artistico, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle, pattinaggio di velocità su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, pistola, rampichino, rock’n’roll, ruota di Rhön, scherma, sci di fondo, sport di campo/trekking, squash, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, trampolino, trial in bicicletta, triathlon, tuffi e wushu/kung fu i gruppi non possono essere formati da più di 16 partecipanti per monitore. A partire da 17 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 16 partecipanti.
  3. Nelle discipline sportive alpinismo, arrampicata sportiva, canoismo, canottaggio, equitazione, gara nautica, salto con gli sci, sci, sci escursionismo, snowboard, vela, volteggio e tavola a vela i gruppi non possono essere formati da più di 12 partecipanti per monitore. A partire da 13 partecipanti, un’ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti.
B. Disposizioni speciali per il gruppo di utenti 5
  1. In tutte le attività delle discipline sportive di cui alla lettera A numeri 1 e 2 i gruppi non possono essere formati da più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, un’ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 24 partecipanti.
  2. In tutte le attività delle discipline sportive di cui alla lettera A numero 3 nonché per l’artistic swimming, la balestra, la carabina, la pallanuoto, la pistola, il nuoto, il nuoto di salvataggio, il tiro con l’arco, il triathlon e i tuffi si applicano le disposizioni di sicurezza delle singole discipline.
C. Disposizioni particolari per l’allenamento della condizione fisica e mentale

Nell’allenamento della condizione fisica e in quello mentale per ogni disciplina sportiva i gruppi non possono essere formati da più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, un’ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 24 partecipanti.

D. Numero insufficiente di monitori G+S

Se nelle attività di discipline sportive G+S non è impiegato un numero sufficiente di monitori G+S, l’importo dei contributi si calcola sulla base della grandezza massima del gruppo che i monitori presenti impiegati sono autorizzati a dirigere.

Allegato 363

(art. 44 cpv. 5 e 45 cpv. 2)

Contributi massimi per le offerte G+S
A. Contributi per i corsi G+S dei gruppi di utenti 1, 2, 4 e 5

Importo di base per ogni monitore G+S1) necessario secondo l’allegato 2, franchi

Importo per ora/partecipante2),
franchi

Supplemento per corsi G+S
del gruppo di utenti 5 con bambini3)

150.00

1.80

100 %

B. Contributi per la partecipazione a competizioni dei corsi G+S del gruppo di utenti 1

Numero di competizioni

Se il corso dura < 30 settimane, indennità forfettaria unica di franchi

Se il corso dura ≥ 30 settimane, indennità forfettaria unica di franchi

Categoria 14)

100.00

200.00

Categoria 24)

200.00

400.00

Categoria 34)

300.00

600.00

C. Contributi per i campi G+S con pernottamento

Per giornata e partecipante, in franchi

16.00

D. Contributi per i campi G+S senza pernottamento

Per giornata e partecipante, in franchi

6.50

  1. Se un corso viene svolto in diverse discipline sportive, l’importo di base è fissato in base al numero di monitori G+S necessari nella disciplina sportiva G+S praticata nel quadro del corso che consente il maggior numero di partecipanti per monitore G+S.
  2. Le ore iniziate vengono arrotondate.
  3. Nei gruppi in cui bambini e giovani si allenano insieme il supplemento si calcola esclusivamente sulle ore/partecipante che riguardano i bambini.
  4. Categorie secondo l’allegato 4.

Allegato 464

(art. 46 cpv. 1)

Categorie delle competizioni G+S del gruppo di utenti 1

Durata del corso

Categoria 1

Numero di competizioni

Categoria 2

Numero di competizioni

Categoria 3

Numero di competizioni

< 30 sett.

2–4

5– 7

≥ 8

≥ 30 sett.

4–9

10–15

≥ 16

Allegato 565

(art. 48)

Contributi supplementari per le guide alpine con attestato professionale federale e riconoscimento G+S
  1. Agli organizzatori viene corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera di 260 franchi al massimo per l’impiego di guide alpine con attestato professionale federale, a condizione che:a.siano attive come monitori G+S nelle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle attività su roccia nella disciplina arrampicata sportiva e si assumano la responsabilità globale per la sicurezza nelle rispettive attività;b.siano attive come esperti G+S nella formazione dei quadri delle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle attività su roccia nella disciplina arrampicata sportiva.
  2. Nei corsi e nei campi G+S viene corrisposto un importo forfettario per ogni 45 ore/partecipante. Sono considerate le ore di attività G+S svolte sotto la responsabilità di una guida alpina e a cui la guida ha partecipato. Le unità iniziate di 45 ore/partecipante vengono arrotondate all’unità superiore.
  3. Nelle offerte della formazione dei quadri delle discipline sportive alpinismo, arrampicata sportiva e sci escursionismo è corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera ogni 6 partecipanti per le offerte in cui la guida effettivamente insegna. Le unità iniziate di 6 partecipanti vengono arrotondate all’unità superiore.

Allegato 666

(art. 49 cpv. 1)

Contributi supplementari per le offerte G+S con partecipanti disabili
  1. Agli organizzatori di campi è corrisposta un’indennità forfettaria di 60 franchi al massimo per giorno di campo e partecipante con disabilità. L’importo totale per il campo può tuttavia ammontare al massimo al doppio di quanto sarebbe corrisposto per un campo di uguale durata e numero di partecipanti, ma senza partecipanti con disabilità.
  2. Agli organizzatori di corsi è corrisposta un’indennità forfettaria di 10 franchi al massimo per ora e partecipante con disabilità. L’importo totale per il corso può tuttavia ammontare al massimo al doppio di quanto sarebbe corrisposto per un corso di uguale durata e numero di partecipanti, ma senza partecipanti con disabilità.

Allegato 767

(art. 50 cpv. 2)

Contributi per lo svolgimento della formazione dei quadri G+S
1 Formazione dei quadri organizzata dalla Confederazione
  1. La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti buoni per il viaggio gratuito di andata e di ritorno in seconda classe dal domicilio al luogo del corso con i mezzi di trasporto pubblici.
  2. Versa inoltre indennità secondo la legge federale del 25 settembre 195268 sulle indennità di perdita di guadagno.
2 Formazione dei quadri organizzata dagli uffici cantonali G+S
  1. La Confederazione versa agli organizzatori i contributi seguenti:2.1.150 franchi al giorno al massimo per ogni partecipante a un corso di formazione o a un modulo di formazione continua per monitori o coach G+S;2.1.2100 franchi al massimo per giorno di corso se nei corsi di formazione e di formazione continua oltre al numero prescritto viene impiegato almeno un ulteriore esperto G+S supplementare per almeno un giorno intero di corso;2.1.3un’ulteriore indennità forfettaria giornaliera sulla base dell’allegato 5 per le guide alpine.
  2. La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti che soddisfano le condizioni di ammissione al corso, dei monitori e del personale ausiliario della formazione dei quadri buoni per il viaggio di andata e di ritorno gratuito in seconda classe dal domicilio al luogo del corso con i mezzi di trasporto pubblici.
  3. Se a un’offerta di formazione dei quadri di un Cantone, al cui svolgimento l’UFSPO ha un particolare interesse, si sono iscritte meno di 8 persone, l’Ufficio può aumentare il contributo secondo il numero 2.1.1 a 400 franchi al massimo per giorno di corso.
  4. Se ai moduli di formazione continua partecipano persone che nei due anni precedenti l’inizio del modulo non hanno svolto attività come quadri, per loro non sono corrisposti contributi.
  5. La Confederazione versa le indennità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.
3 Formazione dei quadri organizzata da federazioni sportive e istituzioni secondo l’articolo 12 capoverso 2 OPSpo
  1. La Confederazione versa agli organizzatori i contributi seguenti:3.1.150 franchi al massimo al giorno per ogni partecipante ai moduli di formazione continua per i monitori e i coach G+S;3.1.250 franchi al massimo al giorno per ogni partecipante ai corsi di formazione per monitori G+S organizzati da istituzioni di formazione.
  2. La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti che soddisfano le condizioni di ammissione al corso, dei monitori e del personale ausiliario della formazione dei quadri buoni per il viaggio di andata e di ritorno gratuito in seconda classe dal domicilio al luogo del corso con i mezzi di trasporto pubblici.
  3. Se ai moduli di formazione continua partecipano persone che nei due anni precedenti l’inizio del modulo non hanno svolto attività come quadri, per loro non sono corrisposti contributi.

Allegato 869

(art. 51 cpv. 3)

Contributi alle federazioni sportive nazionali per le prestazioni nell’ambito della formazione dei quadri G+S: elenco dei compiti dei responsabili della formazione
  1. Garantire un numero sufficiente di posti di formazione nelle offerte per la formazione dei quadri G+S delle rispettive discipline sportive G+S sulla base di un rilevamento annuale del fabbisogno.
  2. Partecipare attivamente alle sedute e alle conferenze specialistiche richieste dall’UFSPO.
  3. Attuare e aggiornare periodicamente le strutture formative, i modelli, le strategie e i temi G+S nelle singole discipline sportive G+S.
  4. Sviluppare contenuti specifici alla disciplina sportiva per i corsi di formazione e di formazione continua dei quadri e sviluppare i relativi media didattici nelle lingue richieste dall’UFSPO.
  5. Sviluppare le strategie per la trasmissione di contenuti tematici socio-politici quali la sicurezza, la prevenzione e l’integrazione nei corsi di formazione e di formazione continua dei quadri G+S delle rispettive discipline sportive G+S e sviluppare i relativi media didattici nelle lingue richieste dall’UFSPO.
  6. Garantire la qualità nei corsi di formazione e di formazione continua dei quadri G+S nelle singole discipline sportive G+S mediante:a.la valutazione e il resoconto periodici, nonché l’attuazione delle misure necessarie;b.la consulenza, la messa in rete e il supporto ai quadri G+S.