Su richiesta, sono versati contributi per progetti di ricerca nelle scienze dello sport a istituti di ricerca svizzeri pubblici o privati.
Non sussiste alcun diritto ai contributi.
415.014
del 2 dicembre 2013 (Stato 1° agosto 2015)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),
visto l’articolo 69 dell’ordinanza del 23 maggio 2012 1 sulla promozione dello sport (OPSpo),
ordina:
Su richiesta, sono versati contributi per progetti di ricerca nelle scienze dello sport a istituti di ricerca svizzeri pubblici o privati.
Non sussiste alcun diritto ai contributi.
Il progetto deve essere strettamente correlato a questioni attuali inerenti alla politica dello sport e alla promozione dello sport.
Deve essere incentrato su una priorità tematica contenuta nel Piano direttore di ricerca Sport e movimento 2013–2016 2 dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) e fare riferimento in particolare alle domande scientifiche pubblicate nel Catalogo dei progetti di ricerca 3 in relazione al Piano direttore di ricerca Sport e movimento 2013–2016.
I contributi ammontano al massimo al 70 per cento dei costi computabili richiesti. Sono concessi per tre anni al massimo.
Sono considerati computabili i costi comprovati per:
Come partecipazione ai costi overhead viene versato anche un contributo forfettario pari al 10 per cento dei contributi stabiliti ai sensi del capoverso 1. Se l’aliquota massima per i sussidi overhead ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 dell’ordinanza del 29 novembre 2013 4 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è inferiore al 10 per cento, si applica tale aliquota a titolo forfettario. 5
La domanda deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
L’UFSPO mette a disposizione i moduli per la presentazione delle domande.
Le domande di ricerca devono essere presentate in tedesco, francese, italiano o inglese.
Nel caso di domande in inglese deve essere allegato un riassunto in tedesco, in francese o in italiano.
Le domande sono valutate una volta all’anno.
Devono essere inviate all’UFSPO entro il 1° settembre in formato elettronico.
L’UFSPO comunica tempestivamente eventuali modifiche della data di riferimento.
Le richieste di contributi per progetti successivi che si fondano sui risultati di un progetto già approvato sono trattate solo se alla data di riferimento di cui all’articolo 6 è disponibile il rapporto finale del progetto principale.
L’UFSPO esamina la domanda dal profilo della valenza politica e dell’importanza del progetto ai fini della promozione dello sport.
Gli specialisti dell’UFSPO procedono ad una perizia scientifica della domanda congiuntamente ad almeno un perito esterno.
Nel designare il perito esterno si considerano le persone indicate nella domanda.
Si esaminano i seguenti criteri:
Le domande che non soddisfano i presupposti di cui all’articolo 2 capoverso 2 non sono sottoposte alla perizia scientifica. L’UFSPO le inoltra al DDPS con proposta di rigetto.
Il DDPS decide su proposta dell’UFSPO.
Se decide di concedere i contributi, il DDPS incarica l’UFSPO di stipulare un contratto con il richiedente. Il contratto può prevedere condizioni e oneri.
Se i contributi richiesti superano i mezzi finanziari disponibili, l’ordine di priorità delle domande viene stabilito tenendo conto dell’urgenza dei risultati della ricerca per la politica e per l’Amministrazione.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.