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415.014

Ordinanza del DDPS
sulla concessione di contributi a progetti di ricerca
nelle scienze dello sport

del 2 dicembre 2013 (Stato 1° agosto 2015)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),

visto l’articolo 69 dell’ordinanza del 23 maggio 2012 1 sulla promozione dello sport (OPSpo),

ordina:

Art. 1 Contributi per la ricerca

Su richiesta, sono versati contributi per progetti di ricerca nelle scienze dello sport a istituti di ricerca svizzeri pubblici o privati.

Non sussiste alcun diritto ai contributi.

Art. 2 Presupposti

Il progetto deve essere strettamente correlato a questioni attuali inerenti alla politica dello sport e alla promozione dello sport.

Deve essere incentrato su una priorità tematica contenuta nel Piano direttore di ricerca Sport e movimento 2013–2016 2 dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) e fare riferimento in particolare alle domande scientifiche pubblicate nel Catalogo dei progetti di ricerca 3 in relazione al Piano direttore di ricerca Sport e movimento 2013–2016.

Art. 3 Ammontare dei contributi

I contributi ammontano al massimo al 70 per cento dei costi computabili richiesti. Sono concessi per tre anni al massimo.

Sono considerati computabili i costi comprovati per:

  1. la retribuzione dei collaboratori direttamente coinvolti nel progetto, in particolare dei responsabili e collaboratori del progetto, nonché del personale ausiliario necessario, per le rispettive prestazioni nell’ambito del progetto;
  2. l’acquisto delle attrezzature e del materiale necessari al progetto;
  3. la redazione del rapporto finale e la pubblicazione delle conoscenze acquisite.

Come partecipazione ai costi overhead viene versato anche un contributo forfettario pari al 10 per cento dei contributi stabiliti ai sensi del capoverso 1. Se l’aliquota massima per i sussidi overhead ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 dell’ordinanza del 29 novembre 2013 4 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è inferiore al 10 per cento, si applica tale aliquota a titolo forfettario. 5

Art. 4 Domanda

La domanda deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

  1. richiedente;
  2. contenuto, obiettivi, metodi e altri dati scientifici relativi al progetto;
  3. risorse disponibili;
  4. finanziamenti richiesti a terzi;
  5. fabbisogno finanziario e di personale;
  6. nome di almeno tre periti competenti e indipendenti disposti a esaminare la domanda dal profilo scientifico.

L’UFSPO mette a disposizione i moduli per la presentazione delle domande.

Art. 5 Lingua

Le domande di ricerca devono essere presentate in tedesco, francese, italiano o inglese.

Nel caso di domande in inglese deve essere allegato un riassunto in tedesco, in francese o in italiano.

Art. 6 Scadenza

Le domande sono valutate una volta all’anno.

Devono essere inviate all’UFSPO entro il 1° settembre in formato elettronico.

L’UFSPO comunica tempestivamente eventuali modifiche della data di riferimento.

Art. 7 Domanda di contributi per progetti successivi

Le richieste di contributi per progetti successivi che si fondano sui risultati di un progetto già approvato sono trattate solo se alla data di riferimento di cui all’articolo 6 è disponibile il rapporto finale del progetto principale.

Art. 8 Esame della valenza politica

L’UFSPO esamina la domanda dal profilo della valenza politica e dell’importanza del progetto ai fini della promozione dello sport.

Art. 9 Perizia scientifica

Gli specialisti dell’UFSPO procedono ad una perizia scientifica della domanda congiuntamente ad almeno un perito esterno.

Nel designare il perito esterno si considerano le persone indicate nella domanda.

Si esaminano i seguenti criteri:

  1. qualità e attualità del progetto;
  2. pertinenza dell’approccio metodologico;
  3. applicabilità concreta dei risultati;
  4. rilevanza dal punto di vista sociale;
  5. rapporto fra costi e benefici;
  6. probabilità di successo tenuto conto della durata;
  7. qualifiche e idoneità dell’organizzazione e dell’infrastruttura del richiedente ai fini della realizzazione del progetto.

Le domande che non soddisfano i presupposti di cui all’articolo 2 capoverso 2 non sono sottoposte alla perizia scientifica. L’UFSPO le inoltra al DDPS con proposta di rigetto.

Art. 10 Decisione

Il DDPS decide su proposta dell’UFSPO.

Se decide di concedere i contributi, il DDPS incarica l’UFSPO di stipulare un contratto con il richiedente. Il contratto può prevedere condizioni e oneri.

Art. 11 Ordine di priorità

Se i contributi richiesti superano i mezzi finanziari disponibili, l’ordine di priorità delle domande viene stabilito tenendo conto dell’urgenza dei risultati della ricerca per la politica e per l’Amministrazione.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.