Lexipedia

415.015

Regolamento sull’organizzazione
della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin

del 12 agosto 2021 (Stato 1° gennaio 2026)

L’Ufficio federale dello sport (UFSPO),

visto l’articolo 43 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997 1
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visti gli articoli 55 a capoverso 4 e 56 capoverso 5
dell’ordinanza del 23 maggio 2012 2 sulla promozione dello sport,

ordina:

Art. 13 Oggetto

Il presente regolamento disciplina:

  1. l’organizzazione strutturale della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM);
  2. la funzione e i compiti del direttore dell’UFSPO in seno alla SUFSM, del rettore e del comitato consultivo della SUFSM;
  3. il conferimento della nomina di professore SUFSM a membri della scuola universitaria;
  4. la partecipazione dei membri della scuola universitaria.

Art. 2 Organi

Gli organi della SUFSM sono:

  1. il direttore dell’UFSPO;
  2. il rettore.

Nelle questioni specifiche dell’ambito scolastico universitario il direttore dell’UFSPO è consigliato dal comitato consultivo della SUFSM.

Art. 3 Organizzazione di dettaglio, competenze e responsabilità

Su richiesta del rettore, il direttore dell’UFSPO definisce l’organizzazione di dettaglio della SUFSM nonché le competenze e le responsabilità degli organi e delle altre unità organizzative in seno alla SUFSM.

Art. 4 Funzione del direttore dell’UFSPO

Il direttore dell’UFSPO è l’organo di direzione strategico della SUFSM.

Art. 5 Compiti del direttore dell’UFSPO

Il direttore dell’UFSPO ha, in particolare, i seguenti compiti:

  1. definire gli obiettivi strategici;
  2. definire le linee direttive del sistema interno di garanzia della qualità (strategia di garanzia della qualità);
  3. definire le condizioni quadro in materia di finanze e di personale che assicurano un insegnamento, una ricerca e prestazioni di servizio di qualità elevata;
  4. esercitare la vigilanza sull’adempimento dei compiti della SUFSM.

Su richiesta del rettore e dopo avere consultato il comitato consultivo della SUFSM, il direttore dell’UFSPO definisce la strategia di garanzia della qualità.

Art. 6 Funzione del rettore

Il rettore dirige la SUFSM sotto il profilo operativo.

Egli è responsabile della gestione nei confronti del direttore dell’UFSPO.

Art. 7 Compiti del rettore

Il rettore ha, in particolare, i seguenti compiti:

  1. attuare l’orientamento strategico per il posizionamento della SUFSM nel panorama universitario;
  2. rappresentare la SUFSM verso l’interno e verso l’esterno;
  3. assicurare la qualità dell’insegnamento, della ricerca e dello sviluppo nonché delle prestazioni di servizio;
  4. 4 conferire la nomina di professore SUFSM a membri della scuola universitaria.

Art. 8 Nomina del rettore

Il rettore è nominato dal direttore dell’UFSPO dopo consultazione del comitato consultivo della SUFSM. Per il resto si applicano le disposizioni del diritto del personale della Confederazione.

Art. 9 Funzione e compiti del comitato consultivo della SUFSM

Il comitato consultivo della SUFSM consiglia il direttore dell’UFSPO su questioni specifiche dell’ambito scolastico universitario riguardanti l’insegnamento, la ricerca e lo sviluppo nonché le prestazioni di servizio, in particolare:

  1. l’orientamento strategico delle attività specifiche della SUFSM;
  2. il posizionamento della SUFSM nel panorama universitario;
  3. la strategia di garanzia della qualità della SUFSM.

Art. 10 Composizione del comitato consultivo della SUFSM

Il comitato consultivo della SUFSM è composto da al massimo cinque membri che dispongono di una comprovata esperienza in materia di politica delle scuole universitarie nei settori della scienza, della cultura, dell’economia, della società o dello sport.

Art. 11 Nomina e destituzione dei membri del comitato consultivo
della SUFSM

I membri del comitato consultivo della SUFSM vengono nominati dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su richiesta del direttore dell’UFSPO; nel comitato è garantita un’adeguata rappresentanza di genere e delle lingue nazionali.

Su richiesta del direttore dell’UFSPO, un membro del comitato consultivo della SUFSM può essere destituito durante il mandato dal capo del DDPS per ragioni importanti quali la mancanza di idoneità o gravi irregolarità.

Art. 12 Sedute del comitato consultivo della SUFSM

Di norma il comitato consultivo della SUFSM si riunisce quattro volte l’anno.

Il direttore dell’UFSPO presiede le sedute e fissa l’ordine del giorno.

Il rettore è autorizzato a partecipare alle sedute.

Un rappresentante degli studenti e uno del personale sono autorizzati a partecipare alle sedute, sempre che nell’ordine del giorno siano fissati argomenti riguardanti direttamente i membri della scuola universitaria.

Art. 13 Indennità dei membri del comitato consultivo della SUFSM

I membri del comitato consultivo della SUFSM percepiscono un’indennità di 300 franchi per ogni giorno in cui partecipano a una seduta.

L’importo dell’indennità non è adattato al rincaro.

Non ricevono alcuna indennità i membri impiegati nell’Amministrazione federale.

Art. 13a5 Professori SUFSM

Il rettore conferisce la nomina di professore SUFSM ai membri della scuola universitaria che ne fanno richiesta.

I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. aver conseguito un dottorato; in casi eccezionali può essere sufficiente anche un master;
  2. avere una qualifica in didattica universitaria;
  3. essere stati attivi per diversi anni in un’organizzazione sportiva;
  4. essere impiegati presso l’UFSPO a tempo indeterminato e con un grado di occupazione di almeno il 60 per cento;
  5. insegnare presso la SUFSM per almeno il 20 per cento di un equivalente a tempo pieno in uno o più cicli di studio di formazione o di formazione continua;
  6. dedicare una parte significativa del proprio tempo di lavoro presso la SUFSM alla ricerca e allo sviluppo applicati e seguire le nuove leve scientifiche;
  7. contribuire alla reputazione accademica della SUFSM;
  8. aver acquisito finanziamenti di terzi per la SUFSM e impegnarsi ad acquisirne altri.

Il titolo di professore SUFSM può essere utilizzato solo fintanto che i requisiti di cui al capoverso 2 sono soddisfatti.

Art. 14 Diritti di partecipazione dei membri della scuola universitaria

I membri della scuola universitaria o le loro associazioni vengono informati e sentiti in tempo utile sulle questioni che li riguardano.

Essi possono formulare proposte all’attenzione degli organi della SUFSM.

Periodicamente si tengono incontri tra il rettore e i rappresentanti degli studenti e del personale.

Art. 15 Personale

La partecipazione del personale è garantita mediante l’assemblea del personale.

L’assemblea del personale si riunisce almeno una volta l’anno quale assemblea plenaria.

L’assemblea del personale designa una rappresentanza del personale. Quest’ultima è composta da sette membri dell’assemblea e si organizza in proprio. Nella sua composizione l’assemblea del personale provvede affinché sia garantita un’adeguata rappresentanza di genere e delle lingue nazionali.

Un membro della rappresentanza del personale presiede l’assemblea plenaria.

Art. 16 Studenti

La partecipazione degli studenti può essere garantita mediante un’associazione degli studenti.

L’associazione degli studenti designa i propri rappresentanti nei confronti della SUFSM.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2021.