La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali:
- nel sistema nazionale d’informazione per lo sport;
- nel sistema d’informazione per i dati medici;
- nel sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni;
- nel sottosistema d’informazione per l’antropometria;
- nel sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM);
- nel sistema d’informazione per la valutazione dei corsi;
- nel sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping;
- nella banca dati centrale degli indirizzi dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO);
- nei sistemi d’informazione per l’esercizio degli edifici e degli impianti dell’UFSPO;
- nel sistema d’informazione per i media elettronici.