Lexipedia

416.0

Legge federale sui contributi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all’istruzione)

del 12 dicembre 2014 (Stato 1° gennaio 2016)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013 2 ,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione e scopo

La presente legge disciplina:

  1. il versamento di contributi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti del settore delle scuole universitarie, agli studenti delle scuole specializzate superiori e alle persone che partecipano ai corsi preparatori all’esame federale di professione e ai corsi preparatori all’esame professionale federale superiore (formazione terziaria);
  2. il sostegno da parte della Confederazione ai provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.

Con la presente legge la Confederazione intende promuovere la formazione terziaria e l’armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio in tale ambito.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

  1. sussidi all’istruzione: le borse e i prestiti di studio;
  2. borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite;
  3. prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.

Sezione 2 Contributi della Confederazione

Art. 3 Principio

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa ai Cantoni contributi alle spese annue per i sussidi all’istruzione nella formazione terziaria.

Art. 4 Condizioni

La Confederazione versa contributi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all’istruzione per la formazione terziaria di cui agli articoli 3, 5–14 e 16 dell’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio nel tenore del 18 giugno 2009 3 .

Art. 5 Ripartizione

Il credito della Confederazione per i sussidi all’istruzione è ripartito tra i singoli Cantoni in forma forfettaria in base alla loro popolazione residente.

Sezione 3 Sostegno all’armonizzazione intercantonale e statistica

Art. 6 Sostegno all’armonizzazione intercantonale

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all’istruzione.

Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

Art. 7 Statistica

Per l’approntamento di una statistica annuale a livello nazionale, i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati concernenti il versamento dei loro rispettivi sussidi all’istruzione.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 6 ottobre 2006 4 sui sussidi all’istruzione è abrogata.

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Sulle borse di studio» sarà stata ritirata o respinta 5 in votazione popolare.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2016 6