La presente legge disciplina il sostegno:
- alle scuole svizzere all’estero;
- ad altre forme di diffusione della formazione svizzera all’estero.
418.0 — LSSE
del 21 marzo 2014 (Stato 1° gennaio 2016)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 40 capoverso 1, 54 capoverso 1 e 69 capoverso 2 della
Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 2013 2 ,
decreta:
La presente legge disciplina il sostegno:
Con la presente legge la Confederazione intende:
Il Consiglio federale riconosce il diritto al sussidio alle scuole svizzere all’estero che:
Prima di prendere la sua decisione il Consiglio federale consulta il Cantone patrono.
L’Ufficio federale della cultura (UFC) può, d’intesa con il Cantone patrono, riconoscere come sussidiabile la formazione generale del livello secondario II dispensata da una scuola svizzera riconosciuta, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
L’UFC può, d’intesa con il Cantone patrono, riconoscere come sussidiabili le offerte della formazione professionale di base proposte da una scuola svizzera riconosciuta che dispensa una formazione generale del livello secondario II, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
L’UFC può, d’intesa con il Cantone patrono, riconoscere come sussidiabile la filiale di una scuola svizzera riconosciuta, se:
Soltanto una scuola svizzera all’estero riconosciuta ai sensi della presente legge può utilizzare la denominazione «scuola svizzera» o una designazione analoga. Questo vale anche per le traduzioni di queste denominazioni in altre lingue.
Altre scuole che utilizzano ulteriori riferimenti alla Svizzera devono soddisfare almeno le condizioni per l’utilizzazione di indicazioni di provenienza conformemente alla legge del 28 agosto 1992 3 sulla protezione dei marchi.
Le scuole svizzere riconosciute si presentano con un’identità visiva uniforme. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Le scuole svizzere riconosciute garantiscono ai propri docenti una copertura assicurativa sociale adeguata.
Per la previdenza professionale esse assicurano presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA i docenti affiliati all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Se le disposizioni dei rispettivi istituti di previdenza professionale lo consentono, le scuole svizzere riconosciute possono assicurare in alternativa tali docenti presso la loro cassa pensioni cantonale originaria o presso quella del Cantone patrono.
Le scuole svizzere riconosciute sono datori di lavoro ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 2006 4 su PUBLICA e in quanto tali rispettano i corrispondenti obblighi legislativi e regolamentari.
Il Consiglio federale disciplina la rappresentanza delle scuole svizzere nei confronti degli istituti di previdenza svizzeri, segnatamente la competenza di stendere, concludere e modificare il contratto di affiliazione a PUBLICA.
Le scuole svizzere riconosciute sono tenute a notificare tempestivamente all’UFC gli sviluppi concernenti le condizioni del riconoscimento.
Le modifiche dello statuto che concernono le condizioni del riconoscimento devono essere notificate all’UFC prima della loro adozione definitiva.
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa annualmente alle scuole svizzere riconosciute aiuti finanziari forfettari per le loro spese d’esercizio.
L’ammontare degli aiuti finanziari dipende:
Il numero di persone abilitate a insegnare in Svizzera per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi dipende dai criteri di cui al capoverso 2 lettere a e b.
Per i docenti non abilitati a insegnare in Svizzera possono essere versati sussidi se:
Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo e le aliquote di sussidio secondo i criteri indicati nei capoversi 2−4. Può segnatamente differenziare le aliquote di sussidio in base alla nazionalità, al livello scolastico e agli anni di servizio.
All’inizio dell’anno scolastico, le scuole devono trasmettere all’UFC la documentazione necessaria per il calcolo dei sussidi.
La Confederazione può assegnare temporaneamente indennità straordinarie alle scuole svizzere riconosciute la cui esistenza è minacciata a causa di circostanze particolari o eventi eccezionali.
Il Consiglio federale può cedere gratuitamente o a condizioni preferenziali immobili di proprietà della Confederazione a scuole svizzere riconosciute o a fondazioni appositamente istituite.
Per la cessione la Confederazione stipula con la scuola un contratto di diritto pubblico ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge del 5 ottobre 1990 5 sui sussidi.
Il contratto di cessione è vincolato agli oneri seguenti:
Se una scuola svizzera riconosciuta non soddisfa più le condizioni per il riconoscimento elencate all’articolo 3, il Consiglio federale le revoca il riconoscimento. Se vi sono fondate probabilità che la scuola sia di nuovo in grado di soddisfare le condizioni per il riconoscimento in un prossimo futuro, il Consiglio federale può rinunciare a revocarle il riconoscimento; in tal caso definisce gli oneri che le sono imposti.
Se le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 4−6 non sono più soddisfatte, l’UFC applica il capoverso 1 per analogia.
Il Cantone patrono è previamente consultato. Ha il diritto di proporre la revoca del riconoscimento o di vincolarlo a oneri.
La Confederazione può, nei limiti dei crediti stanziati, sostenere enti svizzeri o enti a partecipazione svizzera che perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 2.
Il sostegno può essere fornito segnatamente mediante aiuti finanziari per:
Il sostegno della Confederazione secondo il capoverso 2 lettere a–c presuppone l’adempimento delle seguenti condizioni:
Per le offerte nella formazione professionale di base valgono inoltre le seguenti condizioni:
Per ottenere un sostegno della Confederazione secondo il capoverso 2 lettera e, l’ente responsabile deve:
La Confederazione aiuta gli enti responsabili a trovare un Cantone patrono per le offerte a lungo termine per le quali appare opportuna o è richiesta una consulenza pedagogica.
L’ammontare degli aiuti finanziari di cui all’articolo 14 capoverso 2 lettere a–c è stabilito in funzione:
Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la presentazione delle domande.
L’articolo 8 si applica per analogia all’assicurazione sociale dei docenti alla cui remunerazione la Confederazione partecipa con gli aiuti finanziari di cui all’articolo 14 capoverso 2 lettera a.
Le scuole svizzere riconosciute e gli enti responsabili di altre forme di diffusione della formazione svizzera all’estero curano le loro relazioni reciproche.
Essi coordinano le loro esigenze nei confronti del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e delle altre autorità in Svizzera.
Collaborano con le rappresentanze svizzere.
Curano le relazioni con i loro ex allievi.
L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice il limite di spesa quadriennale per il sostegno della diffusione della formazione svizzera all’estero.
Il Cantone patrono assume la vigilanza pedagogica delle scuole svizzere riconosciute e della loro formazione generale del livello secondario II, delle offerte formative nella formazione professionale di base e delle filiali di scuole.
Per le scuole svizzere riconosciute che assiste e per le altre forme di diffusione della formazione svizzera all’estero, il Cantone patrono assume segnatamente i compiti seguenti:
Il Cantone patrono si adopera affinché i docenti abilitati a insegnare in Svizzera residenti all’estero possano conservare l’affiliazione presso la cassa pensioni del loro Cantone di provenienza.
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
L’esecuzione della presente legge compete al DFI, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri.
Il Consiglio federale istituisce la Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero.
La Commissione presta consulenza al DFI nell’esecuzione della presente legge.
La Confederazione è competente per l’esecuzione della presente legge negli ambiti in cui non sono competenti i Cantoni patroni.
Le rappresentanze svizzere partecipano all’esecuzione.
La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
La legge federale del 9 ottobre 1987 6 concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero è abrogata.
Le scuole svizzere all’estero, incluse la loro formazione generale del livello secondario II e le filiali di scuole, riconosciute in virtù del diritto previgente sono considerate riconosciute anche in virtù della presente legge.
Il passaggio dai sussidi secondo il diritto previgente agli aiuti finanziari secondo la presente legge avviene gradualmente nell’arco di tre anni dal momento dell’entrata in vigore della presente legge. L’ammontare dell’aiuto finanziario calcolato in virtù della presente legge è confrontato con l’ultimo sussidio versato conformemente al diritto previgente. La differenza è compensata nell’arco di tre anni in tre tappe equivalenti.
Le scuole svizzere riconosciute sono considerate datori di lavoro competenti per i beneficiari di rendite:
Le scuole svizzere riconosciute sono parimenti considerate datori di lavoro competenti qualora una rendita di invalidità inizi a decorrere dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma l’incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all’invalidità, risale a prima dell’entrata in vigore della presente legge.
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, l’articolo 18 entra in vigore il 1° gennaio 2016. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle altre disposizioni della presente legge. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2015 7