Per i progetti che la Commissione europea, l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, l’ente responsabile dell’attività o un altro organo responsabile della valutazione dei progetti considera finanziabili, su richiesta la SEFRI e Innosuisse possono concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti.
I partecipanti devono essere:
- centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo;
- imprese nell’ambito dell’articolo 29 capoverso 1 lettera e LPRI.
I sussidi per la partecipazione a singoli progetti possono essere composti dalle quote che sarebbero concesse in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione:
- dall’UE;
- dalla SEFRI o da Innosuisse secondo gli articoli 6 e 8.
I sussidi per la partecipazione a progetti collaborativi possono essere concessi:
- se il richiedente è designato come partner associato o partner di progetto nel contratto tra il coordinatore di progetto e la Commissione europea, l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea o l’ente responsabile dell’attività; oppure
- in assenza di un contratto ai sensi della lettera a se, in casi eccezionali, la partecipazione alle attività non richiede tale contratto.
I sussidi per i progetti individuali possono essere concessi se:
- dopo la presentazione del progetto lo status della Svizzera passa da Stato associato o parzialmente associato a Stato terzo e a causa di questo cambiamento non è stipulato un contratto; oppure
- durante la partecipazione della Svizzera come Stato terzo, un progetto di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato associato è trasferito in Svizzera.
I sussidi per la partecipazione a singoli progetti possono essere concessi soltanto se i costi di progetto effettivi sono sostenuti in Svizzera. I costi che non sono sostenuti in Svizzera sono assunti soltanto se si tratta di costi:
- nell’ambito di subcontratti per lavori che non possono essere eseguiti in Svizzera; oppure
- derivanti dall’utilizzo necessario di infrastrutture di ricerca al di fuori della Svizzera.
I sussidi per la partecipazione a singoli progetti possono essere concessi soltanto se il progetto individuale o la partecipazione a un progetto collaborativo non sono finanziati in via eccezionale dall’UE mediante i suoi programmi per la ricerca e l’innovazione.