Lexipedia

420.126 OMPRI

Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione (OMPRI)

del 20 gennaio 2021 (Stato 15 settembre 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 29 capoverso 2 e 56 della legge federale del 14 dicembre 2012 1
sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le misure per la partecipazione della Svizzera:

  1. ai seguenti programmi dell’Unione europea (UE) per la ricerca e l’innovazione:1.al programma quadro per la ricerca e l’innovazione,2.al programma della Comunità europea dell’energia atomica per la ricerca e la formazione (Programma Euratom),3.al programma «Digital Europe» (DEP);
  2. alle iniziative, ai programmi e ai progetti finanziati con fondi dei programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione;
  3. all’infrastruttura internazionale di ricerca ITER2 e al programma «Broader Approach» che integra tale infrastruttura.

Disciplina le misure per la partecipazione della Svizzera alle attività di cui al capoverso 1:

  1. come Stato associato ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione (sezione 2); oppure
  2. come Stato terzo o come Stato parzialmente associato (sezione 3).

Disciplina inoltre, nell’articolo 17, la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera ai settori di cui al capoverso 1.

Art. 2 Misure

Sono misure secondo la presente ordinanza:

  1. la concessione di sussidi per l’informazione e la consulenza;
  2. la rappresentanza degli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni;
  3. la concessione di sussidi per il lavoro di coordinamento nell’elaborazione di proposte di progetto per la partecipazione ai programmi di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a;
  4. la concessione di sussidi per la partecipazione alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1;
  5. la verifica dell’utilizzo dei sussidi e la valutazione della partecipazione svizzera.

Sezione 2 Misure nell’ambito della partecipazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione come Stato associato

Art. 3 Sussidi per l’informazione e la consulenza

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può concedere su richiesta sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le attività di informazione e di consulenza di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera f LPRI nel quadro delle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1, nella misura in cui non svolge direttamente tali attività di informazione e di consulenza.

Per i sussidi di cui al capoverso 1 stabilisce all’interno di decisioni o di contratti un importo massimo annuo nei limiti dei fondi disponibili. Tiene conto dei costi per il personale, le infrastrutture e il materiale legati alle attività di informazione e di consulenza, comprese le spese, nonché di altri finanziamenti da parte di enti pubblici o di terzi all’istituzione o all’organizzazione richiedente.

I sussidi sono concessi al massimo per quattro anni. È possibile rinnovare il sostegno di volta in volta per un periodo massimo di quattro anni. Prima di ogni proroga è verificato il diritto al sostegno.

Art. 4 Rappresentanza degli interessi svizzeri

La SEFRI nomina i delegati svizzeri e può avvalersi della collaborazione di esperti per rappresentare gli interessi svizzeri:

  1. in comitati e istituzioni dell’UE o dei suoi Stati membri nel settore della ricerca e dell’innovazione;
  2. durante la partecipazione prevista o già avviata a programmi, iniziative e progetti, segnatamente ai partenariati europei e ad altre strutture in relazione ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione.

Art. 5 Sussidi per il lavoro di coordinamento delle proposte di progetto

Per l’elaborazione di una proposta di progetto nell’ambito dei programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a la SEFRI può concedere un sussidio ai partecipanti se:

  1. questi ultimi assumono il coordinamento del consorzio del progetto comprendente vari partner; e
  2. la proposta di progetto è stata valutata positivamente dai periti incaricati dalla Commissione europea.

I partecipanti di cui al capoverso 1 sono:

  1. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo o altre istituzioni a scopo non lucrativo; oppure
  2. imprese nell’ambito dell’articolo 29 capoverso 1 lettera d LPRI che parallelamente alla loro attività di ricerca vera e propria svolta nell’ambito del progetto assumono il coordinamento del progetto.

I sussidi sono accordati a posteriori su richiesta mediante decisione. L’importo è di 10 000 franchi.

Per il lavoro di coordinamento delle proposte di progetto per «ERC 3 Synergy Grants» non sono accordati sussidi.

Art. 6 Sussidi per la partecipazione alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1

Se le attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 presuppongono la concessione di sussidi nazionali ai partecipanti, la SEFRI e l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse) possono versare sussidi per la partecipazione a tali attività o per la loro preparazione a:4

  1. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo;
  2. imprese nell’ambito dell’articolo 29 capoverso 1 lettera e LPRI.

Possono essere concessi sussidi su richiesta se la partecipazione alle attività soddisfa importanti esigenze del settore svizzero della ricerca e dell’innovazione e non può essere finanziata tramite altre fonti.

I sussidi sono concessi per le spese seguenti:

  1. spese per il personale;
  2. altre spese imputabili in modo comprovato alla preparazione o alla realizzazione della ricerca e dell’innovazione nell’ambito della partecipazione svizzera;
  3. costi indiretti di ricerca (overhead).

Art. 7 Calcolo delle spese di personale e dell’overhead

Per i centri di ricerca universitari secondo l’articolo 4 lettera c LPRI si applicano le quote salariali usuali dell’istituzione. Sono computabili soltanto i salari effettivamente corrisposti.

Per le imprese nonché per le istituzioni e i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo sono computabili i salari effettivamente corrisposti fino ai seguenti importi massimi:

  1. responsabile di progetto e sostituto responsabile di progetto; scienziato esperto: 220 500 franchi annui lordi ossia 119 franchi all’ora;
  2. collaboratore scientifico: 126 000 franchi annui lordi ossia 68 franchi all’ora;
  3. collaboratore specializzato: 113 400 franchi annui lordi ossia 61 franchi all’ora;
  4. dottorando e personale ausiliario: 85 100 franchi annui lordi ossia 46 franchi all’ora.

I salari orari di cui al capoverso 2 corrispondono alla 2100 a parte del salario lordo annuo e a un supplemento del 13,5 per cento come indennità di vacanza e per i giorni festivi.

Oltre ai salari lordi sono computabili i contributi LAVS/LAI/LIPG, LPP, LADI e LAINF effettivamente versati dal datore di lavoro.

Il sussidio volto a compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) corrisponde al massimo alla percentuale dei costi di progetto diretti computabili di cui all’articolo 6 capoverso 3 lettere a e b fissata nel rispettivo programma dell’UE o nella rispettiva iniziativa.

Art. 8 Gestione centralizzata dei sussidi

Se per un’attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 a livello europeo è prevista una gestione centralizzata di tutti i contributi finanziari, la SEFRI e Innosuisse possono versare i sussidi nazionali di cui all’articolo 6 capoverso 1 al canale di promozione comune impiegato per il finanziamento dell’attività. 5

I sussidi di cui al capoverso 1 servono per coprire la quota della Svizzera dei costi di progetto finanziati attraverso il canale di promozione comune della rispettiva attività.

Possono essere concessi soltanto se la partecipazione alle attività in questione soddisfa importanti esigenze del settore svizzero della ricerca e dell’innovazione e non può essere finanziata tramite altre fonti.

Art. 9 Verifica, valutazione e rapporto

La SEFRI e Innosuisse verificano l’utilizzo dei sussidi che hanno concesso.

Si assicurano che la partecipazione svizzera alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 sia valutata.

Presentano periodicamente un rapporto al Consiglio federale.

Sezione 3 Misure nell’ambito della partecipazione della Svizzera come Stato terzo o come Stato parzialmente associato

Art. 106 Sussidi per la partecipazione a singoli progetti

Se la Svizzera è ammessa a partecipare alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 in qualità di Stato terzo o di Stato parzialmente associato, la SEFRI e Innosuisse possono concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti concernenti le attività di cui all’articolo 1 capoverso 1. Questa norma si applica sia ai progetti con un solo partecipante sia a quelli con più partecipanti (progetti individuali e progetti collaborativi).

Art. 117 Requisiti per l’ottenimento dei sussidi

Per i progetti che la Commissione europea, l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, l’ente responsabile dell’attività o un altro organo responsabile della valutazione dei progetti considera finanziabili, su richiesta la SEFRI e Innosuisse possono concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti.

I partecipanti devono essere:

  1. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo;
  2. imprese nell’ambito dell’articolo 29 capoverso 1 lettera e LPRI.

I sussidi per la partecipazione a singoli progetti possono essere composti dalle quote che sarebbero concesse in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione:

  1. dall’UE;
  2. dalla SEFRI o da Innosuisse secondo gli articoli 6 e 8.

I sussidi per la partecipazione a progetti collaborativi possono essere concessi:

  1. se il richiedente è designato come partner associato o partner di progetto nel contratto tra il coordinatore di progetto e la Commissione europea, l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea o l’ente responsabile dell’attività; oppure
  2. in assenza di un contratto ai sensi della lettera a se, in casi eccezionali, la partecipazione alle attività non richiede tale contratto.

I sussidi per i progetti individuali possono essere concessi se:

  1. dopo la presentazione del progetto lo status della Svizzera passa da Stato associato o parzialmente associato a Stato terzo e a causa di questo cambiamento non è stipulato un contratto; oppure
  2. durante la partecipazione della Svizzera come Stato terzo, un progetto di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato associato è trasferito in Svizzera.

I sussidi per la partecipazione a singoli progetti possono essere concessi soltanto se i costi di progetto effettivi sono sostenuti in Svizzera. I costi che non sono sostenuti in Svizzera sono assunti soltanto se si tratta di costi:

  1. nell’ambito di subcontratti per lavori che non possono essere eseguiti in Svizzera; oppure
  2. derivanti dall’utilizzo necessario di infrastrutture di ricerca al di fuori della Svizzera.

I sussidi per la partecipazione a singoli progetti possono essere concessi soltanto se il progetto individuale o la partecipazione a un progetto collaborativo non sono finanziati in via eccezionale dall’UE mediante i suoi programmi per la ricerca e l’innovazione.

Art. 12 Calcolo dei sussidi

La quota di sussidio che sarebbe concessa dall’UE in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione può essere costituita da:

  1. spese per il personale;
  2. altre spese imputabili in modo comprovato alla realizzazione della ricerca e dell’innovazione;
  3. costi indiretti di ricerca (overhead).

Per il calcolo delle spese per il personale e dei costi overhead si applica l’articolo 7.

La quota di sussidio che sarebbe concessa dalla SEFRI o da Innosuisse secondo l’articolo 6 in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione è disciplinata dagli articoli 6–8. Il sussidio può essere versato anche a un canale di promozione comune secondo l’articolo 8. 8

La SEFRI e Innosuisse possono ridurre la durata dei sussidi e l’importo dei sussidi richiesti. 9

a 7 ... 10

Art. 12a11 Calcolo dei sussidi per i progetti collaborativi

Per i progetti collaborativi i sussidi di cui all’articolo 12 non possono eccedere i costi di progetto previsti per il partecipante svizzero che sono riportati:

  1. nel contratto tra il coordinatore di progetto e la Commissione europea, l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea o l’ente responsabile dell’attività; oppure
  2. nella presentazione del progetto che è stata valutata dalla Commissione europea, dall’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, dall’ente responsabile dell’attività o da un altro organo responsabile della valutazione dei progetti.

Per determinare l’importo massimo del sussidio si considerano segnatamente:

  1. il tasso di rimborso stabilito nel contratto tra il coordinatore di progetto e la Commissione europea, l’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea o l’ente responsabile dell’attività;
  2. un’eventuale riduzione, da parte della Commissione europea, dell’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea o dell’ente responsabile dell’attività, del sussidio richiesto da tutti i partner di progetto al momento della presentazione del progetto.

Per i progetti i cui costi a carico del partecipante svizzero non sono, eccezionalmente, riportati nei documenti di cui al capoverso 1 lettera a o b, i sussidi sono disciplinati dall’articolo 12.

Art. 12b12 Calcolo dei sussidi per i progetti individuali

Per i progetti individuali i sussidi di cui all’articolo 12 non possono eccedere i costi di progetto previsti nella presentazione del progetto che è stata valutata dalla Commissione europea, dall’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, dall’ente responsabile dell’attività o da un altro organo responsabile della valutazione dei progetti. Occorre tenere conto di eventuali riduzioni richieste nel rapporto di valutazione.

Art. 12c13 Ordine di priorità

Se i sussidi richiesti nelle domande presentate o previste superano i fondi disponibili, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca definisce un ordine di priorità. Tale ordine si basa sui criteri seguenti:

  1. rinuncia al finanziamento di singole attività o singole parti di programma;
  2. rinuncia alla concessione della quota di sussidio che sarebbe versata dalla SEFRI o da Innosuisse secondo gli articoli 6 e 8 in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione;
  3. riduzione percentuale dei costi di cui all’articolo 12 capoverso 1, segnatamente dei costi overhead;
  4. preferenza per le domande dei centri di ricerca universitari, dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e di altre istituzioni a scopo non lucrativo;
  5. preferenza per le domande delle PMI rispetto a quelle di altre imprese.

Art. 13 Presentazione delle domande e decisione

Le istituzioni e le imprese inoltrano le loro domande di sussidi per progetti alla SEFRI o, se le domande rientrano nella sfera di competenza di Innosuisse, a quest’ultima.

Informano regolarmente la SEFRI o Innosuisse su tutte le proposte di progetto presentate alla Commissione europea o all’ente di promozione competente.

La SEFRI e Innosuisse possono stabilire dei termini per l’inoltro delle domande. Li pubblicano sui loro siti Internet.

I sussidi sono concessi mediante decisioni o nell’ambito di contratti.

Art. 1414 Sussidi agli enti responsabili di attività

La SEFRI e Innosuisse possono concedere sussidi agli enti responsabili di attività ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 per la copertura della partecipazione della Svizzera ai costi amministrativi e di coordinamento rimborsati dall’UE in caso di associazione della Svizzera ai programmi dell’UE per la ricerca e l’innovazione.

Art. 15 Altre misure

Gli articoli 3, 4, 5 e 9 si applicano anche quando la Svizzera è ammessa a partecipare alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 soltanto come Stato terzo o Stato parzialmente associato.

Sezione 4 Diritto applicabile

Art. 1615

Le domande di sussidi sono valutate secondo il diritto conforme allo status di partecipazione della Svizzera al momento della firma dei contratti relativi al bando pertinente da parte della Commissione europea, dell’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, dell’ente responsabile dell’attività o di un altro ente responsabile della firma dei contratti. È fatto salvo il capoverso 2.

Se, dopo la presentazione della domanda, lo status della Svizzera passa da Stato non associato a Stato associato e, nonostante tale cambiamento, l’UE non concede alcun sussidio ai partecipanti svizzeri, si applica la sezione 3.

Sezione 5 Competenza di concludere trattati internazionali

Art. 17

Ai fini della partecipazione svizzera a programmi, iniziative e progetti secondo l’articolo 1 capoverso 1 il dipartimento competente è autorizzato a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7 a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 16 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Può delegare tale competenza a un ufficio federale.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 12 settembre 2014 17 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione è abrogata.

Art. 19 Disposizioni transitorie

Le domande di sussidi sono valutate in base al diritto vigente al momento della presentazione delle domande.

Il diritto anteriore rimane applicabile:

  1. per promozioni avviate dalla SEFRI o da Innosuisse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza;
  2. per aggiunte a contratti o a decisioni concernenti promozioni secondo la lettera a, effettuate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 19a18 Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2022

Per il calcolo dei sussidi relativi alle promozioni avviate dalla SEFRI o da Innosuisse prima dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto in vigore al momento della stipula del contratto.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.