Lexipedia

420.171

Ordinanza relativa al sistema d’informazione ARAMIS sui progetti di ricerca e innovazione della Confederazione (Ordinanza ARAMIS)

del 29 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 2012 1 sulla promozione
della ricerca e dell’innovazione (LPRI),

ordina:

Sezione 1 Sistema d’informazione

Art. 1 Oggetto e scopo del sistema d’informazione

La Confederazione gestisce, sotto la designazione ARAMIS (Administration Research Actions Management Information System), un sistema d’informazione sui progetti di ricerca e innovazione svolti o finanziati in tutto o in parte dalla Confederazione.

ARAMIS si prefigge di:

  1. creare trasparenza nei flussi finanziari nel settore della ricerca e dell’innovazione;
  2. coordinare i contenuti dei progetti svolti o finanziati dalla Confederazione;
  3. produrre dati per le statistiche dell’Ufficio federale di statistica (UST) nell’ambito della «Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nell’Amministrazione federale»;
  4. pianificare e dirigere le attività nel campo della promozione della ricerca e dell’innovazione;
  5. sostenere la gestione dei progetti.

Art. 2 Utenti

ARAMIS è un sistema di banche dati accessibile ai seguenti utenti:

  1. una cerchia limitata di utenti che si autenticano mediante password;
  2. una cerchia illimitata di utenti in Internet senza autenticazione mediante password e con accesso ristretto ai dati.

Sezione 2 Competenze

Art. 3

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) gestisce il sistema d’informazione ARAMIS.

Le spettano segnatamente i compiti e le competenze seguenti:

  1. detiene la direzione strategica di ARAMIS;
  2. coordina l’inserimento in ARAMIS dei dati forniti dalle diverse unità;
  3. controlla la qualità dei dati;
  4. gestisce i diritti di utilizzazione. In particolare, su proposta delle unità fornitrici dei dati, mette a disposizione dei conti utente;
  5. esegue analisi speciali di dati in ARAMIS ed effettua esportazioni di dati;
  6. effettua i controlli correnti volti a garantire la sicurezza e il buon funzionamento del sistema;
  7. si assume la responsabilità della manutenzione a lungo termine dei dati. In particolare, svolge i seguenti compiti:1.trasmette i dati all’UFS, e2.distrugge i dati personali che non sono più necessari.

Sezione 3 Contenuto, trasmissione e manutenzione dei dati

Art. 4 Contenuto

ARAMIS contiene i dati di tutti i progetti di ricerca e innovazione svolti o finanziati in tutto o in parte dalla Confederazione che rientrano nelle seguenti categorie:

  1. dati rilevanti per l’organizzazione e la pianificazione, in particolare: l’unità amministrativa, il titolo e il numero del progetto, le date di inizio e di fine del progetto, lo stadio di pianificazione o di realizzazione, i partecipanti al progetto, la persona di contatto, le scadenze;
  2. dati relativi al finanziamento, in particolare: i costi del progetto, la parte relativa alla ricerca, le modalità di finanziamento, i pagamenti;
  3. dati scientifici, in particolare: le parole chiave del progetto, gli obiettivi, la classificazione degli obiettivi secondo le disposizioni dell’UST, l’inserimento del progetto in un programma, i campi di ricerca interessati, una breve descrizione, i risultati, le pubblicazioni, la valorizzazione.

ARAMIS non contiene dati classificati come segreti o confidenziali.

Art. 5 Unità fornitrici di dati e trasmissione dei dati

Le unità fornitrici di dati sono tutti gli uffici federali che finanziano o realizzano progetti di ricerca e innovazione.

I dati sono trasmessi ad ARAMIS in due modi:

  1. immissione diretta online da parte dell’unità fornitrice;
  2. scambio automatico tra sistemi d’informazione.

Art. 6 Qualità dei dati

Le unità fornitrici di dati provvedono affinché i dati forniti ai fini del trattamento siano completi, esatti e aggiornati.

La SEFRI controlla la qualità dei dati e segnala eventuali difetti alle unità fornitrici.

Sezione 4 Utilizzazione dei dati e diritti d’accesso

Art. 7

L’unità fornitrice di dati può visionare e modificare tutti i dati che ha immesso nel sistema.

Designa le persone abilitate a immettere o a modificare i dati e può conferire loro diritti nell’ambito della competenza di cui al capoverso 1.

Stabilisce i diritti di consultazione dei dati in ARAMIS.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza ARAMIS del 14 aprile 1999 2 è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.