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Ordinanza dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione sugli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell’innovazione nonché sulle indennità riconosciute agli esperti (Ordinanza sulle indennità di Innosuisse)

del 20 settembre 2017 (Stato 1° gennaio 2021)

Approvata dal Consiglio federale il 15 novembre 2017

Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse),

visto l’articolo 7 capoverso 1 lettera k della legge del 17 giugno 2016 1 su Innosuisse (LASPI),

ordina:

Sezione 1 Onorari dei membri del Consiglio dell’innovazione

Art. 1 Importo forfettario di base

I membri del Consiglio dell’innovazione hanno diritto a un importo forfettario di base annuo di 20 000 franchi. L’importo forfettario di base indennizza un grado di occupazione del 10 per cento assumendo come retribuzione del tempo pieno 200 000 franchi.

Con l’importo forfettario di base si indennizzano gli oneri seguenti, nei singoli casi in cui non è espressamente previsto un importo forfettario specifico:2

  1. partecipazione a riunioni ordinarie e straordinarie di Innosuisse;
  2. 3 adempimenti preliminari e conseguenti a riunioni;
  3. 4 valutazione e accompagnamento di al massimo 30 progetti d’innovazione;
  4. 5 valutazione e accompagnamento di altri progetti sussidiabili;
  5. 6 attuazione di tutti i provvedimenti legati alla nomina di esperti, consulenti e mentori;
  6. elaborazione di proposte concernenti la strategia e gli strumenti di promozione da sottoporre al consiglio d’amministrazione nonché di svolgimento di attività nel quadro dell’elaborazione del programma pluriennale da sottoporre al consiglio d’amministrazione;
  7. svolgimento di attività nel quadro della competenza del Consiglio dell’innovazione relativa all’emanazione di disposizioni d’esecuzione secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera f LASPI;
  8. 7 ...

All’importo forfettario di base si aggiungono 5000 franchi all’anno per ognuno dei seguenti compiti, attribuiti oltre a quelli ordinari a un membro del Consiglio dell’innovazione:

  1. dirigente nel Consiglio dell’innovazione;
  2. membro di un organismo che decide in merito alle domande di sussidio e ai provvedimenti di promozione; sono escluse le cariche di membro di unità tematiche ordinarie e di unità operanti per un periodo di tempo limitato e istituite ad hoc.8

... 9

L’importo forfettario di base viene versato semestralmente per il semestre che precede il versamento.

Art. 2 Importo forfettario specifico

Se forniscono le prestazioni seguenti, in aggiunta all’importo forfettario di base i
membri del Consiglio dell’innovazione hanno diritto agli importi forfettari specifici seguenti:

  1. 2000 franchi all’anno, per essere attivo in qualità di membro di un organismo speciale senza competenza decisionale propria, istituito dal Consiglio dell’innovazione per una durata determinata; se la prestazione dura meno di un anno, l’importo forfettario è ridotto in misura corrispondente;
  2. 500 franchi, per partecipare alla riunione di una giuria a composizione variabile senza competenza decisionale propria, allo scopo di preparare decisioni; se occorre presenziare per almeno cinque ore, l’importo forfettario è di 1000 franchi;
  3. 500 franchi, per presentare una relazione oppure per partecipare a un evento pubblico su incarico di Innosuisse; se occorre presenziare per almeno cinque ore, l’importo forfettario è di 1000 franchi;
  4. 100 franchi, per valutare e accompagnare un progetto d’innovazione, a partire da 31o progetto in un anno civile;
  5. importi forfettari specifici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a–g, per valutare una domanda di sussidio o un provvedimento di promozione;
  6. da 500 a 1000 franchi, secondo la decisione del direttore di Innosuisse, per adempiere compiti speciali svolti da singoli membri del Consiglio dell’innovazione, non coperti da altri importi forfettari o da un aumento degli importi forfettari di base.10

Gli adempimenti preliminari e conseguenti a compiti per i quali è versato un importo forfettario specifico sono considerati indennizzati in ragione di quest’ultimo. 11

Gli importi forfettari specifici vengono versati semestralmente per il semestre che precede il versamento. Ai fini del saldo i membri del Consiglio dell’innovazione presentano a Innosuisse un elenco dettagliato delle prestazioni che hanno fornito.

Art. 3 Indennità massima

Per un membro del Consiglio dell’innovazione l’indennità complessiva formata da importo forfettario di base e importo forfettario specifico ammonta al massimo a 40 000 franchi all’anno.

... 12

Sezione 2 Indennità per esperti

Art. 4 Importo forfettario specifico

Gli esperti secondo l’articolo 10 capoverso 2 LASPI ricevono unicamente gli importi forfettari specifici seguenti:

  1. 1000 franchi, per valutare a titolo preliminare un provvedimento di promozione specifico di grande portata e durata pluriennale;
  2. 500 franchi, per valutare a titolo preliminare una domanda di sussidio per un progetto d’innovazione o un evento tematico specifico;
  3. 100 franchi, per valutare a titolo preliminare una domanda per la concessione di un assegno per l’innovazione e per valutare rapporti intermedi e finali inerenti ad assegni per l’innovazione;
  4. 250 franchi, per valutare a titolo preliminare domande e provvedimenti di promozione non considerati alle lettere a–c;
  5. 250 franchi, per esaminare le condizioni per tutti i tipi di provvedimenti di promozione, valutare i rapporti intermedi inerenti ad attività di consulenza e valutare rapporti intermedi e finali inerenti a progetti d’innovazione;
  6. 500 franchi, per valutare sul posto provvedimenti di promozione in corso o terminati; se occorre presenziare per almeno cinque ore, l’importo forfettario è di 1000 franchi;
  7. 500 franchi, per svolgere valutazioni intermedie o finali non considerate alle lettere c, e od f; se la valutazione è particolarmente gravosa, la segreteria di Innosuisse può raddoppiare l’importo;
  8. 50 franchi, per svolgere accertamenti necessari ai fini del proseguimento dei provvedimenti di promozione e che non vengono effettuati nel quadro delle valutazioni secondo le lettere a–g;
  9. 100 franchi, per spiegare oralmente le valutazioni ai richiedenti;
  10. 500 franchi, per presentare una relazione per Innosuisse o partecipare a un evento su incarico di Innosuisse, nonché per partecipare a riunioni ed eventi se la partecipazione è necessaria ai fini dell’adempimento dei compiti; se occorre presenziare per almeno cinque ore, l’importo forfettario è di 1000 franchi;
  11. da 500 a 1000 franchi, secondo la decisione del direttore di Innosuisse, per valutare le qualifiche di consulenti e mentori oppure per svolgere compiti speciali analoghi non coperti da altri importi forfettari specifici.13

Le valutazioni preliminari secondo il capoverso 1 lettere a–d comprendono una valutazione scritta nonché un’eventuale spiegazione orale della valutazione all’organismo di decisione. 14

Gli adempimenti preliminari e conseguenti a compiti di cui al capoverso 1 sono considerati indennizzati mediante l’importo forfettario specifico. 2 Per il versamento vale l’articolo 2 capoverso 2. 15

Per il versamento vale l’articolo 2 capoverso 2.

Art. 516 Indennità massima

L’indennità massima di un esperto ammonta a:

  1. 30 000 franchi all’anno;
  2. 45 000 franchi all’anno per esperti che dispongono di competenze specialistiche particolari che non possono essere garantite impiegando altri esperti.

Se per ragioni qualitative o di tempistica non si possono reclutare altri esperti per realizzare un programma speciale di durata limitata, il consiglio d’amministrazione può aumentare fino a 45 000 franchi all’anno l’indennità massima per tutti gli esperti, limitando da durata dell’aumento a un anno.

Sezione 3 Assicurazioni sociali

Art. 617 Obbligo contributivo

I contributi LAVS/LAI/LIPG e LADI relativi agli onorari dei membri del Consiglio d’amministrazione e alle indennità degli esperti sono versati pariteticamente, i contributi LAINF in base alle regole vigenti per il personale di Innosuisse; il conteggio è effettuato da Innosuisse.

Art. 718 Previdenza professionale

I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti sono assicurati obbligatoriamente contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell’invalidità secondo le disposizioni del regolamento di previdenza del 6 dicembre 2011 19 per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione, se i requisiti legali sono soddisfatti.

Sezione 4 Rimborso delle spese

Art. 8

Ai membri del Consiglio dell’innovazione e agli esperti vengono rimborsate le spese necessarie e giustificate ai fini dell’esercizio delle loro funzioni ufficiali per Innosuisse.

Le spese sono rimborsate secondo le disposizioni dell’ordinanza del 3 luglio 2001 20 sul personale federale. L’ammontare delle indennità è calcolato secondo l’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 21 concernente l’ordinanza sul personale federale.

I viaggi all’estero e i voli in classe «business» devono essere preventivamente autorizzati per scritto dalla direzione di Innosuisse.

Le spese sono rimborsate in base a un conteggio scritto. A quest’ultimo vanno allegati tutti i giustificativi di spesa pertinenti. 22

Sezione 5 Altre condizioni contrattuali

Art. 9 Adempimento personale degli incarichi

I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti adempiono personalmente gli incarichi loro affidati in virtù della nomina.

Art. 10 Comportamento in caso di regali e inviti

Nel quadro del loro rapporto di lavoro con Innosuisse, i membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti non possono sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi quali inviti per sé o per altri.

L’accettazione conformemente all’uso sociale di omaggi in natura e inviti per un valore di mercato non superiore a 200 franchi non è considerata un vantaggio ai sensi del capoverso 1, salvo che i membri del Consiglio dell’innovazione o gli esperti partecipino a un processo di acquisto o valutazione e il vantaggio sia offerto da una terza persona interessata all’esito del processo di acquisto o valutazione.

In caso di dubbio sull’ammissibilità dell’accettazione di vantaggi decide il presidente del consiglio d’amministrazione.

Art. 11 Ricusazione

I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti sono tenuti a ricusarsi se la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio. L’impressione di parzialità è motivo di ricusazione sufficiente.

Sono considerati motivi di parzialità segnatamente le relazioni particolarmente strette o le amicizie o inimicizie personali nei confronti di persone fisiche o giuridiche che partecipano a un affare o a un processo decisionale oppure che sono interessate da detto affare o processo decisionale.

In caso di dubbio sulla ricusazione decide il presidente del consiglio d’amministrazione.

Art. 12 Affari per proprio conto

I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti non possono utilizzare informazioni che non sono di dominio pubblico, di cui sono venuti a conoscenza nel quadro della loro attività per Innosuisse, per conseguire un vantaggio per sé o terzi.

I membri del Consiglio dell’innovazione e gli esperti che dispongono di informazioni che non sono di dominio pubblico, la cui divulgazione può influire sulla quotazione di valori mobiliari o valute in maniera prevedibile, non possono concludere affari per proprio conto con tali valori mobiliari o valute. L’acquisto di valute per coprire il fabbisogno giornaliero è in ogni caso consentito.

È considerato affare per proprio conto ogni negozio giuridico che i membri del Consiglio dell’innovazione o gli esperti concludono in nome proprio e per proprio conto o per conto di terzi, o che danno l’incarico di concludere per conto di una persona a loro vicina, oppure che fanno concludere da un terzo in particolare al fine di nascondere la propria identità.

Art. 13 Relazioni con Stati esteri

I membri del Consiglio dell’innovazione non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli od onorificenze conferiti da autorità estere.

Art. 14 Disdetta anticipata del rapporto contrattuale da parte dei membri del Consiglio dell’innovazione

I membri del Consiglio dell’innovazione possono disdire per iscritto il rapporto contrattuale per la fine di un anno civile, rispettando un termine di preavviso di tre mesi.

Il rapporto contrattuale può essere disdetto in ogni momento di comune accordo.

Art. 15 Durata e disdetta anticipata del rapporto contrattuale con gli esperti

Gli esperti sono nominati a tempo determinato, ma al massimo per quattro anni.

Possono essere rinominati, ma la durata complessiva dell’incarico non può eccedere otto anni.

Gli esperti che sono stati nominati per più di un anno possono disdire anticipatamente il loro rapporto contrattuale per la fine di un anno civile, rispettando un termine di preavviso di tre mesi.

Il rapporto contrattuale può essere disdetto in ogni momento di comune accordo.

Art. 16 Scioglimento del contratto da parte del consiglio d’amministrazione

Se, nonostante una diffida scritta, i membri del Consiglio dell’innovazione o gli esperti violano ripetutamente i loro obblighi secondo l’articolo 9 capoversi 5–8 LASPI o secondo gli articoli 10–13 della presente ordinanza, il consiglio d’amministrazione può sciogliere il rapporto contrattuale con loro senza alcun termine di preavviso e senza versare alcuna indennità.

Sezione 6 Entrata in vigore

Art. 17

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

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