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425.15

Ordinanza
sugli emolumenti e le indennità dell’Istituto svizzero
di diritto comparato

del 9 ottobre 2019 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1 e 17 capoverso 1 della legge federale del
28 settembre 2018 1 sull’Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza:

  1. disciplina gli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC);
  2. stabilisce gli onorari e le prestazioni accessorie dei membri del Consiglio d’Istituto.

Art. 2 Altro diritto applicabile

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti:

  1. agli emolumenti di cui all’articolo 1 lettera a si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20042 (OgeEm);
  2. alle indennità di cui all’articolo 1 lettera b si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni3.

È applicabile l’ordinanza del 19 dicembre 2003 4 sulla retribuzione dei quadri.

Sezione 2 Emolumenti

Art. 3 Prestazioni

(Art. 3 LISDC)

L’ISDC riscuote emolumenti per:

  1. la redazione di pareri giuridici, studi, pareri e altre informazioni scritte;
  2. la fornitura di estese informazioni bibliografiche;
  3. la collaborazione del personale dell’ISDC in caso di utilizzazione di sue installazioni o nell’ambito di progetti di ricerca.

Art. 4 Sforzi internazionali di avvicinamento o unificazione del diritto
(Art. 3 cpv. 1 lett. b LISDC)

I compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LISDC comprendono in particolare la redazione di studi di diritto comparato.

Sono tenuti a versare emolumenti per le prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LISDC in particolare:

  1. le istituzioni svizzere, straniere e internazionali di diritto pubblico;
  2. le organizzazioni di pubblica utilità svizzere, straniere e internazionali di diritto privato.

Art. 5 Base di calcolo

L’emolumento è stabilito secondo il dispendio di tempo.

Art. 6 Tariffe orarie

La tariffa oraria è compresa:

  1. tra 150 e 400 franchi per le prestazioni di cui all’articolo 3 lettera a;
  2. tra 100 e 200 franchi per le altre prestazioni.

Se i costi della prestazione possono essere rifatturati a una persona per la quale, se l’avesse ricevuta direttamente, la prestazione sarebbe stata una prestazione commerciale (art. 22 LISDC), le tariffe orarie sono aumentate come segue:

  1. al massimo del 40 per cento se l’interesse finanziario non eccede 500 000 franchi;
  2. al massimo del 70 per cento se l’interesse finanziario è compreso tra 500 000 e 1 milione di franchi;
  3. del 100 per cento se l’interesse finanziario è superiore a 1 milione di franchi.

Art. 7 Esborsi

Sono considerati esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 OgeEm 5 anche i costi per l’utilizzazione di fonti estere di informazioni come biblioteche e banche dati.

Per gli importi inferiori a 400 franchi l’ISDC può fatturare esborsi forfettari.

Art. 8 Supplemento

L’ISDC può maggiorare gli emolumenti calcolati secondo le tariffe orarie di un supplemento del 50 per cento al massimo per:

  1. le prestazioni particolarmente difficili;
  2. le prestazioni che, su richiesta, sono effettuate d’urgenza o fuori dell’orario normale di lavoro.

Art. 9 Riduzione

(Art. 17 cpv. 2 e 3 LISDC)

Le tariffe orarie per la fornitura di informazioni e pareri giuridici a tribunali e autorità cantonali sono ridotte del 50 per cento.

L’ISDC può ridurre le tariffe orarie per i pareri giuridici destinati a organizzazioni internazionali in funzione dell’interesse pubblico del parere giuridico in questione.

Se i costi per le prestazioni secondo i capoversi 1 e 2 possono essere rifatturati a persone che non hanno diritto a riduzioni, gli emolumenti sono fatturati a tariffa piena.

Art. 10 Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, la tariffa oraria all’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, se l’aumento dell’indice è almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.

Art. 11 Preventivo

Su richiesta l’ISDC informa in anticipo sui probabili emolumenti ed esborsi.

Art. 12 Fatture parziali e interruzione delle prestazioni in caso di mora

L’ISDC può fatturare prestazioni parziali per i lavori a lungo termine o in altri casi giustificati.

Nei casi di mora può interrompere la fornitura della prestazione.

Sezione 3 Indennità per i membri del Consiglio d’Istituto

Art. 13 Indennità giornaliere e prestazioni accessorie

I membri del Consiglio d’Istituto sono indennizzati come segue:

  1. indennità giornaliera per seduta del presidente: 2500 franchi;
  2. indennità giornaliera per seduta degli altri membri: 2000 franchi.

L’indennità giornaliera per seduta comprende la mole di lavoro per i lavori preparatori e successivi a quest’ultima.

Il risarcimento degli esborsi è retto dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale. Sono segnatamente considerati esborsi i costi di viaggio, di alloggio e di vitto.

Art. 14 Mole di lavoro supplementare straordinaria

Un membro che, su incarico del Consiglio d’Istituto o della Direzione, svolge un lavoro straordinario in aggiunta ai lavori preparatori e successivi alla seduta può essere indennizzato alla tariffa oraria di 120 franchi.

La mole di lavoro va provata alla Direzione.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

  1. l’ordinanza del 19 dicembre 19796 sull’Istituto svizzero di diritto comparato;
  2. l’ordinanza del 4 ottobre 19827 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.