Nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria, gli assicuratori devono collaborare
all’allestimento delle statistiche uniformi seguenti:
- la statistica del numero degli infortuni e delle malattie professionali;
- le statistiche atte a determinare le basi attuariali;
- le statistiche delle prestazioni assicurative e delle masse salariali assicurate, per la base della statistica annua dei rischi;
- le statistiche speciali, segnatamente quelle concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la struttura delle spese sanitarie e di cura, le deduzioni e le riduzioni compiute sulle prestazioni come pure le
statistiche relative alle rendite; - la statistica dei guadagni e della durata di lavoro dei dipendenti infortunati.
Le statistiche atte ad allestire le basi attuariali devono segnatamente riguardare:
- la mortalità dei beneficiari di rendite d’invalidità e per i superstiti;
- le modifiche delle rendite d’invalidità, di assegni per grandi invalidi e di
rendite complementari; - i nuovi matrimoni delle vedove e dei vedovi;
- l’età degli orfani all’estinzione del diritto alla rendita e l’eventualità di una rendita per orfano di padre e di madre.