Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici nonché a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone, segnatamente alla messa a disposizione di dati di base delle imprese alle unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, come pure a privati per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
431.903 — ORIS
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS)
del 30 giugno 1993 (Stato 1° giugno 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1992 1
sulla statistica federale (legge),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 12 Scopo
Art. 2 Organizzazione e competenze
L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche. 3
Possono partecipare al RIS:
- le unità amministrative e gli organi menzionati nell’articolo 2 della legge;
- i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;
- altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico;
- 4 l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat) per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità.
Art. 2a5 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- unità locale:uno stabilimento o una struttura come un laboratorio, una fabbrica, un negozio, un ufficio, una cava o un deposito in un determinato luogo; un’unità locale ha un numero RIS e fa sempre parte di un’unità legale;
- unità legale: persona giuridica o persona fisica che esercita un’attività economica come indipendente soggetta alla LIDI e iscritta nel registro IDI;
- impresa: una combinazione di unità legali;
- dati di base delle imprese: dati che servono a identificare e categorizzare imprese, unità locali e unità legali.
Sezione 2 Contenuto, accesso alle fonti dei dati ed elaborazione dei dati6
Art. 3 Dati registrati e dati di base delle imprese7
Il RIS si estende a tutte le unità locali, unità legali e imprese di diritto pubblico e privato che hanno sede in Svizzera o che devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero o per scopi amministrativi. 8
Il RIS contiene i dati seguenti:9
- 10 la ragione sociale o il nome, la sede o il domicilio nonché l’indirizzo dell’impresa e dello stabilimento;
- il numero di Comune della località in cui ha sede l’impresa secondo l’«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»;
- un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS) dello stabilimento;
- il numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione;
- il genere dell’attività economica;
- la forma giuridica;
- la data di iscrizione nel RIS;
- la data dell’iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio;
- la data in cui è stata resa nota la chiusura dell’impresa o dello stabilimento;
- il capitale sociale delle società anonime;
- 11 per gli stabilimenti sottoposti alla legge del 29 aprile 199812 sull’agricoltura, alla legge del 1° luglio 196613 sulle epizoozie, alla legge del 16 dicembre 200514 sulla protezione degli animali o alla legge del 9 ottobre 199215 sulle derrate alimentari: il nome e l’indirizzo dello stabilimento e del gestore o detentore di animali nonché il nome, la professione e l’anno di nascita della persona responsabile;
- kbis.16 per le aziende agricole, oltre ai dati di cui alla lettera k: la struttura dello stabilimento;
- 17 ...
- un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero ENTID) dell’impresa;
- il numero di identificazione di riferimento che non fornisce altre indicazioni (numero REF-ENT);
- i codici «stato d’attività»;
- l’indicazione delle fonti;
- 18 il numero d’identificazione delle imprese (IDI).19
Il RIS può contenere i seguenti dati:20
- il numero telefonico;
- 21 l’indirizzo elettronico;
- le coordinate degli edifici
- 22 l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione;
- il numero di apprendisti;
- il settore istituzionale;
- 23 la struttura dell’impresa (sede principale, filiale, gruppo di imprese);
- connessioni internazionali;
- la cifra d’affari;
- 24 codici per rilevazioni statistiche;
- 25 partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale (gruppo di imprese);
- 26 l’indicazione che precisa se l’unità è «importatrice»;
- 27 l’indicazione che precisa se l’unità è «esportatrice».28
Sono considerati dati di base delle imprese:
- i dati del RIS conformemente ai capoversi 2 lettere a, c, e–f, h e o–q nonché 3 lettere b, c, f–h e k–m;
- la classe di grandezza in funzione delle persone occupate calcolata sulla base dell’articolo 3 capoverso 2 lettera d.29
Art. 3a30 Dati per la tenuta del registro
Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:
- gli identificatori delle fonti di cui all’articolo 4;
- le indicazioni su mutazioni nelle fonti di cui all’articolo 4;
- le indicazioni sul capo azienda, in particolare il nome, l’anno di nascita, il sesso e il numero AVS31;
- le indicazioni su collegamenti giuridici ed economici tra imprese e stabilimenti;
- le indicazioni sulle persone occupate nell’impresa o nello stabilimento, in particolare l’anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il numero AVS, l’attività accessoria, il salario o reddito e la durata dell’attività.
Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4.
I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo. 32
Art. 4 Fonti
I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:
- 33 le indagini di aggiornamento del RIS, conformemente all’ordinanza del 30 aprile 202534 sulla statistica federale;
- ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti;
- Registro di commercio;
- Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (RCCC);
- 35 comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera;
- 36 elenchi ufficiali di indirizzi;
- 37 comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni;
- 38 comunicazioni di utenti di dati del registro;
- 39 Registri delle casse di compensazione cantonali (CCC);
- 40 Registri delle casse di compensazione professionali (CCP):
- 41 Banche dati d’imprese private;
- 42 sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per l’imposta sul valore aggiunto;
- 43 sistemi d’informazione dell’AFC per i dati concernenti l’imposta preventiva e le tasse di bollo;
- 44 Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
- 45 registro IDI dell’UST;
- 46 sistema dell’Amministrazione federale delle finanze per la gestione dei dati di base per i processi di supporto Master Data Governance.
Art. 547 Accesso alle fonti dei dati da parte dell’UST
L’accesso dell’UST alle fonti dei dati di cui all’articolo 4 avviene attraverso un’interfaccia tra il RIS e il sistema di fonti interessato.
Art. 6 Registrazione e modificazione dei dati
Art. 751 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati
I dati sono conservati per trent’anni dall’ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente distrutti.
I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo.
Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale sull’archiviazione.
Sezione 3 Utilizzazione e comunicazione dei dati
Art. 8 Utilizzazione a scopi statistici da parte dell’UST
Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell’UST presso le imprese e gli stabilimenti.
L’UST può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS.
Il RIS serve in particolare all’UST per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti.
Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l’UST può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all’articolo 4 della legge.
Art. 952 Comunicazione dei dati a scopi statistici
Per consentire ai servizi definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure a Cantoni, Comuni e privati l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 capoverso 2 della legge sulla statistica federale l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari. 53
Per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità, l’UST comunica a Eurostat i dati obbligatori secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 11 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 177/2008 54 .
Per quanto concerne il formato, la riservatezza, la sicurezza e la trasmissione dei dati che l’UST comunica a Eurostat si applicano gli articoli 11 capoverso 3, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 177/2008 nonché i regolamenti (CE) n. 192/2009 55 e (UE) n. 1097/2010 56 .
... 57
Art.
9a58
Comunicazione dei dati di base delle imprese
a scopi amministrativi
I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 59 sulla protezione dei dati (LPD). 60
Art. 1061 Comunicazione dei dati ad altri scopi
L’UST può rendere noti in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.
I dati sono resi noti su richiesta, attraverso un’interfaccia.
L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della LPD 62 . 63
Art. 1164 Servizi autorizzati ad accedere ai dati
I servizi statistici cantonali e comunali, per scopi statistici, sono collegati al sistema attraverso un’interfaccia.
L’accesso ai dati di base delle imprese avviene attraverso un’interfaccia.
L’UST tiene un elenco dei servizi aventi diritto d’accesso.
Art. 1265 Pubblicazione dei dati
I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell’attività economica.
Art. 13 Emolumenti
Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l’UST riscuote di norma un emolumento.
La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita.
Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all’ordinanza del 30 giugno 1993 66 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.
Sezione 4 Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali
Art. 14 Diritti delle persone interessate
Art. 1569 Sicurezza dei dati
Art. 16 Disposizioni penali
La violazione dell’obbligo d’informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 12 dicembre 1988 76 sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.