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432.219 OEm-BN

Ordinanza sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera (OEm-BN)

del 15 agosto 2018 (Stato 1° ottobre 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 11 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 1992 1
sulla Biblioteca nazionale (LBNS),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale) e di tutte le istituzioni che le sono annesse giusta l’articolo 13 capoverso 1 LBNS.

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 2 sugli emolumenti.

Art. 2 Esenzione dagli emolumenti

Le seguenti prestazioni sono esenti da emolumenti:

  1. il prestito di opere;
  2. le visite guidate alla Biblioteca nazionale;
  3. l’utilizzazione dell’Archivio svizzero di letteratura e della Fonoteca nazionale svizzera;
  4. l’utilizzazione delle postazioni di lavoro dotate di computer accessibili all’utenza della Biblioteca nazionale;
  5. l’utilizzazione delle sale di lettura e delle riviste e delle altre opere esposte;
  6. incarichi di documentazione e di ricerca che la Biblioteca nazionale assume in virtù dell’articolo 8 secondo periodo LBNS.

Art. 3 Riduzione e condono degli emolumenti

La Biblioteca nazionale può ridurre o condonare gli emolumenti, se:

  1. la prestazione è poco dispendiosa;
  2. la persona assoggettata dispone di mezzi limitati;
  3. la prestazione è fornita prevalentemente nell’interesse pubblico.

Art. 4 Supplemento

La Biblioteca nazionale può esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento, se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 5 Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.

Art. 6 Prestazioni

Il DFI fissa le aliquote degli emolumenti per le seguenti prestazioni della Biblioteca nazionale:

  1. ricerche, perizie, lavori di laboratorio e di officina;
  2. realizzazione di reprografie e fotografie;
  3. copie;
  4. consulenza, ricerche tematiche o bibliografiche;
  5. sostituzione di documenti smarriti o danneggiati;
  6. sostituzione delle tessere d’utente smarrite o danneggiate;
  7. prestito interbibliotecario;
  8. visite guidate speciali ed entrate a manifestazioni;
  9. prestazioni amministrative;
  10. utilizzo dei locali e delle infrastrutture;
  11. entrate al Centre Dürrenmatt Neuchâtel;
  12. realizzazione di riproduzioni da parte della Fonoteca nazionale svizzera;
  13. conservazione e archiviazione da parte della Fonoteca nazionale svizzera;
  14. spese di materiale della Fonoteca nazionale svizzera.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 31 gennaio 2007 3 sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2018.