La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale) e di tutte le istituzioni che le sono annesse giusta l’articolo 13 capoverso 1 LBNS.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 2 sugli emolumenti.