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432.304

Ordinanza
concernente il Fondo del museo dell’Ufficio federale
della cultura

del 4 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 25 capoverso 3 della legge del 12 giugno 2009 1 sui musei e
le collezioni (LMC),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina il fondo dei musei direttamente gestiti dall’Ufficio federale della cultura (UFC).

Sono direttamente gestiti dall’UFC:

  1. il Museo degli automi musicali di Seewen;
  2. il Museo Vela di Ligornetto;
  3. il Museo della Collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur;
  4. 2 il museo dell’Abbazia di St. Georgen a Stein am Rhein.

Art. 2 Alimentazione

Il Fondo del museo è alimentato segnatamente dalle seguenti entrate:

  1. i contributi dei Cantoni e dei Comuni in cui hanno sede i musei;
  2. le liberalità di terzi;
  3. le entrate risultanti dalla vendita di oggetti delle collezioni;
  4. le entrate risultanti dalla vendita di oggetti trovati;
  5. le entrate risultanti dagli ingressi;
  6. le entrate risultanti dalle prestazioni commerciali strettamente connesse con i compiti dei musei e che non ne pregiudicano l’adempimento;
  7. le entrate risultanti dalla riscossione di diritti d’autore;
  8. i proventi degli interessi sugli averi del Fondo del museo.

La vendita di oggetti delle collezioni è ammessa solo in caso di acquisto di nuove collezioni e presuppone l’approvazione della Direzione dell’UFC.

Art. 3 Utilizzazione

I mezzi del Fondo del museo devono essere utilizzati per progetti strettamente connessi con l’adempimento dei compiti legali dei musei. I mezzi sono attribuiti ai musei che li hanno forniti.

Art. 4 Prelievi

I prelievi dal Fondo del museo sono di competenza del responsabile della sezione Musei e collezioni dell’UFC.

Per i prelievi che superano i 100 000 franchi è necessaria l’approvazione della Direzione dell’UFC.

Art. 5 Gestione del patrimonio

Il patrimonio del Fondo del museo è gestito separatamente dall’Amministrazione federale delle finanze.

La rimunerazione del patrimonio del Fondo del museo è retta dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 2006 3 sulle finanze della Confederazione.

I proventi degli interessi sono accreditati annualmente al Fondo del museo.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.