Lexipedia

443.116

Ordinanza del DFI
concernente il Premio del cinema svizzero

del 30 settembre 2004 (Stato 1° dicembre 2015)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 8 e 26 capoverso 2 della legge del 14 dicembre 2001 1 sul cinema (LCin),

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la messa a concorso annua del Premio del cinema svizzero, le condizioni di partecipazione, nonché la procedura di nomina dei candidati e di designazione dei vincitori.

Sezione 2 Scopo e bando di concorso

Art. 22 Scopo

Il Premio del cinema svizzero si prefigge di:

  1. premiare film svizzeri eccellenti suscitando l’interesse dei media e del pubblico nei loro confronti allo scopo di ottenere un effetto promozionale;
  2. premiare contributi artistici e tecnici eccellenti a un film;
  3. 3 premiare i migliori film di diploma realizzati nell’ambito della formazione cinematografica allo scopo di facilitare ai registi l’ingresso nella vita professionale;
  4. premiare un’opera completa o un impegno d’importanza determinante per la produzione o la cultura cinematografica svizzera.

Art. 3 Bando di concorso

L’Ufficio federale della cultura (UFC) mette a concorso ogni anno un Premio del cinema svizzero.

Il bando di concorso indica segnatamente:

  1. le categorie di premio;
  2. il numero di persone e di film da nominare;
  3. l’ammontare dei premi attribuiti alle persone e ai film nominati;
  4. l’ammontare dei premi destinati ai vincitori.

Il bando di concorso è pubblicato sul sito Internet dell’UFC. 4

Sezione 3 Condizioni di partecipazione

Art. 4 Film ammessi

Sono ammessi i film svizzeri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LCin e le coproduzioni riconosciute realizzate da un regista svizzero o domiciliato in Svizzera.

I film televisivi di produzione indipendente sono ammessi soltanto se sono stati commercializzati in una sala cinematografica in Svizzera.

I film realizzati come lavori di diploma al termine di una formazione cinematografica in Svizzera o all’estero sono ammessi se sono di produzione o coproduzione indipendente e se è garantita una commercializzazione indipendente. I film di diploma di produzione o coproduzione non indipendente o per i quali non è garantita una commercializzazione indipendente sono ammessi soltanto in una categoria di premio separata. 5

I film devono, in linea di principio nel corso dell’anno civile precedente quello della premiazione, essere stati selezionati nel programma principale di un festival cinematografico svizzero o di un importante festival estero, oppure commercializzati in una sala cinematografica in Svizzera.

Un film può partecipare soltanto una volta al Premio del cinema svizzero.

Art. 5 Premio per prestazioni individuali

Sono ammesse le persone di cittadinanza svizzera e le persone domiciliate in Svizzera. 6

Il bando di concorso indica le esigenze relative ai film e ai contributi artistici e tecnici che possono essere premiati. 7

Sezione 4 Commissione di nomina

Art. 6 Composizione e nomina

La Commissione di nomina (Commissione) è composta di cinque periti che, per la loro funzione, hanno una visione d’insieme della produzione cinematografica svizzera.

I membri della Commissione sono nominati dal Dipartimento federale dell’interno ogni volta che viene bandito il Premio del cinema svizzero. Il loro mandato è rinnovabile.

Non possono essere nominate persone che partecipano a un film candidato al Premio del cinema svizzero o che potrebbero avere una prevenzione per altre ragioni.

Le istituzioni che partecipano all’organizzazione del Premio del cinema svizzero sono consultate per la scelta dei periti.

Art. 6a Modalità di lavoro e segreteria

I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo onorifico.

Un rappresentante dell’UFC partecipa alle sedute della Commissione e le dirige. In caso di parità di voti, il suo voto è decisivo.

La segreteria della Commissione è assunta dall’UFC.

Art. 7

Abrogato

Sezione 5 Procedura

Art. 8 Selezione dei nominati

L’UFC allestisce l’elenco dei film e delle persone che adempiono le condizioni di partecipazione.

L’elenco è sottoposto alla Commissione.

La Commissione presenta per scritto all’UFC le sue proposte di nomina.

La Commissione si riunisce per selezionare le persone e i film nominati nelle categorie di premio previste dal bando di concorso.

La Commissione decide a maggioranza dei suoi membri.

Le persone e i film nominati sono sottoposti all’UFC per la designazione dei vincitori. 8

Art. 99 Designazione dei vincitori

L’UFC designa un vincitore per ogni categoria di premio prevista dal bando di concorso.

Può far capo alla consulenza di organizzazioni e persone idonee a tale scopo (art. 57 della L del 21 mar. 1997 10 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione).

Art. 1011

Sezione 6 Premi attribuiti ai film

Art. 1112

I premi attribuiti ai film vengono suddivisi in parti uguali tra il produttore e il regista, salvo accordo contrario.

I premi per i film di diploma di cui all’articolo 4 capoverso 2 bis secondo periodo sono versati al regista.

Sezione 7 Entrata in vigore

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.