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510.211.3

Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell’Ufficio federale dell’armamento (Ordinanza sul servizio di volo armasuisse)

del 19 giugno 2020 (Stato 1° agosto 2020)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),

visto l’articolo 37 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 2 sul personale federale,

ordina:

Art. 1 Categorie di aeromobili

Il servizio di volo dell’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) comprende le seguenti categorie di aeromobili civili e militari svizzeri e stranieri, con e senza equipaggio:

  1. prototipi;
  2. prototipi parziali, segnatamente sistemi, armi ed equipaggiamenti;
  3. aeromobili non ammessi all’esercizio ordinario dall’organo ufficiale;
  4. aeromobili che eseguono voli di prova di produzione e voli di accettazione;
  5. aeromobili regolarmente ammessi alla circolazione;
  6. aeromobili operati in conto di terzi.

Art. 2 Categorie di voli

Il servizio di volo comprende tutti i voli delle seguenti categorie effettuati su incarico di armasuisse: voli di collaudo, voli di valutazione, voli di prova di produzione e voli di accettazione, voli di controllo, voli d’istruzione, voli d’allenamento compresi gli allenamenti individuali, voli per il trasporto di persone e materiale, voli di misurazione e voli fotografici.

Art. 3 Persone a bordo di un aeromobile

Sono membri dell’equipaggio le persone che a bordo di un aeromobile contribuiscono all’adempimento dell’ordine di missione (art. 9). Esistono le categorie seguenti:

  1. i piloti collaudatori di armasuisse;
  2. gli ingegneri addetti alle prove in volo di armasuisse;
  3. persone appartenenti ad aziende svizzere e straniere nonché a organi statali stranieri;
  4. ulteriori persone che contribuiscono all’adempimento della missione di volo come figura nell’annuncio di volo.

Sono passeggeri le persone che non contribuiscono all’adempimento dell’ordine di missione.

Art. 4 Condizioni per l’assunzione di piloti collaudatori

Possono essere assunti come piloti collaudatori esclusivamente piloti militari delle Forze aeree che dimostrano di possedere capacità aeronautiche straordinarie e buone conoscenze tecniche in base alle qualificazioni militari, ai diplomi, ai certificati dei datori di lavoro precedenti e alle procedure di selezione specifiche di armasuisse.

Art. 5 Istruzione, perfezionamento e allenamento dei piloti collaudatori

L’istruzione dei piloti collaudatori dopo la loro assunzione comprende:

  1. il lavoro pratico al suolo e in volo sotto la direzione di un pilota collaudatore dotato della necessaria esperienza, compreso l’addestramento sugli aeromobili più importanti per il lavoro di pilota collaudatore;
  2. l’istruzione civile di pilota di professione e di volo strumentale, compresa la teoria per i piloti di linea (CPL/IR, frozen ATPL);
  3. la frequentazione di un corso annuale presso una scuola statale estera per piloti collaudatori quale pilota collaudatore sperimentale nel campo degli elicotteri o degli aeroplani, unitamente all’abilitazione per le prove in volo di categoria 1 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).

La conclusione dell’istruzione con successo costituisce la condizione per la continuazione del rapporto di lavoro.

Il perfezionamento e l’allenamento dei piloti collaudatori comprendono:

  1. il perfezionamento aeronautico e teorico conforme alle esigenze militari e civili nonché agli sviluppi tecnologici;
  2. l’addestramento su aeromobili e l’allenamento conforme alle esigenze dei progetti attuali e futuri affinché sia garantita una vasta esperienza aero-nautica;
  3. l’allenamento al volo sufficiente per l’adempimento dei compiti assegnati;
  4. l’allenamento individuale conformemente all’articolo 6 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sul servizio di volo militare.

L’istruzione, il perfezionamento e l’allenamento dei piloti collaudatori sono stabi-liti dal capopilota collaudatore.

Art. 6 Istruzione, perfezionamento ed allenamento degli ingegneri addetti alle prove in volo

L’istruzione degli ingegneri addetti alle prove in volo dopo la loro assunzione comprende:

  1. il lavoro pratico sotto la direzione di un ingegnere addetto alle prove in volo o di un pilota collaudatore dotato della necessaria esperienza;
  2. la frequentazione di un corso annuale presso una scuola statale estera per piloti collaudatori con il conseguimento del livello di competenza 1 dell’AESA quale ingegnere capo addetto alle prove in volo; in via eccezionale, il capo dell’armamento può ordinare un’altra istruzione equivalente.

La conclusione dell’istruzione con successo costituisce la condizione per la continuazione del rapporto di lavoro.

Il perfezionamento e l’allenamento degli ingegneri addetti alle prove in volo comprendono:

  1. il perfezionamento teorico conforme alle esigenze militari e civili per la padronanza delle tecnologie più recenti;
  2. l’allenamento nel servizio di volo sufficiente per l’adempimento dei compiti assegnati.

L’istruzione, il perfezionamento e l’allenamento degli ingegneri addetti alle prove in volo sono stabiliti dal capopilota collaudatore.

Art. 7 Idoneità medico-aeronautica dei piloti collaudatori

Possono eseguire voli soltanto i piloti collaudatori dichiarati idonei al volo dall’Istituto di medicina aeronautica (IMA). L’idoneità al volo è verificata dall’IMA periodicamente, tuttavia almeno una volta l’anno, in conformità alle regolamentazioni civili e militari riconosciute.

L’IMA ordina la sospensione temporanea per motivi medici dei piloti collaudatori i cui risultati dell’esame medico-aeronautico sono temporaneamente incompatibili con l’impiego nel servizio di volo.

Se il pilota collaudatore deve essere sospeso definitivamente dal servizio di volo per motivi medici, l’IMA presenta una proposta in tal senso ad armasuisse.

Se la decisione medico-aeronautica è impugnata dal pilota collaudatore, il capo dell’armamento la sottopone al DDPS unitamente al suo parere. Il DDPS decide previa consultazione di un gruppo di medici specialisti presieduto dal medico in capo dell’esercito.

Art. 8 Idoneità medico-aeronautica delle altre persone a bordo
di un aeromobile

Sono autorizzate ad assumere compiti in qualità di ingegneri addetti alle prove in volo soltanto le persone dichiarate idonee al volo dall’IMA. L’idoneità medico-aeronautica è accertata prima dell’assunzione e in seguito verificata a intervalli regolari. Se l’ingegnere addetto alle prove in volo deve essere sospeso definitivamente dal servizio di volo per motivi medici, l’IMA presenta una proposta in tal senso ad armasuisse.

Per i voli con aeromobili dotati di sedili eiettabili l’esame medico-aeronautico dell’IMA è obbligatorio per tutti i membri dell’equipaggio e le altre persone a bordo. Possono essere riconosciuti gli esami di istituti medico-aeronautici stranieri.

Se i voli con altri aeromobili comportano prevedibilmente per i membri dell’equipaggio e le altre persone a bordo sforzi psichici e fisici elevati, il capopilota collaudatore decide in merito alla necessità di un esame medico-aeronautico preliminare.

II pilota collaudatore responsabile dell’esecuzione del volo può rifiutare la partecipazione al volo di membri dell’equipaggio e di altre persone se suppone che essi non soddisfino i requisiti psichici o fisici imposti dal volo previsto.

Art. 9 Ordine di missione e istanza d’autorizzazione

I voli di qualsiasi categoria necessitano un ordine di missione.

Il capopilota collaudatore regola la gestione dei rischi per tutti i voli e impartisce l’ordine di missione. Egli è competente per l’assegnazione dell’ordine di missione.

Il capo dell’armamento determina l’istanza d’autorizzazione dei voli per il trasporto di persone e di materiale come pure dei voli di misurazione e fotografici. Il capopilota collaudatore è l’istanza d’autorizzazione per tutti gli altri voli.

Nel caso di voli di collaudo, di valutazione, di prova di produzione, di accettazione e di controllo, l’ordine di missione è impartito per iscritto, come ordine singolo o come elemento di un programma di prove in volo. Per le altre categorie di voli, l’annuncio di volo vale di regola come ordine di missione. Eccezionalmente, il capopilota collaudatore può esigere anche in questi casi un ordine singolo o un programma di prove in volo.

L’ordine di missione comprende anche l’autorizzazione per la partecipazione al volo dei membri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo.

Il pilota collaudatore incaricato decide in via definitiva in merito all’esecuzione o all’interruzione del volo.

Art. 10 Regole di volo

Di principio, i voli con aeromobili militari sono effettuati secondo le prescrizioni militari, quelli con aeromobili civili secondo le prescrizioni civili.

Il capopilota collaudatore può autorizzare deroghe alle prescrizioni ai sensi del capoverso 1 necessarie per l’esecuzione dell’ordine di missione, segnatamente nel caso di voli di collaudo, di valutazione, di prova di produzione, di accettazione e di controllo. Nello specifico, può autorizzare all’occorrenza voli con aeromobili con immatricolazione civile secondo le prescrizioni del servizio di volo militare.

Il capo dell’armamento, d’intesa con il comandante delle Forze aeree, emana per il servizio di volo di armasuisse prescrizioni in deroga al regolamento 56.002 delle Forze aeree, allo scopo di:

  1. consentire l’esecuzione di voli di collaudo, di valutazione, di prova di produzione, di accettazione e di controllo;
  2. disciplinare le responsabilità, segnatamente per l’assegnazione delle missioni ed il trattamento degli eventi.

Il capo pilota collaudatore, d’intesa con il capo dell’armamento, emana un Flight Test Operation Manual che disciplina in dettaglio il servizio di volo di armasuisse.

Art. 11 Assicurazione contro gli infortuni

armasuisse conclude, per tutte le persone di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c e capoverso 2, un’assicurazione contro gli infortuni dell’ammontare di almeno 50 000 franchi in caso di decesso e di almeno 250 000 franchi in caso di invalidità. Per tutte le altre persone di cui all’articolo 3 la conclusione dell’assicurazione è facoltativa ed è a loro carico.

L’assicurazione completa le prestazioni secondo il diritto in materia di personale federale.

Art. 12 Esecuzione

Il capo dell’armamento è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DDPS del 15 maggio 2003 4 concernente il servizio di volo dell’Aggruppamento dell’armamento è abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.