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510.30 OAE-AF

Ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito (OAE-AF)

del 30 marzo 1949 (Stato 1° gennaio 2018)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 29 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 (LM) 2 ;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 agosto 1948 3 ,

decreta:

I. Servizio del Commissariato4

1. Competenza5

Art. 1

La Base logistica dell’esercit o 6 è l’organo centrale per il servizio del commissariato. A questo servizio competono la contabilità, la sussistenza, i carburanti e l’alloggio dell’esercito. 7

Nei rapporti con Cantoni, Comuni e privati, la Contabilità della truppa 8 può far capo, secondo il bisogno, alle autorità militari cantonali.

Art. 2

L’Amministrazione federale delle finanze è l’ufficio centrale per il servizio di cassa.

Il Controllo federale delle finanze è l’organo superiore di revisione.

Art. 39

La Base logistica dell’esercito ha l’alta direzione del servizio del commissariato nel servizio d’istruzione, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo. 10

I capi del servizio del commissariato, i quartiermastri, i furieri e i contabili della truppa incaricati della contabilità e della gestione dirigono e assumono il servizio del commissariato degli stati maggiori e delle unità dell’esercito nonché delle scuole e dei corsi. 11

Art. 412

I comandanti sorvegliano il servizio del commissariato nell’ambito del loro comando.

La Base logistica dell’esercito, i capi del servizio del commissariato 13 e i quartiermastri controllano, in qualità di organi tecnici di vigilanza, il servizio del commissariato dell’esercito, delle grandi unità e dei corpi di truppa. I comandanti delle grandi unità e dei corpi di truppa provvedono affinché i capi del servizio del commissariato e i quartiermastri loro subordinati esercitino l’attività di controllo.

2. Contabilità14

Art. 515

Gli stati maggiori e le unità sono amministrativamente autonomi. Il contabile dello stato maggiore o dell’unità tiene la contabilità della truppa.

16

Art. 6

In servizio, le spese vanno fatte con la massima parsimonia. Tutte le spese non indispensabili devono essere evitate.

La Base logistica dell’esercito può emanare direttive per l’esecuzione di detto principio. 17

Art. 7

LA Base logistica dell’esercito procede alla revisione delle contabilità delle truppe. La revisione superiore, da parte del Controllo federale delle finanze, deve essere ultimata nel termine di un anno a contare dalla presentazione delle contabilità alla Contabilità della truppa. 18

Qualora le vengano comunicate osservazioni di revisione, la truppa deve inviare per scritto il suo parere alla Base logistica dell’esercito entro due mesi. Ognuno è tenuto a dare le informazioni necessarie. 19

Le controversie inerenti a pretese sorte dalle osservazioni di revisione sono decise dalla Base logistica dell’esercito. 20

Art. 821

La Base logistica dell’esercito conserva per cinque anni tutta la contabilità e la relativa documentazione.

3. Inventari

Art. 9

Di tutti gli oggetti di valore duraturo (oggetti d’inventario) acquistati dalle truppe va tenuto un inventario.

Alla Base logistica dell’esercito spetta l’alta vigilanza sulla tenuta degli inventari nell’esercito.

I comandanti di truppe devono accertarsi che gli inventari siano tenuti e controllati in modo irreprensibile.

I capi del servizio del commissariato e i quartiermastri procedono, in occasione delle revisioni di cassa prescritte, anche alla revisione degli inventari. 22

Art. 10

Dopo la partenza della truppa, i Comuni hanno l’obbligo di prendere in consegna e di custodire le istallazioni negli accantonamenti.

II. Soldo

1. Disposizioni generali

Art. 11

I militari ricevono il soldo secondo il loro grado. 23

Il diritto al soldo nasce con il giorno dell’entrata in servizio fissato dall’ordine di marcia e si estingue con il giorno del licenziamento.

L’intervallo tra la scuola reclute e i servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure l’intervallo tra detti servizi d’istruzione danno diritto al soldo, sempre che l’intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane. 24

Il Consiglio federale stabilisce il soldo. 25

Art. 1226

Non hanno diritto al soldo:

  1. 27
  2. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare:28a.29…b.che prendono parte all’ispezione dell’armamento e dell’equipaggiamento personale;c.che consegnano, ritirano o sostituiscono l’armamento e l’equipaggiamento, …30;d.31che consegnano o ritirano cavalli di servizio;e.che partecipano a corsi speciali per l’adempimento del tiro obbligatorio;f.che si trovano in detenzione preventiva o scontano pene fuori servizio;g.che devono presentarsi a un’autorità militare;h.32che beneficiano di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194633 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;i.34che, durante un rapporto di lavoro presso la Confederazione, prestano il loro servizio militare in seno all’amministrazione militare;j.35per le quali è ordinato un impiego secondo l’articolo 65c LM.
  3. i piloti e gli osservatori istruiti, per l’allenamento individuale.

Art. 1336

Art. 1437

Eventuali controversie concernenti il diritto al soldo sono decise dalla Base logistica dell’esercito.

Art. 15

Il diritto del militare al soldo e ad altre indennità si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui la pretesa è divenuta esigibile.

2. Soldo del grado

Art. 1638

Art. 1739

Gli ufficiali subalterni, gli aspiranti ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e i soldati ricevono un supplemento di soldo per i servizi non computati sulla durata dei corsi di ripetizione e richiesti per conseguire un grado superiore o per la loro formazione speciale. 40

Gli allievi piloti, gli allievi osservatori e gli allievi operatori di bordo ricevono un’indennità di volo durante la scuola sottufficiali, la scuola d’aviazione e per i giorni di allenamento che devono assolvere durante il periodo d’istruzione di volo. 41

I militari che prestano all’estero un servizio di promovimento della pace con diritto al soldo o un servizio d’appoggio con diritto al soldo ricevono un supplemento di soldo durante tali servizi. 42

L’ammontare del supplemento di soldo e dell’indennità di volo è stabilito dal Consiglio federale.

Art. 18 e 1943

Art. 20 a 2244

III. Sussistenza

1. Sussistenza dei militari45

Art. 23

Ogni militare che riceve il soldo ha diritto alla sussistenza.

46

Art. 2447

I seguenti militari che non ricevono il soldo hanno diritto alla sussistenza:

  1. 48
  2. i partecipanti a corsi di tiro per ritardatari, per l’intera giornata;
  3. per i militari agli arresti al di fuori del servizio, per l’intera giornata.

Art. 2549

I militari ricevono la sussistenza in natura o in pensione.

La sussistenza in natura costituisce la regola. Per determinati servizi può essere completata da un supplemento.

Se la truppa o singoli militari non possono ricevere la sussistenza in natura, viene loro corrisposta la sussistenza in pensione.

Il Consiglio federale stabilisce crediti quadro per la sussistenza in natura e la sussistenza in pensione.

La Base logistica dell’esercito stabilisce il credito di base per la sussistenza in natura, per persona e per giorno, nonché eventuali supplementi a seconda dell’evoluzione dei prezzi di mercato. Stabilisce le aliquote per la sussistenza in pensione.

Art. 26e2750

2. Sussistenza dei cavalli e dei muli

Art. 28

Tutti i cavalli ed i muli stimati per il servizio, i cavalli ed i muli del deposito militare federale, come pure i cavalli privati degli istruttori, hanno diritto al foraggio dal giorno della presa in consegna da parte della truppa fino a quello della resa. 51

Il diritto al foraggio per questi cavalli e muli si estende parimente alla durata della loro permanenza in un deposito di cavalli o in una infermeria veterinaria.

Il Consiglio federale fissa la razione di foraggio e l’aliquota dell’indennità di foraggio. 52

3. Approvvigionamento con viveri e foraggi

Art. 29

L’approvvigionamento con sussistenza e foraggi ha luogo:

  1. a cura della truppa stessa;
  2. 53 a cura dei magazzini di sussistenza dell’esercito o di altre truppe;
  3. 54 a cura dei comandanti delle piazze di mobilitazione.
  4. 55

Art. 30

Durante il servizio attivo, i depositi di viveri, di foraggi, di legna e di ogni altro genere di merce che non possono esser consegnati ad un’altra truppa o liquidati saranno affidati all’autorità comunale competente.

Le autorità comunali hanno l’obbligo di amministrare questi depositi. Esse sono tenute a prendere tutte le misure atte ad evitare il deterioramento delle merci e a provvedere alla loro sicurezza. Se ne derivano spese straordinarie, queste sono a carico della Confederazione.

IV. Alloggio

1. Disposizioni generali

Art. 31

La Confederazione provvede all’alloggio delle truppe.

L’alloggio delle truppe ha luogo:

  1. 56 in caserme o edifici adattati a caserma (accasermamento);
  2. in accantonamenti appartenenti ai Comuni ed agli abitanti;
  3. in bivacchi;
  4. presso gli abitanti.

Il Consiglio federale fissa le indennità per l’alloggio delle truppe.

2. Casermaggio

Art. 3257

Per l’uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari.

3. Accantonamenti

Art. 33

I Comuni e i loro abitanti hanno l’obbligo di mettere a disposizione della truppa i locali e le piazze adatti, con le installazioni e gli utensili necessari per l’alloggio degli uomini, il ricovero degli animali dell’esercito e l’allogamento dei veicoli e del materiale. 58

59

Gli abitanti sono obbligati, su istruzioni delle autorità comunali, a mettere a disposizione i locali d’alloggio e le piazze richiesti ed a preparare le prestazioni loro imposte.

Art. 34

Trattandosi di occupare una località, si dovrà tener conto delle condizioni igieniche di essa. Le località in cui si accertano malattie contagiose per l’uomo o gli animali, potranno essere occupate soltanto con il consenso dell’ufficiale preposto al servizio sanitario o veterinario.

Le autorità comunali sono tenute a notificare l’esistenza di tali malattie ai comandanti di truppe o ai loro organi incaricati di preparare gli accantonamenti.

Salva restando l’azione penale, le autorità comunali rispondono verso l’amministrazione militare di tutti i danni che potessero risultare dall’occultamento o dalla dissimulazione di malattie contagiose.

Art. 35

I comandanti di truppe che intendono occupare accantonamenti o alloggi presso gli abitanti devono rivolgersi il più presto possibile alle autorità comunali, le quali sono tenute a fare i necessari preparativi.

La truppa può domandare i locali d’alloggio direttamente agli abitanti solo quando non possa raggiungere a tempo le autorità comunali, oppure quando queste ultime non adempiano affatto o solo parzialmente i propri obblighi. In questi casi, i comandanti di truppe informano immediatamente delle disposizioni prese le autorità comunali e il comandante da cui dipendono.

I comandanti vigilano, sotto la loro responsabilità, che la truppa domandi e occupi soltanto i locali di cui essa ha realmente bisogno.

Art. 36

Prima di occupare o di lasciare un accantonamento, la truppa verificherà lo stato dei locali, delle istallazioni e degli utensili in presenza del proprietario o del suo mandatario o, in loro assenza, di un rappresentante dell’autorità comunale.

Dei difetti e dei danni sarà steso un verbale, firmato dal rappresentante della truppa e dal proprietario o suo mandatario, o dal rappresentante dell’autorità comunale.

Quando lascia un accantonamento, la truppa deve riconsegnare in buon ordine le piazze, i locali, le installazioni ed i beni mobili da essa utilizzati; essa domanderà un’attestazione scritta.

Per i danni causati dall’occupazione da parte della truppa, sono applicabili le disposizioni concernenti la liquidazione delle pretese per danni cagionati alle colture ed alla proprietà.

Art. 37

La truppa deve accettare i locali e le istallazioni assegnatile dalle autorità comunali, per quanto essi siano adatti per l’alloggio.

Sulle divergenze fra comandanti di truppa e autorità comunali circa l’idoneità e l’uso di locali d’alloggio e installazioni decide il comandante della divisione territoriale. 60

I locali riservati al culto, come pure i locali di lusso e gli edifici che non potrebbero essere occupati senza correre il rischio di subire danni e causare spese sproporzionate o altri gravi svantaggi (per esempio i locali d’interesse artistico o storico, gli alberghi di prima categoria, ecc.), non devono essere occupati che in caso di assoluta necessità.

Art. 3861

Gli ufficiali, i sottufficiali superiori e singoli militari donne vengono di regola alloggiati in camere con letti. 62

I sergenti capi, i sergenti e i caporali sono alloggiati, per quanto possibile, in locali separati da quelli della truppa. 63

In mancanza di ufficiali o sottufficiali superiori, i militari che ne assumono le funzioni hanno lo stesso diritto d’alloggio degli ufficiali e dei sottufficiali superiori. 64 Gli appuntati e i soldati che prestano servizio come sottufficiali hanno lo stesso diritto di questi ultimi. Detto diritto esiste unicamente se l’effettivo regolamentare secondo le prescrizioni concernenti l’organizzazione dell’esercito non è raggiunto e non è possibile procedere a un conguaglio nell’ambito del corpo di truppa. 65

Gli ufficiali superiori ed i comandanti di unità hanno diritto, per quanto possibile, a camere singole.

Art. 39

Le indennità per l’uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l’obbligo di pagare l’indennità.

Per il calcolo delle indennità fanno norma gli effettivi della truppa e dei quadrupedi (senza deduzione degli uomini che si trovano in congedo per breve durata).

Nelle indennità versate per l’uso di locali è compreso il compenso per l’utilizzazione e l’usura normale dei locali, delle installazioni e delle apparecchiature, per lo sgombero e la sistemazione, come pure per la pulizia. 66

Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell’accantonamento verso la Confederazione sono decise dalla Base logistica dell’esercito. 67

Art. 4068

La truppa regola i conti delle indennità di alloggio con l’autorità comunale. Questa è tenuta a pagare ai proprietari dei locali utilizzati, l’indennità loro spettante, subito dopo aver ricevuto l’importo dalla truppa.

Se i proprietari dei locali lo domandano, l’autorità comunale deve presentare loro il conteggio, allestito dalla truppa, delle indennità cui essi hanno diritto.

L’autorità comunale o le persone da essa incaricate non hanno diritto ad alcuna indennità per i lavori necessari alla preparazione dell’alloggio della truppa.

I Comuni devono indennizzare a loro spese, entro i limiti delle aliquote stabilite dal Consiglio federale per l’alloggio della truppa, i proprietari dei locali che devono essere messi a disposizione gratuitamente giusta l’articolo 132 della LM 69 .

°° Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell’accantonamento verso i Comuni sono decise dalla Base logistica dell’esercito. 70

Art. 4171

4. Bivacco

Art. 42

I Comuni ed i loro abitanti hanno l’obbligo di mettere a disposizione della truppa il terreno necessario per il bivacco.

I Comuni sono inoltre tenuti a fornire la paglia necessaria verso indennità.

È permesso far uso dei campeggi organizzati e di campi sportivi soltanto d’intesa con i proprietari. 72

5. Acquartieramento presso gli abitanti

Art. 43

L’acquartieramento presso gli abitanti costituisce l’eccezione. In questi casi gli uomini ed i quadrupedi dell’esercito vengono ripartiti fra le diverse economie domestiche a seconda delle possibilità di esse. La ripartizione è fatta dall’autorità comunale d’intesa con il comandante di truppe. L’articolo 38 è applicabile per analogia.

In caso di acquartieramento presso gli abitanti, l’alloggiatore può essere obbligato a fornire, verso indennità, la sussistenza per uomini e quadrupedi.

I locali d’abitazione, le camere e le cucine necessari dovranno essere lasciati a disposizione degli abitanti.

6. Prescrizione

Art. 43a

Tutte le pretese concernenti le indennità per l’alloggio della truppa si prescrivono in un anno a contare dal giorno della partenza della truppa.

V. Viaggi e trasporti

1. Ferrovie, battelli, posta e altre imprese pubbliche di trasporto

Art. 4473

La Confederazione assume le spese del trasporto con mezzi pubblici per l’entrata in servizio e il licenziamento delle truppe, dei viaggi di servizio e di tutti i trasporti di truppe, veicoli, animali dell’esercito e materiale per le esigenze di servizio dell’esercito. Il Consiglio federale può prevedere che i costi per viaggi di congedo siano assunti del tutto o parzialmente dalla Confederazione.

Art. 45a5674

2.

Art. 57e5875

VI.

Art. 59a 7976

VII.

Art. 80a8577

VIII. Danni alle colture e alla proprietà

1. Disposizioni generali

Art. 86 e 8778

Art. 88

79

La truppa prende in consegna e restituisce le piazze di tiro se possibile in presenza del proprietario o del suo rappresentante. A costui può essere corrisposta un’indennità forfettaria, stabilita dal Consiglio federale. 80

2.

Art. 89a 9781

VIIIa. Impianti militari82

Art. 98

Il diritto di acquistare fondi per impianti militari, o di costituire a tal fine diritti reali su beni immobili, spetta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) 83 .

Il DDPS è autorizzato, se è necessario, a procedere all’espropriazione.

Art. 9984

Art. 10085

IX.

Art. 101 a10386

Art. 10487

Art. 10588

Art. 106a10889

X. Requisizione

Art. 10990

In caso di servizio attivo, gli stati maggiori e la truppa possono procurarsi, mediante requisizione, i mezzi ausiliari di cui abbisognano per l’adempimento dei loro compiti. Sono riservati gli accordi speciali conchiusi con Stati esteri.

La requisizione può estendersi a beni mobili e immobili.

Ove un diritto di requisizione spetti agli organi della protezione civile e dell’economia di guerra, le disposizioni seguenti si applicano, per analogia, anche a queste requisizioni. Il Consiglio federale emana le prescrizioni che disciplinano la coordinazione e la procedura.

Art. 11091

La preparazione della requisizione comprende in modo particolare:

  1. l’accertamento dell’effettivo delle diverse categorie di beni requisibili;
  2. l’obbligo per i Cantoni o i Comuni e, con il loro consenso, per degli organismi privati, di tenere un controllo di questi beni;
  3. l’allestimento degli ordini di fornitura per questi beni;
  4. l’obbligo per il detentore di beni assoggettati a un ordine di fornitura di notificarne le mutazioni e di presentarli gratuitamente alle ispezioni periodiche.

Il Consiglio federale emana le prescrizioni concernenti i controlli, le notificazioni obbligatorie e le ispezioni.

Art. 11192

L’ordine di messa di picchetto dell’esercito vale anche per i beni assoggettati a un ordine di fornitura.

Dopo che è stata ordinata la messa di picchetto, il commercio di questi beni e la loro esportazione sono vietati senza autorizzazione del DDPS.

Il detentore dei beni assoggettati a un ordine di fornitura deve tenerli pronti per essere presentati in ogni momento.

Art. 11293

I detentori sono tenuti a presentare, senza indennità, i beni assoggettati a un ordine di fornitura conformemente alle indicazioni dell’affisso di mobilitazione o alle istruzioni particolari.

Quando dei beni assoggettati a un ordine di fornitura devono essere presentati su una polizza di fornitura o d’ispezione, la Confederazione assume la responsabilità dei danni in cui potesse incorrere il conducente durante il tragitto diretto di andata e ritorno e durante la stima di entrata e di uscita o l’ispezione, sempre che alcuna colpa non sia imputabile al conducente o a un terzo. L’articolo 135 capoversi 2 a 4 LM è applicabile per analogia. 94

Art. 11395

Durante la requisizione, il detentore ha diritto a un’indennità adeguata.

La Confederazione assume la responsabilità per i danni e le perdite che si verificassero durante la requisizione, a meno che essi siano imputabili all’usura normale oppure a difetti o a insufficienze esistenti prima della requisizione.

La Confederazione assume la responsabilità anche dei danni che si verificano durante la stima d’entrata e d’uscita o le ispezioni. L’articolo 135 capoversi 2–4 LM è applicabile per analogia. 96

Il Consiglio federale emana le prescrizioni concernenti le stime di entrata e di uscita; stabilisce le quote massime di stima e d’indennità per i beni requisiti.

XI.

1.

Art. 114a 11897

2.

Art. 119a12298

3.

Art. 123e12499

XII.

1.

2.

Art. 126e127101

3.

Art. 128a131102

Art. 132a164103

XIII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 167

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore del presente decreto 106 . 107

A contare da questa data sono abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie e segnatamente:

  1. la risoluzione federale del 27 marzo 1885108 sulla introduzione definitiva del regolamento d’amministrazione per l’armata svizzera e il regolamento di amministrazione per l’armata svizzera, della stessa data109;
  2. il decreto dell’Assemblea federale del 19 dicembre 1946110 che approva la modificazione del regolamento d’amministrazione per l’armata svizzera.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1950 111