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510.35

Ordinanza
concernente le misure da prendere da parte
dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie

del 25 ottobre 1955 (Stato 1° gennaio 1990)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 147 capoverso 1 dell’organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 1907 1 , e gli articoli 34 e 167 del decreto dell’Assemblea
federale del 30 marzo 1949 2 concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero,

ordina:

I. Misure di protezione

Art. 1

Il Dipartimento militare federale o, durante il servizio attivo, il comando dell’esercito può ordinare misure di protezione per impedire che malattie contagiose siano introdotte nell’esercito o da esso propagate. Siffatte misure potranno anche essere ordinate in caso di contagio dovuto a materie chimiche o radioattive.

Cessato il motivo che ha dettate queste misure, esse saranno espressamente abrogate.

Art. 2

Sono in particolare considerate misure di protezione:

  1. il sequestro sanitario;
  2. la quarantena;
  3. il rinvio o la soppressione di scuole, di corsi o di manifestazioni militari;
  4. la chiamata di personale dell’Ufficio federale militare di sanità3 e dello Stato maggiore dell’aggruppamento dello stato maggiore generale4, nei limiti degli obblighi legali di servizio.

I militari che possono essere chiamati in servizio conformemente al capoverso 1 lettera d , saranno, se possibile, avvisati precedentemente della loro eventuale convocazione.

Art. 3

In tempo di pace, gli Uffici seguenti possono ordinare i sequestri sanitari e le quarantene dopo aver preso contatto con le autorità sanitarie del Cantone interessato:

  1. l’Ufficio federale militare di sanità, se si tratta di misure sanitarie;
  2. lo Stato maggiore dell’aggruppamento dello stato maggiore generale5, se si tratta di misure veterinarie.

Questi Servizi 6 possono, ove occorra, ordinare congiuntamente sequestri sanitari e quarantene.

Essi possono chiamare in servizio singoli militari (personale sanitario o personale veterinario).510.35

Art. 4

L’ordine di sequestro sanitario può concernere singoli edifici, gruppi di case, intere località, comuni o regioni più estese. Esso può tendere a:

  1. vietare alle scuole e corsi militari di stazionare nella regione posta sotto sequestro sanitario, come pure di penetrarvi o di attraversarla;
  2. vietare alle truppe e ai singoli militari in servizio nella regione isolata di lasciarla;
  3. vietare ai militari in servizio fuori della regione isolata di penetrarvi;
  4. vietare ai militari che abitano nella regione isolata o che vi si recano per motivi di lavoro di entrare in servizio altrove o di partecipare altrove a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.);
  5. vietare ai militari che non abitano nella regione isolata di partecipare a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) che si svolgono in questa regione;
  6. vietare l’impiego, fuori della regione isolata, di animali dell’esercito e di autoveicoli militari provenienti da questa regione per il servizio o per manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.);
  7. vietare l’impiego, per manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) che si svolgono nella regione isolata, di animali dell’esercito e di autoveicoli militari provenienti dall’esterno;
  8. limitare il traffico postale militare.

Nell’ordine di sequestro sanitario saranno indicate quali misure, tra quelle citate nel primo capoverso, debbano essere applicate in ogni singolo caso.

Art. 5

Scuole e corsi, o parte di essi, potranno esser messi in quarantena quando vi sia pericolo di propagazione di una malattia infettiva.

Le truppe in quarantena saranno isolate dalle altre truppe e dalla popolazione civile. Esse non possono esser messe in congedo o licenziate. L’isolamento e le misure che ne risultano saranno oggetto di un ordine speciale di quarantena.

Art. 6

Il Dipartimento militare federale può, a domanda delle autorità cantonali o dei suoi Uffici, come pure dell’Ufficio federale della sanità pubblica 7 dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 8 , rinviare scuole e corsi, operazioni di reclutamento, ispezioni, corsi di tiro e manifestazioni fuori servizio o sopprimerli nell’anno che entra in conto.

Art. 7

La truppa deve osservare le misure civili di protezione.

I militari che, al loro domicilio o al loro luogo di lavoro, sono sottoposti a misure civili di protezione (quarantena, ecc.) non possono entrare in servizio, raggiungere la truppa o partecipare a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) fintanto che queste misure sono in vigore. Detta disposizione è applicabile per analogia alla consegna degli animali dell’esercito e autoveicoli di servizio provenienti da regioni sottoposte a misure di protezione.

Art. 8

Le misure di protezione decise dalle autorità cantonali con lo scopo di vietare le riunioni in una regione determinata, concernono anche:

  1. gli esercizi e i corsi militari fuori servizio di qualsiasi genere;
  2. gli esercizi di tiro fuori servizio;
  3. le ispezioni delle armi e dell’equipaggiamento nei Comuni, come pure le ispezioni complementari;
  4. il reclutamento;
  5. le ispezioni dei cavalli e degli autoveicoli.

Le date dell’entrata in vigore e dell’abrogazione dei divieti di riunione saranno comunicate al Dipartimento militare federale.

Art. 9

Quando sono prese misure di protezione civili o militari, avviso ne sarà immediatamente dato:

  1. dai militari che, essendo domiciliati nella regione isolata, non possono ottemperare a un ordine di marcia:
  2. all’ufficio che fa la chiamata, al quale rinviano l’ordine di marcia;
  3. dai militari in congedo che, a motivo di queste misure, non possono raggiungere la truppa:
  4. al loro comandante.

Quando le misure di protezione civili o militari sono abrogate già durante il servizio e se il servizio può essere compiuto conformemente all’articolo 18 9 , il militare ne informa immediatamente l’ufficio che fa la chiamata (caso indicato nella lettera a ) o il suo comandante (caso indicato nella lettera b ).

Art. 10

I militari in servizio informano immediatamente il loro comandante:

  1. se hanno appreso che una malattia contagiosa è scoppiata nella loro casa;
  2. se, in occasione di un congedo, sono stati in contatto con una malattia contagiosa e che nessuna misura di protezione, civile o militare, non è ancora stata presa.

Art. 11

I comandanti di truppa, gli Uffici del Dipartimento militare federale, le autorità militari cantonali (compresi i capisezione) e gli organi di polizia cantonali e comunali faranno osservare gli ordini di sequestro sanitario e di quarantena e comunicheranno al Dipartimento militare federale le infrazioni commesse.

Art. 12

Le infrazioni alla presente ordinanza e alle sue prescrizioni d’esecuzione, come pure agli ordini e alle istruzioni che vi si riferiscono, saranno perseguite secondo l’articolo 107 del Codice penale militare 10 , a meno che non siano applicabili altre disposizioni di detto Codice.

È riservato il perseguimento conformemente alle vigenti disposizioni del Codice penale svizzero 11 .

II. Effetti sull’adempimento del servizio

Art. 13a1912

III. Disposizioni finali

Art. 20

L’articolo 16 del regolamento del 26 giugno 1934 13 per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dal servizio militare è completato dal seguente secondo capoverso: ...

Art. 21

A eccezione degli articoli 13 a 19 che hanno effetto dal 1° gennaio 1955, la presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1955.

Il Dipartimento militare federale è incaricato dell’esecuzione.