Il Dipartimento militare federale o, durante il servizio attivo, il comando dell’esercito può ordinare misure di protezione per impedire che malattie contagiose siano introdotte nell’esercito o da esso propagate. Siffatte misure potranno anche essere ordinate in caso di contagio dovuto a materie chimiche o radioattive.
Cessato il motivo che ha dettate queste misure, esse saranno espressamente abrogate.