La presente ordinanza disciplina la messa fuori servizio di immobili inclusi nel portafoglio immobiliare del DDPS di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 2008 2 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) che non sono più necessari per scopi militari.
510.511 — OMFSI
Ordinanza del DDPS concernente la messa fuori servizio di immobili del DDPS (OMFSI)
del 14 aprile 2021 (Stato 1° giugno 2021)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),
visto l’articolo 130 a capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 (LM),
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Criteri per la messa fuori servizio
Gli immobili inclusi nel portafoglio immobiliare del DDPS sono messi fuori servizio, quando non sono più necessari per scopi militari o non rivestono più un interesse strategico.
Non sono messi fuori servizio gli immobili che:
- sono necessari al DDPS per l’adempimento dei suoi compiti;
- continuano rivestire per il DDPS un interesse strategico, come per la loro particolare funzione o ubicazione; o
- continuano a rivestire per la Confederazione un interesse strategico, come per il futuro fabbisogno proprio o motivi ecologici.
Art. 3 Messa fuori servizio
In caso di messa fuori servizio, i contratti di immobili locati o affittati sono disdetti conformemente alle disposizioni contrattuali. In occasione della restituzione degli immobili, per le misure di cui all’ordinanza del 26 agosto 1998 3 sui siti contaminati (OSiti) occorre garantire che sia disciplinata l’assunzione dei costi.
In caso di messa fuori servizio, gli immobili di proprietà della Confederazione sono:
- ceduti a un altro organo della costruzione e degli immobili (OCI) secondo l’articolo 8 capoverso 1 OILC4, in caso di fabbisogno proprio della Confederazione;
- venduti;
- chiusi definitivamente; o
- smantellati.
Gli immobili che rientrano nel campo d’applicazione della legge federale del 23 giugno 1950 5 concernente la protezione delle opere militari sono messi fuori servizio se non figurano più nell’elenco secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 2 maggio 1990 6 concernente la protezione delle opere militari.
Art. 4 Collaborazione
L’Ufficio federale dell’armamento informa periodicamente gli altri OCI secondo l’articolo 8 capoverso 1 OILC 7 e i Cantoni in merito al parco immobiliare secondo l’articolo 2 capoverso 2.
I Cantoni e i Comuni sono invitati a esprimere il proprio parere sulle possibili utilizzazioni di questi immobili.
Art. 5 Vendita
Quando l’Ufficio federale dell’armamento intende vendere un immobile, la procedura è retta dagli articoli 130 b capoverso 1 LM e 13 capoverso 2 OILC 8 .
La vendita di immobili a Cantoni e Comuni per scopi pubblici può avvenire senza previa offerta sul mercato. In questo caso il prezzo di vendita è stabilito sulla base di stime. Nel contratto di vendita occorre prevedere una regolamentazione per la partecipazione agli utili e la compensazione del valore aggiunto a favore della Confederazione.
Se i Cantoni e i Comuni rinunciano all’acquisto, gli immobili utilizzabili sono offerti sul mercato a privati a prezzi di mercato. Sono possibili deroghe qualora, per motivi di interesse pubblico (ad. es. infrastrutture di trasporto) o a causa delle particolari circostanze (ad. es. permuta di terreni), risulti necessaria una vendita a un determinato privato. Nel contratto di vendita occorre prevedere una regolamentazione per la partecipazione agli utili e la compensazione del valore aggiunto a favore della Confederazione.
Gli immobili possono essere venduti a privati solo se esistono le necessarie autorizzazioni di diritto pianificatorio per l’utilizzazione prevista.
Limitazioni di utilizzazione nonché spese necessarie in vista dell’utilizzazione prevista possono essere anticipate o prese in considerazione nella determinazione del prezzo.
Gli immobili ubicati in zone di protezione della natura e del paesaggio o che sono meritevoli di protezione secondo gli inventari di riferimento del DDPS o un inventario cantonale delle costruzioni, possono essere venduti a istituzioni pubbliche o private idonee. Al momento della vendita occorre porre condizioni per garantire gli obiettivi di protezione.
In occasione della vendita, per le misure di cui all’OSiti 9 occorre garantire che sia disciplinata l’assunzione dei costi.
Art. 6 Chiusura definitiva e smantellamento
Gli immobili che non possono essere venduti, sono chiusi definitivamente e sottoposti a manutenzione o smantellati con il minor dispendio possibile.
Un immobile è smantellato dopo aver ponderato tutti gli interessi in questione nella misura in cui:
- sia necessario sulla base di obblighi legali o contrattuali;
- sia economico; o
- sia necessario in virtù di interessi superiori.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2021.