La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione e l’amministrazione delle piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione.
510.514 — OPAT
Ordinanza sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione (Ordinanza sulle piazze d’armi e di tiro, OPAT)
del 22 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 124 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 ,
ordina:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Una piazza d’armi consiste di costruzioni, impianti, installazioni e terreni per l’istruzione, l’alloggio, la sussistenza e il tempo libero. Serve prioritariamente all’istruzione militare in scuole e corsi nonché agli impieghi dell’esercito.
Le piazze di tiro e d’esercitazione sono zone nelle quali vengono regolarmente effettuati esercizi di tiro o altre istruzioni militari. Possono consistere di zone delle posizioni, settori di movimento, zone degli obiettivi, zone di sicurezza, alloggi e altre infrastrutture.
Il Consiglio federale designa le piazze d’armi, le piazze di tiro e le piazze d’esercitazione nel Piano settoriale militare secondo l’articolo 13 della legge federale del 22 giugno 1979 2 sulla pianificazione del territorio.
Art. 3 Occupazione e utilizzazione militari
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce in maniera centralizzata l’occupazione militare delle infrastrutture d’istruzione per garantirne uno sfruttamento ottimale.
Designa un comandante per ogni piazza d’armi, di tiro e d’esercitazione.
Il comandante è responsabile della sicurezza dell’infrastruttura d’istruzione e della sua utilizzazione militare in conformità delle prescrizioni. Disciplina l’utilizzazione militare mediante un ordine della piazza d’armi e un ordine della piazza di tiro o della piazza d’esercitazione ed è responsabile del coordinamento dell’utilizzazione militare e dell’esercizio sulla piazza attribuitagli. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2.
È il primo interlocutore per i comandanti di truppa, le autorità e i privati. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2.
Art. 4 Coutilizzazione civile
Di principio, non sussiste alcun diritto a una coutilizzazione civile. Sempre che le esigenze militari lo consentano e che siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni civili, il DDPS può concordare coutilizzazioni civili contro indennizzo. La priorità delle coutilizzazioni è retta dall’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 2008 3 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.
Alle piazze d’armi cantonali si applica l’articolo 6 capoverso 2.
Art. 5 Zone vietate
Alla truppa non è consentito utilizzare le zone vietate. Sono considerate zone vietate ai sensi della presente ordinanza:
- il Parco nazionale svizzero;
- le torbiere alte e le paludi, le zone golenali di importanza nazionale e le bandite di caccia federali.
Il DDPS può, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, designare zone secondo il capoverso 1 lettera b come zone a utilizzazione limitata.
Le zone a utilizzazione limitata possono essere utilizzate dalla truppa soltanto rispettando le condizioni concordate.
Art. 6 Piazze d’armi cantonali
La Confederazione può utilizzare, contro indennizzo, le piazze d’armi cantonali, compresi le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i terreni cantonali destinati a scopi militari.
Per le piazze d’armi cantonali il DDPS stipula con i Cantoni contratti che disciplinano l’utilizzazione militare e civile, le competenze, l’esercizio, l’indennizzo nonché i diritti e gli obblighi reciproci.
I Cantoni assicurano a proprie spese la manutenzione delle loro piazze d’armi e provvedono a mantenere in buono stato le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i terreni.
Art. 7 Disciplinamento dell’indennizzo
La Confederazione indennizza i Cantoni per l’affitto delle piazze d’armi cantonali con un tasso d’interesse fisso pari al 3 per cento del valore assicurativo degli stabili. Fornisce inoltre un contributo per l’utilizzazione e la manutenzione dei dintorni delle piazze d’armi. Le prestazioni del Cantone per l’esercizio sono indennizzate separatamente.
Il tasso d’interesse viene aumentato o ridotto del 0,5 per cento al massimo in funzione della quota parte della Confederazione agli investimenti globali.
Il tasso d’interesse è verificato ogni 10 anni e se necessario ridefinito.
Art. 8 Piazze di tiro e d’esercitazione non appartenenti alla Confederazione
L’utilizzazione e l’esercizio di piazze di tiro e d’esercitazione non appartenenti alla Confederazione sono disciplinati contrattualmente con i proprietari fondiari.
Art. 9 Esecuzione
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 10 Abrogazione di altri atti normativi
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.