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510.622.4 OCRDPP

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)

del 2 settembre 2009 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 949 capoverso 1 del Codice civile svizzero 1 ;
visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 capoverso 2,
16 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 2 della legge federale del 5 ottobre 2007 2
sulla geoinformazione (LGI),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto) conformemente all’articolo 16 LGI.

Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applica l’ordinanza del 21 maggio 2008 3 sulla geoinformazione (OGI).

Art. 24 Funzione principale, nonché informazioni e funzioni supplementari

Il Catasto contiene informazioni affidabili sulle vigenti restrizioni di diritto pubblico della proprietà designate dalla Confederazione e dai Cantoni e le rende accessibili (art. 3).

Può contenere informazioni supplementari (art. 8 b ).

Può essere utilizzato dai Cantoni come organo di pubblicazione ufficiale nel settore delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

Sezione 2 Contenuto, carattere determinante e grado di dettaglio informativo5

Art. 3 Contenuto

Il Catasto contiene:

  1. i geodati di base contrassegnati come oggetto del Catasto nell’allegato 1 OGI6;
  2. i geodati di base vincolanti per i proprietari designati dai Cantoni in virtù dell’articolo 16 capoverso 3 LGI;
  3. le prescrizioni legali che, unitamente ai corrispondenti geodati di base e costituendo un’unità con quest’ultimi, descrivono in maniera immediata le restrizioni della proprietà e per le quali è determinante la medesima procedura;
  4. le indicazioni concernenti le basi legali delle restrizioni della proprietà;
  5. 7 ...

Art. 3a8 Carattere determinante

Se il contenuto del Catasto e le decisioni passate in giudicato concernenti la restrizione di diritto pubblico della proprietà sono in contraddizione, prevalgono queste ultime.

Art. 4 Grado di dettaglio informativo

L’Ufficio federale di topografia stabilisce un modello quadro interdisciplinare per i dati del Catasto contenente segnatamente la struttura minima per i modelli di dati.

Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce nel modello di dati di cui all’articolo 9 OGI 9 e nel relativo modello di rappresentazione di cui all’articolo 11 OGI quali geodati di base devono essere approntati e rappresentati nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale.

Il servizio specializzato emana prescrizioni minime in merito alla rappresentazione delle prescrizioni legali e delle indicazioni concernenti le basi legali.

Sezione 3 Iscrizione nel Catasto

Art. 5 Approntamento dei dati

Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI mette i dati rilevati e aggiornati ai sensi dell’articolo 3 a disposizione in forma elettronica dell’organo responsabile del Catasto secondo l’articolo 17 capoverso 2.

Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI conferma all’organo responsabile del Catasto che i dati soddisfano i seguenti requisiti, ossia che:

  1. rappresentano restrizioni della proprietà che sono state decise e autorizzate dall’organo competente nell’ambito della procedura prescritta dalla legislazione tecnica;
  2. sono entrati in vigore;
  3. la loro conformità con le pertinenti decisioni è stata verificata sotto la responsabilità dell’organo competente.

I geodati di base di diritto federale devono essere conformi alle direttive di cui all’articolo 4 capoverso 2; i geodati di base designati in via supplementare dai Cantoni devono essere conformi ai requisiti qualitativi e tecnici minimi e generici prescritti per i geodati di base di diritto federale.

Art. 6 Verifiche da parte dell’organo responsabile del Catasto

L’organo responsabile del Catasto verifica la ricezione della conferma di cui all’articolo 5 capoverso 2 e la conformità dei dati forniti ai requisiti di cui all’articolo 5 capoverso 3.

Art. 7 Iscrizione e modifica dei dati

I dati sono iscritti nel Catasto dopo il passaggio in giudicato della restrizione. È fatta salva la loro pubblicazione secondo l’articolo 2 capoverso 3 prima del passaggio in giudicato. 10

La data dell’iscrizione o dell’ultima modifica dei dati deve sempre essere menzionata.

Art. 8 Procedura d’iscrizione

I Cantoni disciplinano i dettagli della procedura d’iscrizione.

Sezione 3a Rinvio al registro fondiario, informazioni supplementari

Art. 8a Rinvio al registro fondiario

Il Catasto rinvia in maniera generale alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà menzionate nel registro fondiario.

Art. 8b Informazioni supplementari

Oltre ai suoi contenuti il Catasto può comprendere:

  1. informazioni concernenti modifiche previste o in corso di restrizioni di diritto pubblico della proprietà;
  2. a titolo di informazioni non vincolanti, altri geodati di base di diritto federale ai sensi dell’allegato 1 OGI11 e geodati di base di diritto cantonale;
  3. indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

L’organo responsabile del Catasto rappresenta le informazioni supplementari sugli effetti giuridici anticipati di modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà che vengono messe a sua disposizione dal competente servizio specializzato della Confederazione. Gli articoli 5–8 si applicano per analogia.

L’Ufficio federale di topografia può emanare prescrizioni minime in merito alle informazioni supplementari.

Gli articoli 17 e 18 LGI non si applicano alle informazioni supplementari.

Sezione 4 Forme di accesso

Art. 9 Geoservizi

I contenuti del Catasto sono resi accessibili mediante un servizio di rappresentazione. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 2.

Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI mette inoltre a disposizione i pertinenti geodati di base nel quadro di un servizio di telecaricamento. 12

Art. 1013 Estratto

Un estratto consiste in una rappresentazione analogica o digitale di contenuti e informazioni supplementari del Catasto concernenti un fondo, sempre che possa essere differenziato secondo la superficie, fatte salve le quote di comproprietà.

L’estratto contiene almeno:

  1. i geodati di base di all’articolo 3 lettere a e b;
  2. l’esatta designazione delle prescrizioni legali ai sensi dell’articolo 3 lettera c;
  3. le indicazioni concernenti le basi legali di cui all’articolo 3 lettera d;
  4. le informazioni concernenti le modifiche previste o in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà di cui all’articolo 8b capoverso 1 lettera a.

I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti ai confini dei fondi secondo i dati della misurazione ufficiale. 14

L’estratto informa circa quali contenuti del Catasto vi sono rappresentati e quali vi sono stati omessi.

L’Ufficio federale di topografia emana istruzioni in merito all’allestimento e alla rappresentazione di estratti.

Art. 11e1215

Art. 13 Servizio di ricerca

L’Ufficio federale di topografia rende possibile l’accesso ai Catasti dei Cantoni mediante un servizio di ricerca giusta l’articolo 36 lettera b OGI 16 .

Sezione 5 Autenticazione

Art. 14 Estratti autenticati

Il Cantone può prevedere l’autenticazione di estratti. Nomina l’ufficio competente per l’allestimento e il rilascio di estratti autenticati. 17

Gli estratti autenticati sono rilasciati su richiesta.

Mediante l’autenticazione è ufficialmente attestato che:

  1. i dati riprodotti corrispondono allo stato del Catasto alla data indicata;
  2. 18 i confini dei fondi secondo i dati della misurazione ufficiale corrispondano allo stato alla data indicata.

I Cantoni disciplinano i dettagli della procedura di autenticazione.

Art. 1519

Sezione 6 ...

Art. 1620

Sezione 7 Organizzazione

Art. 17 Tenuta del Catasto

I Cantoni disciplinano l’organizzazione del rispettivo Catasto.

Essi designano un organo responsabile del rispettivo Catasto.

Essi garantiscono l’accesso centralizzato al rispettivo Catasto.

Art. 18 Alta vigilanza

L’Ufficio federale di topografia esercita l’alta vigilanza sulla tenuta dei Catasti.

Esso può segnatamente:

  1. emanare istruzioni e raccomandazioni generiche in merito all’introduzione, all’allestimento e alla tenuta dei Catasti nonché riguardo all’esecuzione della presente ordinanza;
  2. svolgere verifiche presso gli organi responsabili del Catasto;
  3. prendere visione di tutti gli atti ufficiali concernenti la tenuta dei Catasti;
  4. chiedere al Consiglio federale, per il tramite del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), di procedere all’esecuzione sostitutiva;
  5. prelevare o far prelevare da terzi incaricati dati a fini statistici e di valutazione.

L’Ufficio federale di topografia mette a disposizione per tutti i modelli stabiliti dalla Confederazione strumenti di verifica accessibili a chiunque.

Art. 18a21 Accordo amministrativo con il Liechtenstein

Il DDPS può concludere con il Principato del Liechtenstein un accordo di diritto internazionale denunciabile e di durata limitata concernente il trasferimento integrale o parziale di compiti relativi al Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del Liechtenstein all’Ufficio federale di topografia, in particolare riguardo al supporto e al controllo della tenuta del Catasto e all’alta vigilanza ai sensi dell’articolo 18.

Art. 19 Strategia della Confederazione

Il DDPS definisce la strategia della Confederazione per il Catasto.

Sezione 8 Finanziamento

Art. 20 Contributo della Confederazione

Nel quadro dei crediti autorizzati, i contributi della Confederazione sono:

  1. impiegati in ragione di al massimo il 10 per cento in qualità di contributi globali per progetti prioritari;
  2. 22 versati in ragione di almeno il 90 per cento in qualità di contributi globali ai costi d’esercizio e di sviluppo sostenuti dai Cantoni.

L’entità del contributo globale per progetti prioritari è convenuta dal DDPS con il Cantone di volta in volta interessato.

Le risorse per i contributi globali ai costi d’esercizio e di sviluppo sostenuti dai Cantoni sono calcolate in modo da coprire in media circa la metà dei costi d’esercizio e di sviluppo stimati dei Cantoni. Esse sono ripartite tra i singoli Cantoni come segue:23

  1. un quinto suddiviso tra i Cantoni in parti uguali;
  2. tre quinti suddivisi tra i Cantoni in base al rispettivo numero di abitanti;
  3. un quinto suddiviso tra i Cantoni in base alla rispettiva superficie.

Art. 21 Accordi di programma

Gli accordi di programma tra il DDPS e i Cantoni hanno come oggetto segnatamente:

  1. le prestazioni del Cantone;
  2. i contributi della Confederazione;
  3. il controlling;
  4. i dettagli in materia di vigilanza finanziaria.

Gli accordi di programma sono stipulati per una durata di quattro anni. Possono essere convenuti obiettivi parziali per una durata inferiore.

Art. 22 Rapporti e controlli

Il Cantone presenta ogni anno un rapporto all’Ufficio federale di topografia sull’impiego dei contributi.

L’Ufficio federale controlla a campione:

  1. l’esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi di programma;
  2. l’impiego dei contributi versati.

Art. 23 Adempimento parziale

L’Ufficio federale di topografia sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

  1. non adempie all’obbligo di presentare rapporto (art. 22 cpv. 1);
  2. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

Se, al termine della durata del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’Ufficio federale di topografia ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge federale del 5 ottobre 1990 24 sugli aiuti finanziari e le indennità.

Sezione 9 Partecipazione

Art. 24

Nel quadro della preparazione di direttive della Confederazione rientranti nel campo d’applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l’Amministrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.

Sezione 10 Disposizioni finali

Art. 25 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 26a3025

Art. 3126 Organo di accompagnamento

L’Ufficio federale di topografia istituisce un organo di accompagnamento per il coordinamento dell’introduzione e dello sviluppo del Catasto e per la sorveglianza e l’accompagnamento della valutazione di cui all’articolo 43 LGI.

L’organo di accompagnamento è composto di rappresentanti delle conferenze specialistiche cantonali, dei competenti servizi specializzati della Confederazione, dei Comuni e dell’organo di coordinamento della Confederazione di cui all’articolo 48 OGI 27 .

L’organo di accompagnamento consiglia l’Ufficio federale di topografia durante l’introduzione e lo sviluppo del Catasto fino a quattro anni d’esercizio dopo la conclusione della valutazione.

L’Ufficio federale di topografia stabilisce in dettaglio i compiti e l’organizzazione dell’organo di accompagnamento.

Art. 3228 Termine per la valutazione

Il termine per la valutazione ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 LGI si conclude il 31 dicembre 2021.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2009.

Allegato

(art. 25)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

29