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510.626.1 OMN-DDPS

Ordinanza del DDPS sulla misurazione nazionale (OMN-DDPS)

del 5 giugno 2008 (Stato 1° marzo 2022)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),

visti gli articoli 2 capoverso 2, 10 capoverso 2, 20 capoverso 2 dell’ordinanza
del 21 maggio 2008 1 sulla misurazione nazionale (OMN),

ordina:

Art. 1 Sistemi di riferimento geodetici globali

I sistemi di riferimento geodetici globali sono definiti mediante:

  1. le dimensioni dell’ellissoide di riferimento;
  2. l’orientamento degli assi delle coordinate e la scala rispetto al sistema di riferimento globale internazionale ITRS;
  3. le coordinate geocentriche e le velocità dei punti fondamentali;
  4. la relazione con il modello del geoide per mezzo della determinazione della quota ortometrica oppure della quota geopotenziale dei punti fondamentali;
  5. la data di riferimento;
  6. i parametri del modello cinematico.

Art. 2 Quadri di riferimento geodetici della misurazione nazionale

I quadri di riferimento geodetici sono stabiliti mediante punti di riferimento materializzati univocamente e in maniera duratura, nonché mediante stazioni permanenti che eseguono misurazioni continue.

I punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1) costituiscono il quadro di riferimento della misurazione nazionale per la planimetria. Comprendono:

  1. 2 le stazioni permanenti della rete ufficiale del sistema globale di navigazione satellitare (rete GNSS) della Svizzera;
  2. i punti di riferimento della rete nazionale MN95;
  3. 3 i punti di triangolazione nazionale di 1° e 2° ordine, nonché una scelta di punti della triangolazione di 3° ordine di importanza storica o particolare per la misurazione nazionale.

Per i punti di riferimento della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete GNSS della Svizzera, le coordinate tridimensionali, le quote ortometriche e i valori gravimetrici vengono determinati oppure calcolati mediante interpolazione.

I punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95 costituiscono il quadro di riferimento altimetrico della misurazione nazionale.

Per i PFA1 sono calcolate quote usuali nella livellazione federale 1902 (LF02).

Per i PFA1 sono calcolate quote geopotenziali e quote ortometriche nella rete altimetrica nazionale RAN95, la quale considera anche modifiche cinematiche.

Art. 3 Stazioni fondamentali e stazioni permanenti

L’Ufficio federale di topografia gestisce almeno una stazione fondamentale geodetica come stazione di riferimento globale e stabilisce in maniera continua, segnatamente mediante metodi geodetici satellitari, la sua relazione con sistemi e quadri di riferimento internazionali.

Definisce e sorveglia i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale mediante l’esercizio della rete GNSS e di un centro di analisi GNSS, che eseguono e analizzano continuamente misurazioni verso i satelliti dei sistemi di navigazione in uso.

Rende accessibili su tutto il territorio svizzero, mediante servizi di posizionamento, i dati delle misurazioni per l’esecuzione di posizionamenti in tempo reale.

Art. 4 Rete gravimetrica nazionale

L’Ufficio federale di topografia provvede all’allestimento, alla manutenzione e alla gestione di una rete di stazioni gravimetriche.

Stabilisce le stazioni principali della rete gravimetrica nazionale mediante misurazioni gravimetriche assolute connesse a reti gravimetriche internazionali.

Provvede al raffittimento della rete delle stazioni gravimetriche assolute mediante misurazioni gravimetriche relative. Rende accessibili e utilizzabili i punti di raffittimento come punti di raccordo per misurazioni di dettaglio.

Art. 5 Modello del geoide della Svizzera

L’Ufficio federale di topografia definisce e rinnova il modello ufficiale del geoide della Svizzera.

Il modello del geoide, in combinazione con metodi di misurazione terrestri e geodetici satellitari, assicura la coerenza delle determinazioni altimetriche su tutto il territorio nazionale per il passaggio da quote ortometriche a quote ellissoidiche.

Art. 6 Aggiornamento

La misurazione nazionale è aggiornata e rinnovata considerando i requisiti tecnici, le necessità degli utenti, lo stato della tecnica e i costi.

L’Ufficio federale di topografia allestisce un concetto per l’aggiornamento della misurazione nazionale geodetica.

La misurazione nazionale cartografica è aggiornata integralmente almeno ogni sei anni. L’aggiornamento avviene sulla base della misurazione nazionale topografica.

La misurazione nazionale topografica è aggiornata integralmente almeno al ritmo della misurazione nazionale cartografica.

Art. 7 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica

L’Ufficio federale di topografia fornisce le seguenti prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica:

  1. parametri di modello e di trasformazione dei sistemi e dei quadri di riferimento della misurazione nazionale;
  2. coordinate e quote dei punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1);
  3. quote geopotenziali e quote ortometriche dei punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95;
  4. quote usuali dei PFA1 nella livellazione federale LF02;
  5. coordinate del confine nazionale in un quadro di riferimento globale;
  6. valori gravimetrici delle stazioni della rete gravimetrica nazionale;
  7. ondulazioni del geoide e deviazioni dalla verticale calcolati sulla base del modello del geoide della Svizzera;
  8. 4 declinazione, inclinazione e intensità del campo geomagnetico;
  9. 5 dati delle misurazioni della rete GNSS mediante i sistemi di posizionamento giusta l’articolo 3 capoverso 3;
  10. 6 i software geodetici che tengono segnatamente conto delle peculiarità dei sistemi e dei quadri di riferimento svizzeri.

Art. 8 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale topografica

L’Ufficio federale di topografia, sulla base delle informazioni topografiche della misurazione nazionale (art. 7 OMN), fornisce le prestazioni ufficiali seguenti:

  1. foto aeree e satellitari;
  2. ortofoto;
  3. il modello topografico del paesaggio;
  4. dati altimetrici;
  5. dati dei confini giurisdizionali;
  6. nomi geografici.

Sono considerate prestazioni ufficiali i risultati finali e intermedi dei lavori eseguiti nel quadro del mandato legale per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione delle informazioni topografiche per i modelli nazionali del paesaggio (art. 22 cpv. 2 lett. c della legge del 5 ottobre 2007 7 sulla geoinformazione).

Art. 9 Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale cartografica

L’Ufficio federale di topografia offre le carte nazionali topografiche seguenti:

  1. carta nazionale 1:25 000;
  2. carta nazionale 1:50 000;
  3. carta nazionale 1:100 000;
  4. carta nazionale 1:200 000;
  5. carta nazionale 1:300 000;
  6. carta nazionale 1:500 000;
  7. carta nazionale 1:1 000 000;
  8. 8 carta nazionale 1:10 000.

Se necessario, con le carte nazionali sono allestiti derivati. Essi possono derogare all’edizione normale per quanto riguarda il taglio dei fogli, il contenuto, la presentazione e la scala. 9

D’intesa con l’Aggruppamento Difesa, per scopi militari sono allestite versioni speciali delle carte nazionali.

L’Ufficio federale di topografia allestisce carte nazionali in forma digitale, che sono indipendenti dalla scala e che possono essere collegate a ulteriori informazioni. 10

Art. 10 Prestazioni ufficiali particolari

L’Ufficio federale di topografia fornisce le prestazioni ufficiali particolari seguenti:

  1. 11 ...
  2. carte secondo il diritto aeronautico;
  3. carte storiche;
  4. carte geologiche;
  5. software relativi alle carte nazionali;
  6. 12 carte nazionali per attività sportive sulla neve;
  7. 13 carte nazionali per attività escursionistiche e ciclistiche.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.