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511.12 OAMM

Ordinanza concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare (OAMM)

del 24 novembre 2004 (Stato 1° aprile 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 (LM);
visto l’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 2019 2 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, 3

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la procedura per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare 4 e dell’idoneità a prestare servizio militare 5 .

Art. 26 Idoneità al servizio militare e idoneità a prestare servizio militare

È idoneo al servizio militare dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze.

È idoneo a prestare servizio militare chiunque è idoneo al servizio militare e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio militare imminente.

Sezione 2 Autorità e competenze

Art. 37

Art. 4 Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare

Per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare, il medico in capo dell’esercito costituisce delle Commissioni per la visita sanitaria (CVS).

Esse comprendono un presidente e almeno un membro che, in quanto medici titolari di un diploma federale, sono militari o persone assunte dall’esercito.

Alle CVS è assegnato un segretariato per l’esecuzione dei lavori amministrativi.

Art. 5 Apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio militare

Per l’apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio militare sono competenti:

  1. durante il servizio: i medici incaricati dell’assistenza medica della truppa;
  2. fuori del servizio: i medici della Sanità militare della Base logistica dell’esercito (BLEs) assunti a tale fine;
  3. per i militari delle Forze aeree che esercitano funzioni particolari: l’IMA.

I medici incaricati dell’assistenza medica della truppa sono vincolati alle decisioni delle CVS.

Sezione 3 Procedura della Commissione per la visita sanitaria

Art. 68 Data

Le persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte all’apprezzamento medico della propria idoneità al servizio militare in occasione del reclutamento.

Art. 6a9 Apprezzamento dopo il reclutamento

Chiunque dopo il reclutamento deve sottoporsi all’apprezzamento medico è chiamato a una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM).

Il Servizio medico militare (S med mil) della Sanità militare della Base logistica dell’esercito designa la CVS competente.

Con la chiamata la persona che deve essere esaminata è dispensata fino all’apprezzamento medico:

  1. dall’entrata in servizio per un servizio d’istruzione;
  2. dall’entrata in servizio per un servizio d’appoggio o un servizio attivo;
  3. dal compimento del tiro obbligatorio fuori del servizio.

Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l’apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza.

Art. 710 Domanda

Le persone e gli uffici di cui all’articolo 20 capoverso 1 LM possono presentare presso il S med mil una domanda di apprezzamento medico da parte di una CVS. La domanda deve essere motivata, corredata dei necessari mezzi di prova e presentata per scritto.

Art. 8 Accertamenti supplementari

Se non sono in grado di prendere una decisione definitiva fondandosi sull’esito delle proprie visite, sugli atti o sulle informazioni ottenute, le CVS ordinano gli accertamenti supplementari necessari.

Art. 9 Decisione

Le decisioni delle CVS sull’idoneità al servizio militare si fondano sulle direttive figuranti nell’allegato 1; in caso di parità di voti decide il presidente. 11

Il membro della CVS che non è d’accordo con la decisione può chiedere l’iscrizione delle sue obiezioni negli atti.

La decisione è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all’ufficio che ha presentato la domanda. 12

Sezione 4 Protezione della personalità13

Art. 10 Tutela della sfera privata

Nell’ambito dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare va tutelata la sfera privata delle persone che devono essere esaminate.

La presenza di terzi è ammessa soltanto con il consenso della persona che deve essere esaminata.

Art. 11 Segreto di servizio, segreto di funzione e segreto professionale

Tutte le constatazioni fatte in occasione dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare sottostanno al segreto di servizio, al segreto di funzione e al segreto professionale.

Art. 1214 Elaborazione di dati

La Sanità militare della BLEs elabora i dati personali secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 16 dicembre 2009 15 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS.

Art. 1316

Sezione 5 Rimedi giuridici

Art. 1417 Ricorso

Contro la decisione di una CVS di prima istanza può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso il S med mil.

Sempre che l’articolo 39 LM e gli articoli 14 e 15 della presente ordinanza non dispongano altrimenti, alla procedura di ricorso si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 18 sulla procedura amministrativa.

Art. 15 Spese

La procedura di ricorso è gratuita.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione delle presente ordinanza.

Nel quadro delle sue competenze, il medico in capo dell’esercito è autorizzato a emanare istruzioni.

Art. 17 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’ordinanza del 9 settembre 1998 19 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio è abrogata.

L’ordinanza del 10 aprile 2002 20 sul reclutamento è modificata secondo la versione dell’allegato 3.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Allegato 121

(art. 9 cpv. 1)

Decisioni delle CVS in merito all’idoneità al servizio militare

Le decisioni delle CVS in merito all’idoneità al servizio militare hanno il tenore e il significato seguenti:

1. Persone soggette all’obbligo di leva e militari
  1. «Abile al servizio militare»:
  2. la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti.
  3. «Abile al servizio militare, inabile al tiro»:
  4. la persona esaminata può essere istruita e impiegata in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti. Per motivi medici non riceve tuttavia un’arma personale oppure deve riconsegnarla. La menzione «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di forte rumore, segnatamente in caso di rumore generato da tiri, esplosioni o macchine da costruzione.
  5. «Abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari»:
  6. la persona esaminata è abile al servizio militare, ma per motivi medici non può condurre veicoli a motore militari.
  7. «Abile al servizio militare, con restrizioni»:
  8. la persona esaminata è abile al servizio militare. Per motivi medici la sua idoneità alla marcia, a portare pesi o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata soltanto in funzioni differenziate appositamente previste (conformemente ai profili dei requisiti).
  9. «Abile al servizio militare unicamente per servizi di retrovia»:
  10. la persona esaminata può essere incorporata soltanto in determinate funzioni definite dai profili dei requisiti, esclusi gli impieghi di combattimento. Per motivi medici non riceve un’arma personale oppure deve riconsegnarla.
  11. «Inabile al servizio militare»:
  12. la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare.
2. Persone soggette all’obbligo di leva
  1. «Rimandato fino al reclutamento complementare»:
  2. alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento complementare.
  3. «Rimandato di un anno»:
  4. alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento dell’anno successivo.
  5. «Rimandato di due anni»:
  6. alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento del secondo anno successivo.
  7. Complessivamente i rimandi non devono superare i quattro anni.
3. Militari
  1. «Abile al servizio militare, inabile al servizio d’avanzamento»:
  2. la persona esaminata è abile al servizio militare, ma per motivi medici non deve essere chiamata a un servizio d’avanzamento.
  3. «Abile al servizio militare unicamente per l’istruzione e il supporto»:
  4. la persona esaminata è abile al servizio militare, ma può essere incorporata soltanto in una formazione Istruzione e supporto. Per motivi medici la sua idoneità alla marcia, a portare pesi o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata soltanto in determinate funzioni.
  5. «Dispensato fino al...»:
  6. è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la dispensa, per motivi medici la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuati l’obbligo di notificazione e l’obbligo di custodia e di manutenzione dell’equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile al servizio militare.
  7. «Dispensato fino al ..., con nuovo apprezzamento»:
  8. come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata a sottoporsi a un apprezzamento da parte della CVS.
4. Decisione della CVS speciale
  1. «Abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro»:
  2. per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare oppure vuole mettersi volontariamente a disposizione dell’esercito come persona attribuita o assegnata e ha comunicato esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere incorporata, da una CVS appositamente istituita, come soldato d’esercizio in una formazione Istruzione e supporto soldato d’esercizio (distaccamento d’esercizio). Le esigenze del servizio devono essere adeguate all’attività civile come pure alle attitudini fisiche e intellettuali della persona interessata. Il medico che presiede la CVS può stabilire oneri vincolanti per lo svolgimento del servizio. Relativamente agli oneri, occorre sempre verificare i punti seguenti: attività sportive e necessità di pernottare al domicilio. La persona interessata non riceve un’arma personale oppure deve riconsegnarla.
5. Decisioni combinate
  1. Persone soggette all’obbligo di leva e militari
  2. Le decisioni «abile al servizio militare, inabile al tiro», «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari», «abile al servizio militare, con restrizioni», «abile al servizio militare unicamente per servizi di retrovia» possono essere combinate.
  3. Possibilità supplementari per i militari
  4. La decisione «abile al servizio militare, inabile al servizio d’avanzamento» può essere combinata con le decisioni «abile al servizio militare, inabile al tiro», «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari», «abile al servizio militare, con restrizioni», «abile al servizio militare unicamente per servizi di retrovia».
  5. La decisione «abile al servizio militare unicamente per l’istruzione e il supporto» può essere combinata con le decisioni «abile al servizio militare, inabile al tiro», «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari».
  6. Decisione della CVS speciale
  7. La decisione «abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro» può essere combinata con la decisione «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari».

Allegato 222

Allegato 3

(art. 17 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

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