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512.26 OITIP

Ordinanza concernente l’istruzione della truppa in caso di impieghi di polizia (OITIP)

del 14 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 54, 92 capoverso 4 e 150 capoverso 1 della legge militare (LM) 1 ,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza regola l’istruzione dei militari, dei distaccamenti di truppa e delle formazioni in vista di impieghi sussidiari di sicurezza, nell’ambito di operazioni degli organi civili di polizia.

Essa non è applicabile:

  1. alle esercitazioni sulle piazze d’istruzione dell’esercito;
  2. agli esercizi di pianificazione, di stato maggiore e di presa di decisioni.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intendono per:

  1. impieghi sussidiari di sicurezza dell’esercito:
  2. il sostegno agli organi civili di polizia 1.per la protezione di persone e beni degni di particolare protezione (art. 67 cpv. 1 lett. b LM),2.per la protezione dei confini nazionali (art. 67 cpv. 1 lett. e LM), nonché3.per il servizio d’ordine (art. 83 LM);
  3. organi civili di polizia:
  4. i membri dei corpi civili di polizia o di servizi civili della Confederazione o dei Cantoni con poteri di polizia.

Art. 3 Truppe da istruire

Il comandante delle Forze terrestri 2 designa, secondo le opzioni del capo Comando Operazioni 3 , le formazioni che, nell’ambito di operazioni di organi civili di polizia devono essere istruite per impieghi sussidiari di sicurezza.

Per i compiti del servizio d’ordine devono essere istruiti soltanto la Polizia militare e il Corpo della guardia delle fortificazioni.

Art. 4 Competenze

Nel loro ambito di competenza, il capo Comando Operazioni, il comandante delle Forze terrestri e i comandanti delle Grandi Unità possono ordinare l’istruzione della truppa nel quadro di impieghi civili di polizia e attribuire loro materiale di polizia supplementare.

Art. 5 Condizioni

L’istruzione nell’ambito di operazioni di organi civili di polizia può essere ordinata soltanto se:

  1. serve esclusivamente all’addestramento della truppa;
  2. in occasione dell’istruzione, la truppa non fornisce sostegno né sgrava gli organi civili di polizia; e
  3. le autorità civili competenti approvano l’istruzione.

Art. 6 Poteri di polizia

Alla truppa è consentito l’impiego dell’arma da fuoco soltanto per legittima difesa e in stato di necessità.

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Art. 7 Responsabilità e organizzazione dell’istruzione

Gli organi civili di polizia chiamati a partecipare sono responsabili per l’istruzione tecnica.

Prima dell’inizio dell’istruzione, il capo Comando Operazioni, il comandante delle Forze terrestri e i comandanti delle Grandi Unità concordano i dettagli con gli organi civili di polizia.

Art. 8 Spese

Di regola, la Confederazione assume le spese che l’istruzione causa agli organi civili di polizia (spese d’istruzione).

Alla Confederazione non possono essere addebitate spese d’istruzione se l’istruzione è ordinata in vista di un impiego concreto per un servizio d’appoggio o un servizio d’ordine.

Art. 9 Esecuzione

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Diritto vigente: modifica

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Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.