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512.271.1 OMSVM

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM)

del 21 marzo 2022 (Stato 1° luglio 2022)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visto l’articolo 20 dell’ordinanza del 18 marzo 2022 1 sul servizio di volo militare (OSVM);
visto l’articolo 115 lettera e dell’ordinanza del 3 luglio 2001 2 sul personale federale (OPers),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Istruzione

Art. 1 Istruzione di base

I membri del servizio di volo militare sono istruiti nei corsi, nelle scuole e nei comandi delle Forze aeree.

Per l’istruzione specialistica di esploratori paracadutisti di professione, esploratori paracadutisti di milizia e dei membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito 10 (DEE 10) è competente il comando forze speciali.

Art. 2 Ottenimento del brevetto

Ottengono il brevetto:

  1. i piloti militari di professione, dopo aver assolto con successo la scuola per piloti delle Forze aeree;
  2. gli operatori di bordo di professione, gli operatori di bordo di milizia nonché gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia e gli operatori di ricognitori telecomandati di professione, dopo aver assolto con successo l’istruzione tecnica;
  3. gli ufficiali di milizia degli esploratori paracadutisti durante la scuola ufficiali, con servizio pratico nonché i sottufficiali di milizia degli esploratori paracadutisti, dopo aver assolto con successo il servizio pratico;
  4. gli ufficiali e i sottufficiali di professione con istruzione specialistica di esploratori paracadutisti nonché i membri del DEE 10, dopo aver assolto con successo l’istruzione in caduta libera.

Chi adempie i requisiti, riceve un attestato (brevetto). È autorizzato a portare il corrispondente distintivo di specialista della propria organizzazione.

Art. 3 Esercizi obbligatori

I membri del servizio di volo militare assolvono regolarmente esercizi di volo o di lancio con il paracadute. Le Forze aeree stabiliscono annualmente il numero degli esercizi.

I militari di milizia del servizio di volo militare assolvono gli esercizi nell’ambito di impieghi, servizi d’istruzione e allenamenti individuali.

Art. 4 Allenamento individuale

I militari di milizia del servizio di volo militare effettuano l’allenamento individuale a giorni. All’entrata in servizio e al licenziamento portano abiti civili. Può essere ordinato il porto dell’uniforme.

Art. 5 Interruzione dell’allenamento

L’obbligo di allenamento nel quadro di impieghi, servizi d’istruzione e allenamenti individuali può essere interrotto:

  1. dai piloti militari di milizia su velivoli da combattimento per sei settimane civili al massimo;
  2. dai piloti militari di milizia su elicotteri per otto settimane civili al massimo;
  3. dai piloti militari di milizia su velivoli a elica per otto settimane civili al massimo;
  4. dagli operatori di bordo di milizia per otto settimane civili al massimo;
  5. dagli operatori di ricognitori telecomandati di milizia per otto settimane civili al massimo;
  6. dagli esploratori paracadutisti di milizia per dodici settimane civili al massimo.

Le Forze aeree stabiliscono l’interruzione dell’allenamento mediante istruzioni.

In casi particolari, esse possono autorizzare un’interruzione più lunga.

Sezione 2 Idoneità medico-aeronautica, sospensione dal servizio di volo militare e riammissione

Art. 6 Esame dell’idoneità medico-aeronautica

Il certificato medico d’idoneità è valido:

  1. per i piloti militari e per i membri del servizio di lancio con il paracadute, 12 mesi fino al 40° anno di età e 6 mesi a partire dal 41° anno di età;
  2. per gli operatori di bordo e gli operatori di ricognitori telecomandati, 12 mesi.

In casi particolari, l’Istituto di medicina aeronautica (IMA) può stabilire una durata di validità inferiore.

Per i militari di milizia gli esami medico-aeronautici sono considerati come giorni di servizio singoli e sono computati come servizio d’istruzione. Le Forze aeree emanano la chiamata.

Art. 7 Competenza per la sospensione

L’IMA ordina la sospensione temporanea per motivi medici e presenta alle Forze aeree la proposta di sospensione definitiva per motivi medici.

Le Forze aeree presentano al DDPS la proposta di sospensione definitiva per motivi medici dei membri professionisti e ordinano la sospensione in tutti gli altri casi. Per i membri del DEE 10 consultano previamente il comando forze speciali.

Le Forze aeree ordinano la sospensione temporanea o definitiva per motivi diversi da quelli medici. Per i membri del DEE 10, prima di ordinare la sospensione temporanea o definitiva, consultano il comando forze speciali.

Art. 8 Riammissione

I membri del servizio di volo militare che sono stati sospesi temporaneamente dal servizio di volo militare per motivi medici, possono esservi riammessi soltanto dopo che l’IMA ha revocato la sospensione sulla base di un esame medico.

Se la sospensione è stata ordinata per motivi diversi da quelli medici e dura più di sei mesi, l’interessato può riprendere la sua attività soltanto quando è stato dichiarato idoneo dall’IMA.

Le Forze aeree decidono sulla riammissione e sulla classificazione nella categoria originaria o in un’altra categoria conformemente agli articoli 19, 20 o 36 dopo che l’IMA ha dichiarato l’idoneità per la corrispondente categoria.

Sezione 3 Indennità per i militari di milizia

Art. 9 Pagamento

L’indennità annuale giusta l’articolo 17 OSVM è pagata mensilmente in rate uguali.

In caso di interruzioni dell’allenamento, il pagamento delle rate mensili ha luogo soltanto se l’interessato ha ripreso il servizio di volo, il servizio di volo con ricognitori telecomandati o il servizio di lancio con il paracadute nell’anno civile in questione. Le rate mensili trattenute sono pagate dopo la ripresa del relativo servizio.

Art. 10 Riduzione dell’indennità

Chi per propria colpa non assolve completamente i servizi, gli esercizi obbligatori o gli allenamenti prescritti per la categoria interessata, è tenuto a restituire la differenza tra l’indennità ricevuta e l’indennità per la categoria immediatamente inferiore giusta l’allegato 1 dell’OSVM. I membri di milizia del servizio di volo militare classificati nella categoria B sono tenuti a restituire la metà dell’indennità ricevuta.

A chi, senza giustificazione o con una giustificazione insufficiente, supera l’interruzione dell’allenamento ammessa viene ridotta l’indennità giusta l’allegato 1 dell’OSVM. La riduzione ammonta a:

  1. un dodicesimo per i piloti di milizia tenuti a un allenamento obbligatorio di quattro settimane, un ottavo per quelli tenuti a un allenamento obbligatorio di sei settimane e un sesto per quelli tenuti a un allenamento obbligatorio di otto settimane;
  2. un sesto per gli operatori di bordo di milizia;
  3. un sesto per gli esploratori paracadutisti di milizia;
  4. un sesto per gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia.

Art. 11 Pagamento dell’indennità in caso di sospensione temporanea

I militari di milizia del servizio di volo e del servizio di lancio con il paracadute ricevono l’indennità durante tre mesi al massimo per anno civile, se sono temporaneamente sospesi dal servizio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute a causa di:

  1. malattie o infortuni non connessi con impieghi di volo militare o di lancio con il paracadute, oppure congedo di maternità;
  2. un soggiorno all’estero di durata inferiore a sei mesi, sempre che durante tale periodo mantengano il domicilio in Svizzera.

Il diritto all’indennità inizia dopo la fine del mese nel quale è stata ordinata la sospensione.

Art. 12 Indennità in caso d’infortunio o malattia correlati a impieghi

I militari di milizia del servizio di volo e del servizio di lancio con il paracadute ricevono l’indennità durante tre anni al massimo, se sono sospesi dal servizio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute a causa di:

  1. un infortunio subito in occasione di un volo militare, di un lancio con il paracadute o nell’ambito di attività direttamente connesse con un impiego di volo militare o di lancio con il paracadute;
  2. una malattia correlata a voli militari o a lanci con il paracadute.

Il diritto all’indennità inizia dopo la fine del mese nel quale è ordinata la sospensione.

La durata massima del diritto all’indennità dipende dalla durata complessiva del servizio. In caso di ripetute sospensioni dell’interessato dal servizio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute, si sommano le singole sospensioni.

Art. 13 Indennità in caso di sospensione per altri motivi

Ai militari di milizia del servizio di volo e del servizio di lancio con il paracadute sospesi dal servizio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute per altri motivi che non siano la malattia, l’infortunio, il congedo di maternità o il congedo per l’estero, viene sospeso provvisoriamente il pagamento dell’indennità.

L’indennità viene pagata retroattivamente se l’interessato è stato sospeso dal servizio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute non per colpa propria ed è riammesso a detto servizio.

L’indennità per il periodo della sospensione può essere ridotta o soppressa se l’interessato è stato sospeso dal servizio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute per colpa propria. Per la commisurazione si tiene conto in particolare del grado della colpa e della condotta militare dell’interessato.

Il diritto all’indennità si estingue al momento della sospensione definitiva dal servizio di volo o dal servizio di lancio con il paracadute.

Sezione 4 Impiego su aeromobili

Art. 14 Tipi di aeromobili

Le Forze aeree stabiliscono quali persone sono impiegate sui differenti tipi d’aeromobili.

Art. 15 Impiego su aeromobili civili e aeromobili stranieri

Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo di volare con aeromobili civili svizzeri o aeromobili stranieri.

Le Forze aeree e il comando forze speciali nel loro rispettivo ambito di competenza possono ordinare lanci con il paracadute da aeromobili civili svizzeri o aeromobili stranieri.

Tali voli e lanci con il paracadute, segnatamente anche i voli eseguiti da piloti militari di professione per l’Ufficio federale di topografia o per altri organi della Confederazione, sono considerati come voli e lanci militari.

Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo con ricognitori telecomandati di eseguire impieghi con sistemi di ricognitori telecomandati esteri. Tali impieghi sono considerati come voli militari.

Capitolo 2 Piloti militari

Sezione 1 Condizioni per l’assunzione e istruzione

Art. 16 Condizioni per l’assunzione

Può essere assunto come pilota militare di professione chi:

  1. adempie le condizioni d’ammissione a una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale riconosciute dallo Stato;
  2. riveste almeno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pratico;
  3. ha ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;
  4. possiede conoscenze di una seconda lingua nazionale e buone conoscenze dell’inglese;
  5. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;
  6. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;
  7. non ha superato l’età massima di 26 anni;
  8. nel quadro degli esami attitudinali SPHAIR secondo l’articolo 28adell’ordinanza del 14 novembre 19733 sulla navigazione aerea (ONA) è stato dichiarato idoneo all’istruzione a pilota militare di professione o ha superato un esame dell’idoneità dopo aver concluso una formazione aeronautica privata; e
  9. ha superato gli esami di idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA.

Chi, nel quadro degli esami attitudinali SPHAIR secondo l’articolo 28 a ONA, è stato dichiarato non idoneo all’istruzione a pilota militare di professione, non è ammesso all’esame dell’idoneità secondo il capoverso 1 lettera h.

I piloti militari di professione devono inoltre:

  1. aver superato l’esame d’idoneità professionale della durata massima di dieci giorni per l’assunzione a tempo determinato quale candidato pilota militare di professione;
  2. aver superato l’esame d’idoneità aeronautica nella scuola per piloti delle Forze aeree per l’assunzione a tempo indeterminato quale aspirante pilota militare di professione; o
  3. aver concluso con successo l’istruzione di base dei piloti militari di professione secondo l’articolo 17 capoverso 1.

Art. 17 Istruzione

I piloti militari di professione sono istruiti nell’ambito della scuola per piloti delle Forze aeree. Questa istruzione di base dura al massimo quattro anni fino all’ottenimento del brevetto.

L’istruzione di base dei piloti militari di professione comprende almeno:

  1. un’istruzione aeronautica civile che porta all’ottenimento di una licenza di pilota commerciale con abilitazione al volo strumentale;
  2. l’istruzione aeronautica militare di base e l’istruzione aeronautica specialistica di pilota di elicottero o di velivolo da combattimento.

Nel quadro della pianificazione della carriera i piloti militari di professione possono assolvere un perfezionamento in ambito accademico.

In casi giustificati, nel quadro dell’istruzione di base o del perfezionamento in ambito accademico, il capo dell’esercito può autorizzare eccezioni se, ad esempio, i piloti militari di professione hanno già concluso una parte dell’istruzione di base o un corrispondente ciclo di studi.

Le Forze aeree stabiliscono i programmi di istruzione.

Conformemente all’articolo 4 capoverso 5 OPers il datore di lavoro conclude con i piloti militari di professione un accordo in materia di istruzione. Tale accordo è subordinato all’approvazione del DDPS.

Art. 18 Nomina dei piloti militari di professione

Il DDPS nomina i piloti militari di professione su proposta delle Forze aeree.

Sezione 2 Allenamento dei piloti di milizia

Art. 19 Classificazione e servizi della categoria A

La classificazione e i servizi annuali della categoria A sono disciplinati come segue:

Sottocategoria

Funzione

Giorni di allenamento
individuale

Numero minimo
di ore di volo

A/1

Piloti delle squadriglie
di combattimento

Secondo il bisogno

40

A/2

Piloti di elicottero delle squadriglie di trasporto aereo

Secondo il bisogno,
ma al massimo 12 giorni

50*

A/3

Piloti d’aeroplani ad ala
fissa delle squadriglie di trasporto aereo fino al compimento del 45° anno d’età

Secondo il bisogno,
ma al massimo 12 giorni

30

A/4

Piloti che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e che
non sono incorporati in una squadriglia

Secondo il bisogno,
ma al massimo 45 giorni

50

  1. Per i piloti di Super Puma sono computate le ore di simulatore. Le Forze aeree stabiliscono il numero di ore di simulatore computabili annualmente.

Art. 20 Classificazione e servizi della categoria B

La classificazione e i servizi annuali della categoria B sono disciplinati come segue:

Sottocategoria

Funzione

Giorni di allenamento
individuale

Numero minimo
di ore di volo

B/1

Piloti d’aeroplani ad ala fissa delle squadriglie di trasporto aereo a partire da 46 anni

Secondo il bisogno,
ma al massimo 12 giorni

20

B/2

Piloti della squadriglia di
volo di puntamento e di volo strumentale

Secondo il bisogno,
ma al massimo 12 giorni

20

B/3

Piloti della squadriglia d’istruzione

Secondo il bisogno,
ma al massimo 12 giorni

20

Art. 21 Competenza

Le Forze aeree procedono ai cambiamenti di classificazione di volta in volta per l’inizio dell’anno.

Art. 22 Ore di volo

Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre o aumentare del 25 per cento al massimo il numero delle ore di volo di cui agli articoli 19 e 20.

Sezione 3 Proscioglimento dei piloti militari di milizia

Art. 23

I piloti militari di milizia delle categorie A/1, A/2, A/3 e B sono prosciolti dal servizio di volo al più tardi alla fine dell’anno civile in cui termina l’obbligo di prestare servizio militare.

Sezione 4 Impiego di piloti senza brevetto di pilota militare

Art. 24

Per i voli del Servizio di trasporto aereo della Confederazione e, in via eccezionale, per l’istruzione di piloti militari nonché per impieghi su aeromobili militari, esclusi gli impieghi su velivoli da combattimento, le Forze aeree possono avvalersi di piloti sprovvisti del brevetto di pilota militare.

Il DDPS disciplina lo statuto di detti piloti su proposta delle Forze aeree.

Capitolo 3 Operatori di bordo

Sezione 1 Operatori di bordo di milizia

Art. 25 Ammissione

Può essere ammesso all’istruzione di operatore di bordo di milizia chi:

  1. ha concluso la scuola di livello secondario I o una scuola analoga e una formazione professionale di base o una scuola media superiore oppure una formazione analoga;
  2. ha compiuto il servizio pratico come tenente;
  3. ha ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;
  4. possiede conoscenze di una seconda lingua nazionale e buone conoscenze dell’inglese;
  5. ha superato un esame tecnico dell’idoneità;
  6. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;
  7. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;
  8. non ha superato l’età massima di 26 anni; e
  9. ha superato gli esami dell’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA.

Le Forze aeree decidono sull’ammissione.

Art. 26 Servizi

Gli operatori di bordo di milizia sono tenuti a prestare, ogni anno civile, i seguenti servizi:

  1. allenamento individuale secondo il bisogno, ma al massimo otto giorni;
  2. 20 ore di volo.

Art. 27 Ore di volo

Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre fino a 15 ore o aumentare fino a 25 ore il numero delle ore di volo di cui all’articolo 26.

Art. 28 Inizio del servizio di volo

Gli operatori di bordo di milizia iniziano il loro servizio di volo (corso d’allenamento, allenamento individuale) dopo aver ottenuto il brevetto.

Sezione 2 Operatori di bordo di professione

Art. 29 Condizioni per l’assunzione

Può essere assunto come operatore di bordo di professione a partire dall’inizio dell’istruzione di base chi:

  1. ha compiuto il servizio pratico come capitano;
  2. ha concluso la scuola di livello secondario I o una scuola analoga e una formazione professionale di base o una scuola media superiore oppure una formazione analoga;
  3. ha ottenuto ottime qualificazioni nei servizi militari precedenti;
  4. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;
  5. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;
  6. non ha superato l’età massima di 30 anni;
  7. ha superato gli esami dell’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA; e
  8. è stato dichiarato idoneo in occasione di un esame d’idoneità professionale della durata massima di tre giorni.

In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può riconoscere altre condizioni ai sensi del capoverso 1 lettera a o c.

Art. 30 Istruzione

Gli operatori di bordo di professione sono istruiti nella scuola per operatori di bordo di professione delle Forze aeree. L’istruzione dura 12 mesi al massimo.

L’istruzione degli operatori di bordo di professione comprende un’istruzione tecnica di base e un perfezionamento.

Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.

Capitolo 4 Membri del servizio di lancio con il paracadute

Sezione 1 Ammissione

Art. 31 Esploratori paracadutisti di milizia

Può essere ammesso all’istruzione di esploratore paracadutista di milizia chi:

  1. ha concluso con successo una formazione professionale di base o una scuola media superiore;
  2. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;
  3. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;
  4. non ha superato l’età massima di 25 anni;
  5. ha concluso l’istruzione aeronautica ai sensi dell’articolo 28aONA4 o un’istruzione privata di paracadutismo e possiede un permesso valido dell’Aero-Club svizzero; e
  6. ha superato gli esami dell’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA.

Chi ha compiuto una scuola reclute diversa dalla scuola reclute per esploratori paracadutisti e ha ricevuto la proposta per l’istruzione a sottufficiale oppure è già sottufficiale, può parimenti chiedere l’ammissione. La persona interessata si impegna ad assolvere il servizio d’istruzione di base.

Le Forze aeree valutano l’idoneità sotto il profilo della tecnica paracadutistica e decidono sull’ammissione degli aspiranti al servizio di lancio con il paracadute.

Art. 32 Ufficiali di professione e sottufficiali di professione

Possono essere ammessi all’istruzione specialistica per esploratori paracadutisti gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione che hanno superato l’esame d’idoneità della durata massima di tre giorni.

Art. 33 Membri del DEE 10

Possono essere ammessi all’istruzione di tecnica paracadutistica i membri del DEE 10 che hanno superato l’esame dell’idoneità del comando forze speciali.

Le Forze aeree valutano l’idoneità sotto il profilo della tecnica paracadutistica e decidono sull’ammissione al servizio di lancio con il paracadute.

Sezione 2 Istruzione dei membri del servizio di lancio con il paracadute

Art. 34 Insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti

Per l’istruzione nel servizio di lancio con il paracadute le Forze aeree possono avvalersi di insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo senza istruzione militare in caduta libera.

Art. 35 Ufficiali di professione e sottufficiali di professione, nonché membri del DEE 10, con istruzione militare in caduta libera

L’istruzione militare in caduta libera per ufficiali di professione e sottufficiali di professione nonché membri del DEE 10 dura al massimo 6 mesi.

Le Forze aeree stabiliscono il programma d’istruzione.

Sezione 3 Allenamento degli esploratori paracadutisti di milizia

Art. 36 Classificazione e servizi

La classificazione e i servizi annuali della categoria B sono disciplinati come segue:

Sottocategoria

Funzione

Giorni di allenamento individuale

Numero
minimo di lanci

B/1

Esploratori paracadutisti di milizia incorporati in formazioni

12

40

B/2

Esploratori paracadutisti di milizia
incorporati in stati maggiori

8

24

Art. 37 Competenza

Le Forze aeree procedono ai cambiamenti di classificazione di volta in volta per l’inizio dell’anno.

Art. 38 Riduzione e prolungamento dei servizi

Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre del 50 per cento al massimo il numero di lanci di cui all’articolo 36 o aumentare del 25 per cento al massimo il numero di lanci e di giorni di allenamento individuale di cui all’articolo 6 OSVM.

Art. 39 Allenamento

Gli esploratori paracadutisti eseguono almeno quattro lanci per trimestre e mantengono le loro prestazioni sportive a un livello elevato.

In casi particolari, le Forze aeree possono autorizzare deroghe o interruzioni più lunghe.

Art. 40 Allenamento individuale

L’allenamento individuale è suddiviso in un allenamento militare e un allenamento civile.

Nell’allenamento militare individuale i lanci sono eseguiti su ordine di un ufficiale esploratore paracadutista, di un responsabile militare del servizio di lancio o di un capo dell’allenamento individuale militare. I lanci avvengono da aeromobili militari e in linea di principio sono eseguiti con il paracadute d’impiego.

Nell’allenamento civile i lanci sono eseguiti sotto la sorveglianza di un istruttore civile dell’Aero-Club svizzero. I lanci avvengono da aeromobili civili e possono essere eseguiti con l’equipaggiamento civile di lancio.

Art. 41 Inizio dell’allenamento di lancio con il paracadute

Gli esploratori paracadutisti iniziano il loro allenamento di lancio con il paracadute (corso d’allenamento, allenamento individuale) dopo aver ottenuto il brevetto.

Capitolo 5 Operatori di ricognitori telecomandati

Sezione 1 Definizione e ammissione

Art. 42 Definizione

Sono considerati operatori di ricognitori telecomandati i piloti di ricognitori telecomandati e gli operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati.

Art. 43 Ammissione

Può essere ammesso all’istruzione di operatore del carico utile dei ricognitori telecomandati di milizia chi:

  1. ha concluso la scuola di livello secondario I o una scuola analoga e una formazione professionale di base o una scuola media superiore oppure una formazione analoga;
  2. riveste almeno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pratico;
  3. ha ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;
  4. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;
  5. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;
  6. non ha superato l’età massima di 30 anni;
  7. è titolare di una licenza di pilota privato valida per velivoli ad ala fissa (PPL A);
  8. ha superato gli esami dell’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA; e
  9. è stato dichiarato idoneo in occasione dell’esame dell’idoneità.

Può essere ammesso all’istruzione di pilota di ricognitori telecomandati di milizia chi adempie le condizioni secondo il capoverso 1 lettere a–f, h e i ed è titolare di una licenza di pilota commerciale valida per velivoli ad ala fissa con abilitazione al volo strumentale (CPL/IR).

Le Forze aeree decidono sull’ammissione alle rispettive istruzioni specialistiche nonché sulle eccezioni concernenti le condizioni del capoverso 1 lettera f e del capoverso 2.

Sezione 2 Allenamento degli operatori di ricognitori telecomandati di milizia

Art. 44 Classificazione e servizi obbligatori

La classificazione e i servizi obbligatori annuali sono disciplinati come segue:

Funzione

Giorni di allenamento individuale

Numero minimo
di lanci e atterraggi

Numero
minimo
di ore di volo*

Comandanti della squadriglia di ricognitori
telecomandati, se sono operatori di ricognitori telecomandati, nonché operatori di ricognitori telecomandati della squadriglia di ricognitori
telecomandati

8

di volta in volta 10

30

Operatori di ricognitori telecomandati degli
stati maggiori

12

di volta in volta 10

30

  1. Su simulatore possono essere assolte al massimo la metà delle ore di volo.

Art. 45 Ore di volo

Se le esigenze militari e il livello dell’istruzione lo consentono o lo richiedono, le Forze aeree possono, mediante istruzioni, ridurre del 30 per cento al massimo o aumentare del 25 per cento al massimo il numero delle ore di volo di cui all’articolo 44.

Art. 46 Inizio del servizio di volo con ricognitori telecomandati

Gli operatori di ricognitori telecomandati iniziano il loro servizio di volo con ricognitori telecomandati dopo aver ottenuto il brevetto.

Sezione 3 Impiego di operatori di ricognitori telecomandati senza brevetto

Art. 47

Per l’istruzione degli operatori di ricognitori telecomandati e per impieghi con sistemi di ricognitori telecomandati, le Forze aeree possono eccezionalmente avvalersi di operatori che non sono in possesso del brevetto militare di operatore di ricognitori telecomandati.

Il DDPS disciplina lo statuto di detti operatori di ricognitori telecomandati su proposta delle Forze aeree.

Sezione 4 Operatori di ricognitori telecomandati di professione

Art. 48 Condizioni per l’assunzione

Può essere assunto come operatore di ricognitori telecomandati di professione a partire dall’inizio dell’istruzione di base chi:

  1. ha concluso la scuola di livello secondario I o una scuola analoga e una formazione professionale di base o una scuola media superiore oppure una formazione analoga;
  2. presenta un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;
  3. presenta un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;
  4. è titolare di una licenza di pilota commerciale valida con abilitazione al volo strumentale (CPL/IR);
  5. ha superato gli esami dell’idoneità fisica, intellettuale e psichica dell’IMA; e
  6. è stato dichiarato idoneo in occasione di un esame dell’idoneità professionale della durata massima di tre giorni.

Le Forze aeree decidono sull’ammissione alle rispettive istruzioni specialistiche nonché sulle eccezioni concernenti le condizioni del capoverso 1 lettera d.

Art. 49 Istruzione

L’istruzione di operatore di ricognitori telecomandati di professione comprende:

  1. un corso di 30 giorni al massimo, che serve alla selezione e all’addestramento tecnico di base;
  2. un’istruzione tecnica di 12 mesi al massimo.

Le Forze aeree stabiliscono i programmi d’istruzione.

Provvedono affinché gli operatori di ricognitori telecomandati di professione mantengano le loro competenze per poter conservare la licenza di pilota privato di velivoli ad ala fissa (PPL A) o la licenza di pilota commerciale di velivoli ad ala fissa con abilitazione al volo strumentale (CPL/IR).

Capitolo 6 Mancato adempimento delle condizioni per l’assunzione

Art. 50 Iscrizioni nel casellario giudiziale e nel registro delle esecuzioni al momento dell’assunzione

Se a carico di una persona figurano iscrizioni nel casellario giudiziale o nel registro delle esecuzioni d’importanza secondaria per l’esercizio della funzione, su richiesta motivata dell’autorità di assunzione il capo dell’esercito può autorizzare una deroga dalla corrispondente condizione per l’assunzione.

Art. 51 Rimborso dei costi dell’istruzione

Il datore di lavoro può chiedere il rimborso dei costi relativi all’istruzione di base di cui all’articolo 17 se:

  1. una condizione per l’assunzione non è adempiuta o non è più adempiuta;
  2. l’istruzione di base è interrotta anzitempo o conclusa senza successo;
  3. il rapporto di lavoro è disdetto dal lavoratore.

Il rimborso è retto dalle disposizioni dell’accordo in materia d’istruzione.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 52 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DDPS del 4 dicembre 2003 5 concernente i membri del servizio di volo militare è abrogata.

Art. 53 Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

Art. 54 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

Allegato

(art. 53)

Modifica di un altro atto normativo

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