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512.271.5 OIMeA

Ordinanza del DDPS concernente l’Istituto di medicina aeronautica (OIMeA)

del 21 novembre 2018 (Stato 8 febbraio 2024)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 20 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 1 sul servizio di volo militare (OSVM);
visto l’articolo 25 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 1973 2 sulla navigazione aerea (ONA),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i compiti, le competenze e l’organizzazione dell’Istituto di medicina aeronautica delle Forze aeree (IMA).

L’IMA è l’istituto specializzato della Confederazione nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche.

Art. 2 Accertamenti dell’idoneità

L’IMA accerta l’idoneità dei candidati all’istruzione aeronautica preparatoria e dei candidati destinati a far parte del personale aeronavigante dell’esercito , in particolare piloti militari, esploratori paracadutisti, operatori di ricognitori telecomandati, operatori di bordo e fotografi di bordo di professione.

Verifica l’idoneità dei candidati destinati a far parte del personale militare di professione delle Forze aeree e dei gruppi di specialisti nonché dei candidati all’istruzione a ufficiale di stato maggiore generale.

Art. 3 Verifica dell’idoneità

L’IMA svolge i seguenti accertamenti:

  1. controlla periodicamente l’idoneità medica e psicologica al volo dei candidati destinati a far parte del personale aeronavigante dell’esercito e del personale aeronavigante dell’esercito;
  2. accerta e verifica periodicamente l’idoneità medica e psicologica al volo dei titolari di una licenza di pilota civile che effettuano voli con aeromobili militari;
  3. accerta l’idoneità medica e psicologica di militari e civili a effettuare voli come passeggeri di velivoli militari equipaggiati con seggiolini eiettabili;
  4. verifica periodicamente lo stato di salute di alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti; e
  5. verifica periodicamente l’idoneità a effettuare impieghi all’estero dei candidati destinati a far parte del personale aeronavigante dell’esercito, del personale aeronavigante dell’esercito, degli alti ufficiali superiori delle Forze aeree e dei membri di gruppi di specialisti.

Art. 4 Assistenza nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche

L’IMA è competente per l’assistenza nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell’esercito e ai gruppi di specialisti.

Art. 5 Istruzione e impiego

L’IMA impartisce lezioni di medicina e psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell’esercito e ad altri gruppi di specialisti.

Collabora agli impieghi e all’istruzione nell’ambito del Servizio di soccorso aereo dell’esercito.

Ha il compito di selezionare i futuri medici aeronautici nonché di provvedere alla loro formazione medico-aeronautica e al perfezionamento dei medici aeronautici militari.

Provvede ai preparativi in vista di una mobilitazione.

Art. 6 Ricerca e consulenza

L’IMA tratta sul piano sia scientifico che pratico tutte le questioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche.

Collabora al miglioramento della sicurezza di volo, alla prevenzione degli incidenti aeronautici e in occasione delle indagini relative a incidenti aeronautici militari.

È competente per le questioni medico-tecniche inerenti all’equipaggiamento di protezione e salvataggio destinato al personale aeronavigante dell’esercito.

Intrattiene contatti specialistici con comitati del settore, scuole universitarie e istituzioni in Svizzera e all’estero.

Art. 7 Attività di regolamentazione

L’IMA ha il compito di definire le condizioni di carattere medico e psicologico per l’ammissione dei militari al servizio di volo e al servizio di lancio militari.

Definisce le condizioni secondo il capoverso 1 in collaborazione con il comandante delle Forze aeree, con la brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree o con gli organi di selezione interessati.

Emana prescrizioni medico-aeronautiche destinate al personale aeronavigante dell’esercito nonché prescrizioni tecniche destinate ai medici aeronautici militari.

Art. 8 Aeromedical Center

L’IMA gestisce il centro medico aeronautico (Aeromedical Center, AeMC) secondo le disposizioni delle autorità civili competenti.

Art. 9 Subordinazione

L’IMA è subordinato al comandante delle Forze aeree.

Art. 10 Competenza specialistica

Il medico in capo dell’esercito è competente per le questioni generali inerenti al servizio sanitario.

Il medico in capo dell’UFAC è competente per le questioni inerenti alla medicina aeronautica in relazione con la gestione dell’AeMC.

Il capo dell’IMA è l’unica persona competente per tutte le questioni e le decisioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche a livello di aviazione militare.

Il capo dell’IMA è competente per i medici aeronautici incorporati nell’esercito.

Art. 11 Periti

L’IMA può ricorrere a periti.

Art. 12 Assunzione delle spese mediche

Se l’IMA ordina visite o perizie supplementari per la valutazione dell’idoneità dei candidati, la valutazione dell’idoneità al volo o al lancio del personale aeronavigante dell’esercito o la valutazione di alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti, i costi che ne derivano sono a carico della Confederazione.

A seconda della categoria di personale, i costi dei trattamenti effettuati dai medici di fiducia dell’IMA e da terapisti su ordine dell’IMA sono a carico dell’assicura zione militare, della Confederazione o dell’assicurazione malattie.

I costi per le visite e le perizie concernenti candidati di cui all’articolo 2 capoverso 2 o titolari di una licenza di pilota civile sono a carico degli interessati.

Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DDPS del 15 novembre 2001 3 concernente l’Istituto di medicina aeronautica è abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.