La presente ordinanza è applicabile all’attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione in Svizzera e all’estero.
L’attività volontaria fuori del servizio comprende:
- l’istruzione di base generale;
- l’istruzione alla condotta e l’istruzione di stato maggiore;
- l’istruzione specialistica, le gare specialistiche e gli esami specialistici;
- l’informazione in materia di politica di sicurezza e di politica militare;
- le manifestazioni sportive militari fuori del servizio.2
L’attività volontaria fuori del servizio ha luogo nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute dalla Confederazione, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate.