La presente ordinanza disciplina il tiro obbligatorio fuori del servizio nonché l’esecuzione dei corsi d’istruzione fuori del servizio e degli esercizi di tiro facoltativi con armi e munizioni d’ordinanza.
512.31
Ordinanza sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro)
del 5 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 63 capoversi 3 e 4, 125 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della
legge militare del 3 febbraio 1995 1 ,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Scopi del tiro fuori del servizio
Il tiro fuori del servizio deve soddisfare le esigenze dell’esercito e adempie i seguenti scopi nell’interesse della difesa nazionale:
- completa e sgrava l’istruzione al tiro con l’arma personale nelle scuole e nei corsi militari;
- mantiene e promuove la destrezza al tiro e il tiro di precisione dei militari fuori del servizio;
- promuove il perfezionamento dei tiratori in corsi d’istruzione speciali;
- consente di verificare l’efficienza dell’arma personale;
- promuove il tiro facoltativo.
Art. 3 Esecuzione
Le società di tiro riconosciute organizzano gli esercizi di tiro obbligatori e facoltativi fuori del servizio.
Gli esercizi di tiro fuori del servizio possono aver luogo unicamente negli impianti di tiro riconosciuti dalle autorità militari competenti o sui terreni autorizzati dagli ufficiali federali di tiro competenti.
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) emana e pubblica per il tiro fuori del servizio le prescrizioni concernenti:
- l’organizzazione dei tiri delle società;
- lo svolgimento degli esercizi di tiro obbligatori e facoltativi fuori del servizio;
- i tiri storici;
- i risultati minimi richiesti agli obbligati al tiro;
- le armi, i generi di munizione e i mezzi ausiliari autorizzati.2
Può delegare all’Aggruppamento Difesa la competenza di emanare un elenco dei mezzi ausiliari autorizzati secondo il capoverso 3 lettera e. 3
Art. 4 Definizioni
Sono considerati esercizi di tiro e corsi d’istruzione nell’interesse della difesa nazionale:
- gli esercizi federali:1.programmi obbligatori a 25 m, 50 m e 300 m,2.tiro in campagna a 25 m, 50 m e 300 m;
- gli esercizi di tiro facoltativi:1.4allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali. Secondo la grandezza dell’impianto di tiro, il numero dei tiratori che lo utilizzano, il numero di membri delle società che vi si allenano nonché il livello di emissioni foniche, si possono prevedere annualmente:–sette mezze giornate di tiro per gli allenamenti delle società e le gare di tiro,–quattro mezze giornate di tiro per gli esercizi preliminari agli esercizi federali,2.gare di tiro delle associazioni e delle società militari;
- i corsi di tiro:1.corsi per monitori di tiro,2.corsi per capi dei giovani tiratori5,3.corsi di ripetizione per monitori di tiro e per capi dei giovani tiratori,4.corsi per giovani tiratori,5.corsi di tiro per ritardatari,6.corsi di tiro per «rimasti».
Sono considerate armi d’ordinanza le armi personali e le armi in prestito utilizzate nell’esercito, non modificate ed elencate qui di seguito:
- armi da fuoco portatili:1.il fucile d’assalto 57,2.il fucile d’assalto 90;
- armi corte da fuoco:1.la pistola 49 (SIG P 210),2.6la pistola 75 (SIG P 220),3.7la pistola 12/15 (Glock 17 Gen 4).8
Sono considerate armi d’ordinanza anche le armi punzonate con una «P», cedute in proprietà ai militari in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari. 9
Sono considerate munizioni d’ordinanza:
- le cartucce per fucile 11 e 90;
- le cartucce per pistola 14.10
Art. 511 Consegna di armi d’ordinanza
Le armi d’ordinanza sono consegnate:
- come arma personale;
- come arma personale in prestito;
- come arma non personale in prestito.
Le persone che non sono o non sono più incorporate nell’esercito ricevono l’arma d’ordinanza soltanto se presentano un permesso d’acquisto di armi valido secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 1997 12 sulle armi.
Il DDPS emana le disposizioni sulla consegna di armi d’ordinanza.
Art. 613
Art. 714 Commercio di munizione d’ordinanza
Il commercio di munizione d’ordinanza nel tiro fuori del servizio è vietato. Il DDPS disciplina le eccezioni.
Art. 815 Manifestazioni di tiro per i giovani
La Confederazione può sostenere le manifestazioni di tiro per i giovani d’importanza nazionale, cantonale o regionale e destinate a partecipanti a partire da dieci anni d’età mediante la consegna di munizione a pagamento e il prestito di fucili d’assalto 90.
Sezione 2 Tiro obbligatorio e partecipazione volontaria
Art. 9 Entità dell’obbligo al tiro
Il tiro obbligatorio è adempito in una società di tiro riconosciuta.
Le autorità militari cantonali pubblicano ogni anno le indicazioni necessarie concernenti l’adempimento del tiro obbligatorio.
Gli ufficiali subalterni, i sottufficiali e i militari di truppa obbligati al tiro adempiono annualmente un esercizio di tiro obbligatorio fino alla fine dell’anno precedente il proscioglimento dagli obblighi militari, ma al più tardi fino alla fine dell’anno in cui compiono 35 anni. 16
È gratuita la partecipazione:
- 17 agli esercizi federali, per i militari e i partecipanti ai corsi per giovani tiratori o ai corsi di tiro con la pistola per giovani;
- ai tiri in campagna, per i partecipanti di nazionalità svizzera;
- ai corsi di tiro.
Art. 10 Tiro obbligatorio degli ufficiali subalterni
Gli ufficiali subalterni obbligati al tiro possono eseguire il programma obbligatorio con il fucile d’assalto a 300 m o con la pistola a 25 cm.
Se non assolvono il loro obbligo con il programma obbligatorio a 25 m, devono tirare il programma obbligatorio a 300 m.
Se non eseguono il loro tiro obbligatorio o non lo eseguono in una società di tiro conformemente alle prescrizioni devono adempiere il tiro obbligatorio con il fucile d’assalto in un corso di tiro per ritardatari.
Art. 10a18 Eccezioni concernenti il tiro obbligatorio
Sono esentati dal tiro obbligatorio:
- gli ufficiali subalterni del Servizio psicopedagogico dell’esercito;
- gli ufficiali subalterni della Giustizia militare;
- i militari che non sono stati istruiti al fucile d’assalto;
- 19 il personale militare del comando della polizia militare;
- 20 il personale militare del distaccamento d’esplorazione dell’esercito 10;
- 21 gli ufficiali subalterni nella funzione di medico;
- 22 gli ufficiali subalterni dei militari in ferma continuata dopo il proscioglimento dall’esercito.
Art. 11 Dispensa
Può essere dispensato dal tiro obbligatorio chi, nell’anno in questione:
- presta un determinato numero di giorni di servizio;
- è stato equipaggiato da poco o riequipaggiato con un’arma da fuoco portatile personale;
- è oggetto di un’inchiesta penale o sconta una pena.
Art. 12 Partecipazione volontaria
Possono essere ammessi a partecipare agli esercizi federali:
- 23 gli Svizzeri;
- gli stranieri con un permesso di domicilio, sempre che la società di tiro interessata abbia ricevuto un’autorizzazione da parte dell’autorità militare cantonale per la loro partecipazione;
- 24 gli stranieri senza un permesso di domicilio, sempre che:1.25abbiano presentato all’autorità militare cantonale un’attestazione ufficiale secondo l’articolo 9a capoversi 1 e 1bis della legge del 20 giugno 199726 sulle armi,2.l’autorità competente per la legge sulle armi abbia certificato l’autenticità dell’attestazione di cui al numero 1, e3.l’autorità militare cantonale abbia rilasciato alla società di tiro interessata un’autorizzazione per la partecipazione degli stranieri.
I cittadini degli Stati di cui all’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza del 2 luglio 2008 27 sulle armi necessitano inoltre di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente. 28
Sezione 3 Corsi di tiro
Art. 13 Corsi per monitori di tiro e per capi dei giovani tiratori
Il DDPS emana prescrizioni sull’esecuzione dei corsi per monitori di tiro e per capi dei giovani tiratori.
È ammesso ai corsi per monitori di tiro chi:29
- è membro di una società di tiro riconosciuta;
- nell’anno in questione ha compiuto vent’anni d’età oppure ha assolto la scuola reclute;
- non è soggetto ad alcuna limitazione in materia di consegna di armi in prestito.
È ammesso ai corsi per capi di giovani tiratori chi adempie le condizioni del capoverso 2 e possiede, in aggiunta, uno status attivo di monitore di tiro a 300 m. 30
Possono essere ammessi anche stranieri con il permesso di domicilio, sempre che:
- soddisfino le condizioni d’ammissione rispettivamente secondo il capoverso 2 per i corsi per monitore di tiro e secondo i capoversi 2 e 3 per i corsi per capo di giovani tiratori;
- dispongano di un’autorizzazione dell’autorità militare cantonale per la partecipazione agli esercizi federali secondo l’articolo 12;
- dispongano di un permesso d’acquisto di armi secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199731 sulle armi.32
Art. 14 Corsi di ripetizione per monitori di tiro e per capi dei giovani tiratori
Il DDPS emana prescrizioni sull’esecuzione dei corsi di ripetizione per monitori di tiro e per capi dei giovani tiratori.
Art. 15 Corsi per giovani tiratori
La Confederazione sostiene l’organizzazione di corsi per giovani tiratori a 300 m da parte di società di tiro riconosciute.
Sono ammessi ai corsi per giovani tiratori gli Svizzeri a partire dall’anno in cui compiono 15 anni e fino all’entrata nella scuola reclute, ma al più tardi fino all’anno in cui compiono 20 anni. 33
Art. 1634 Corsi di tiro per ritardatari
Gli obbligati al tiro che non hanno eseguito il programma obbligatorio, o non lo hanno eseguito conformemente alle prescrizioni in una società di tiro, adempiono il loro tiro obbligatorio in un corso di tiro per ritardatari.
Art. 1735 Corsi di tiro per «rimasti»
Gli obbligati al tiro che non adempiono le condizioni del programma obbligatorio sono chiamati dall’autorità militare del Cantone di domicilio a un corso di tiro per «rimasti» di un giorno.
Il corso di tiro per «rimasti» è compiuto in abiti civili.
Sezione 4 Associazioni nazionali di tiratori e società di tiro
Art. 18 Riconoscimento e compiti delle associazioni nazionali di tiratori
Il DDPS può riconoscere come associazioni nazionali di tiratori le organizzazioni che:
- hanno una forma giuridica secondo gli articoli 60 segg. del Codice civile36;
- hanno uno scopo globale;
- svolgono un’ampia attività a favore delle società;
- hanno un numero di membri rappresentativo;
- riuniscono un importante numero di società;
- sono rappresentate in numerose regioni del Paese.
Le associazioni nazionali di tiratori riconosciute sorvegliano l’esecuzione:
- del tiro in campagna;
- del tiro di gara dei giovani tiratori;
- delle manifestazioni di tiro facoltative.
Art. 19 Riconoscimento delle società di tiro
Le società di tiro possono organizzare esercizi secondo la presente ordinanza soltanto se sono state riconosciute dalle autorità militari cantonali; quest’ultime sentono il parere della commissione cantonale di tiro e dell’ufficiale federale di tiro competente.
Possono essere riconosciute soltanto le società che:
- hanno una forma giuridica secondo gli articoli 60 segg. del Codice civile37;
- menzionano negli statuti, come scopo, l’organizzazione di esercizi di tiro fuori dal servizio e definiscono i pertinenti compiti del comitato;
- con l’organizzazione degli esercizi di tiro fuori del servizio rispondono a un’esigenza;
- consentono agli obbligati al tiro di partecipare agli esercizi federali;
- sono affiliate a un’associazione nazionale di tiratori riconosciuta dal DDPS;
- dispongono di un’assicurazione di responsabilità civile per i danni che potrebbero essere causati dagli esercizi di tiro;
- dispongono di un impianto di tiro per l’esecuzione degli esercizi di tiro fuori del servizio.
Art. 2038
Art. 21 Obbligo d’ammissione
Le società di tiro riconosciute sono tenute a consentire ai militari la partecipazione gratuita agli esercizi federali. 39
In casi giustificati, segnatamente quando la capacità dell’impianto di tiro è limitata per motivi di protezione dall’inquinamento fonico, esse possono rifiutare la partecipazione agli obbligati al tiro domiciliati in altri Comuni.
Per motivi gravi, segnatamente quando non si sottopongono alle disposizioni degli organi competenti della società o degli organi di sorveglianza, gli obbligati al tiro possono essere esclusi definitivamente o temporaneamente dalla partecipazione agli esercizi di tiro in seno alla società.
Art. 2240
Sezione 5 Organizzazione dei tiri
Art. 23 Obblighi del comitato
I comitati delle società di tiro riconosciute provvedono a un andamento dei tiri e dei lavori amministrativi conforme alle prescrizioni.
Sono responsabili della tenuta corretta dei fogli di stand, dell’iscrizione dei risultati nel libretto delle prestazioni o nel libretto di tiro nonché dell’allestimento dei rapporti conformemente alle prescrizioni.
Art. 2441 Armi e munizioni
Gli esercizi federali possono essere eseguiti unicamente con armi d’ordinanza o altre armi ammesse dal DDPS, nonché con mezzi ausiliari autorizzati e unicamente con munizione d’ordinanza non modificata.
Art. 2542
Art. 26 Monitori di tiro e capi dei giovani tiratori
Il DDPS emana le prescrizioni concernenti le attitudini e la funzione dei monitori di tiro e dei capi dei giovani tiratori. Essi devono partecipare a un corso di ripetizione ogni sei anni.
Il DDPS stabilisce il numero minimo dei monitori di tiro necessari per gli esercizi di tiro.
La direzione dei tiri può essere affidata unicamente a monitori di tiro.
Art. 27 Ordine cronologico delle mezze giornate di tiro per il programma obbligatorio
Gli esercizi federali e i corsi per giovani tiratori devono essere terminati entro il 31 agosto. A richiesta, in caso di ritardi nella costruzione o nella trasformazione di impianti di tiro, in caso di epidemie o per altre ragioni impellenti, il DDPS può autorizzare una proroga.
Le società di tiro stabiliscono almeno una mezza giornata di tiro prima e una dopo il mese di luglio per l’esecuzione del programma obbligatorio. Provvedono alle pubblicazioni conformemente all’uso locale.
Le prescrizioni locali concernenti i giorni di riposo ufficiali devono essere rispettate.
Art. 2843 Controllo e rapporto
I membri delle commissioni cantonali di tiro controllano l’esercizio di tiro e verificano la completezza e l’esattezza del rapporto di tiro e dei relativi fogli di stand.
Sezione 6 Impianti di tiro
Art. 29
Se in un Comune un impianto di tiro esistente non può più essere mantenuto in funzione o non può essere costruito un nuovo impianto di tiro e non è possibile l’unione con un altro Comune, l’autorità militare cantonale, dopo aver sentito l’ufficiale federale di tiro competente, ordina:44
- l’assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune;
- la costituzione di un consorzio intercomunale per la costruzione di un impianto di tiro collettivo;
- la costruzione di un impianto di tiro comunale sul territorio di un altro Comune.
Alle società neocostituite può essere assegnato un impianto di tiro comunale esistente, anche se detto impianto è già utilizzato o è stato ampliato da altre società di tiro.
Sezione 7 Autorità e loro organi
Art. 30 DDPS
Il DDPS stabilisce i circondari di tiro federali.
Art. 31 Aggruppamento Difesa
Il tiro fuori del servizio è subordinato all’Aggruppamento Difesa del DDPS.
L’Aggruppamento Difesa vigila sul tiro fuori del servizio ed emana le istruzioni necessarie. 45
Art. 3246 Ufficiali federali di tiro
Il capo del DDPS, d’intesa con le autorità militari cantonali, nomina per ciascun circondario di tiro federale un ufficiale federale di tiro, che è subordinato al capo del Comando Istruzione. 47
Gli ufficiali federali di tiro sorvegliano le commissioni cantonali di tiro, periziano gli impianti di tiro e provvedono alla loro sorveglianza. Il DDPS disciplina i compiti, le indennità e il rimborso delle spese degli ufficiali federali di tiro in un’ordinanza.
Gli ufficiali federali di tiro esercitano l’attività su mandato. Se sono impiegati della Confederazione i loro impieghi sono considerati come esercizio di una carica pubblica.
Art. 33 Perito federale degli impianti di tiro
Il DDPS nomina un perito federale degli impianti di tiro come consulente del Dipartimento e degli ufficiali federali di tiro per tutte le questioni tecniche concernenti gli impianti per il tiro fuori del servizio.
Esso emana prescrizioni concernenti la subordinazione e le competenze del perito federale degli impianti di tiro.
Art. 34 Compiti delle autorità militari cantonali
Le autorità militari cantonali:
- nominano, dopo aver sentito il parere dell’ufficiale federale di tiro competente, il presidente e i membri delle commissioni cantonali di tiro;
- riconoscono le società di tiro;
- puniscono il mancato adempimento del tiro obbligatorio e le violazioni delle prescrizioni sul tiro fuori del servizio;
- concedono le autorizzazioni per la partecipazione di stranieri agli esercizi federali;
- concedono e revocano l’autorizzazione d’esercizio d’impianti di tiro per il tiro fuori del servizio;
- ordinano le misure necessarie conformemente all’articolo 29;
- 48 dispensano i militari dal tiro obbligatorio.
In caso di gravi violazioni degli obblighi, segnatamente nel caso di mancanze dal punto di vista tecnico, organizzativo o della comunicazione, esse possono rimuovere i presidenti e i membri di una commissione cantonale di tiro. Prima della decisione, alla persona interessata è garantito il diritto di essere sentita.
Art. 3549 Circondari di tiro cantonali
I Cantoni definiscono i circondari di tiro cantonali.
Art. 36 Commissioni cantonali di tiro
Le commissioni cantonali di tiro sorvegliano l’andamento dei tiri delle società loro subordinate.
Il presidente e la maggioranza dei membri di una commissione cantonale di tiro devono per quanto possibile essere quadri dell’esercito e vantare un’attività pluriennale nella direzione dei tiri fuori del servizio.
Ogni membro può sorvegliare al massimo otto società di tiro; la sorveglianza sulla propria società è esclusa.
Sezione 8 Prestazioni della Confederazione
Art. 3750 Prestazioni a favore dei Cantoni
I presidenti e i membri delle commissioni cantonali di tiro sono indennizzati dalla Confederazione.
Art. 38 Prestazioni a favore delle società
Le società di tiro ricevono annualmente dalla Confederazione:
- la munizione gratuita per gli esercizi federali, per i corsi per giovani tiratori e per le finali delle gare nazionali dei giovani tiratori;
- 51 la munizione d’ordinanza, al prezzo d’acquisto stabilito dal DDPS;
- indennità per le spese amministrative e per l’organizzazione dei tiri, nonché per la copertura assicurativa.
Art. 39 Prestazioni a favore delle associazioni nazionali di tiratori
Le associazioni nazionali di tiratori riconosciute ricevono annualmente dalla Confederazione indennità per l’organizzazione e l’esecuzione degli esercizi federali nonché dei corsi di tiro per ritardatari.
Art. 40 Determinazione delle prestazioni della Confederazione
Il DDPS, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce:
- le aliquote delle indennità a favore delle società di tiro e delle associazioni nazionali di tiratori;
- 52 le aliquote delle indennità e delle retribuzioni per gli ufficiali federali di tiro nonché per i presidenti e i membri delle commissioni cantonali di tiro;
- le aliquote delle indennità e delle retribuzioni per i partecipanti e i funzionari dei corsi d’istruzione e di ripetizione destinati ai monitori di tiro e ai capi dei giovani tiratori.
Le indennità di cui al capoverso 1 lettera a sono calcolate sulla base del numero:
- 53 dei seguenti partecipanti al programma di tiro a 25/50/300 m:541.55militari,2.ufficiali federali di tiro,3.56presidenti e membri delle commissioni cantonali di tiro,4.partecipanti ai corsi per giovani tiratori a 300 m,5.partecipanti ai corsi di tiro con la pistola per giovani;
- dei partecipanti di nazionalità svizzera al tiro in campagna;
- dei partecipanti ai corsi per giovani tiratori.
È considerato partecipante conformemente al capoverso 2 soltanto chi esegue gli esercizi federali con il fucile d’assalto 90, la pistola 75 oppure, se ne è equipaggiato, con il fucile d’assalto 57, la pistola 49 o pistola 12/15. 57
Art. 4158 Prezzo della munizione
La munizione d’ordinanza per gli esercizi facoltativi di tiro fuori del servizio può essere consegnata a un prezzo inferiore rispetto al prezzo d’acquisto.
Il prezzo di vendita della munizione d’ordinanza per armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco è stabilito dal DDPS.
Art. 42 Copertura assicurativa
I partecipanti agli esercizi federali, ai relativi esercizi preliminari e ai corsi di tiro sono assicurati conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992 59 sull’assicurazione militare.
I partecipanti agli esercizi federali, ai relativi esercizi preliminari e ai corsi di tiro sono assicurati dalla società di tiro contro le conseguenze di danni materiali e le pretese in materia di responsabilità civile. La Confederazione versa alle società di tiro corrispondenti indennità conformemente agli articoli 38 lettera c e 40 capoverso 2. 60
Art. 43 Franchigia di tassa
Per le decisioni che concernono il tiro fuori del servizio non è consentito riscuotere alcuna tassa.
Sezione 9 Tributi e vendita di munizione
Art. 4461 Contributo per lo sport
Per l’attività delle associazioni nazionali di tiratori, allo scopo di sostenere l’istruzione al tiro, sulla munizione d’ordinanza venduta può essere riscosso un contributo per lo sport di 10 centesimi al massimo per cartuccia. Le associazioni nazionali di tiratori sono competenti per l’incasso.
Art. 45 Vendita di munizione d’ordinanza
La munizione d’ordinanza è consegnata ai tiratori al prezzo stabilito dal DDPS. È possibile domandare una tassa per la cartuccia soltanto se si informa il tiratore sul prezzo della munizione e sull’ammontare della tassa.
L’ammontare massimo della tassa per la cartuccia si fonda sull’articolo 80 capoverso 3 dell’ordinanza del 21 febbraio 2018 62 concernente l’amministrazione dell’esercito. 63
Sezione 10 Procedure amministrative
Art. 46e4764
Art. 4865
L’Aggruppamento Difesa decide sulle pretese litigiose di natura patrimoniale della Confederazione o contro la Confederazione concernenti il tiro fuori del servizio.
Sezione 11 Provvedimenti amministrativi e sanzioni penali
Art. 49 Provvedimenti contro tiratori e membri del comitato
L’autorità militare cantonale decide su:
- l’adempimento del tiro obbligatorio nel corso di tiro per ritardatari (art. 16) in caso di comportamento irregolare del tiratore;
- la chiamata al corso di tiro per «rimasti» (art. 17);
- l’esclusione dagli esercizi federali facoltativi, per i non obbligati al tiro anche l’esclusione dal programma obbligatorio, fino a cinque anni;
- l’esclusione di membri del comitato della società che non adempiono i loro obblighi.
Detti provvedimenti possono essere presi indipendentemente da un’eventuale sanzione.
Art. 5066 Provvedimenti contro i monitori di tiro e i capi dei giovani tiratori
L’Aggruppamento Difesa revoca il riconoscimento ai monitori di tiro e ai capi dei giovani tiratori che omettono di frequentare un corso di ripetizione, sono soggetti a una limitazione in materia di consegna di armi in prestito oppure violano in altro modo le prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio.
... 67
Art. 51 Provvedimenti contro le società di tiro
Le autorità militari cantonali possono revocare il riconoscimento alle società di tiro che non si conformano alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni delle autorità di sorveglianza.
L’Aggruppamento Difesa può decidere altri provvedimenti contro le società di tiro che non adempiono i loro compiti, contravvengono alle istruzioni della commissione cantonale di tiro competente o che nella direzione amministrativa o tecnica hanno dato ripetutamente adito a reclami. Esso può:
- porre le società di tiro sotto speciale sorveglianza;
- sospendere le prestazioni della Confederazione;
- revocare le prestazioni della Confederazione;
- fornire la munizione unicamente contro pagamento anticipato.
Art. 52 Provvedimenti contro le associazioni nazionali di tiratori
Il DDPS può revocare il riconoscimento ad associazioni nazionali di tiratori che non si conformano alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni dell’Aggruppamento Difesa.
L’Aggruppamento Difesa può ordinare la sospensione o la revoca di prestazioni della Confederazione.
Art. 5368 Provvedimenti contro ufficiali federali di tiro nonché presidenti e membri di commissioni cantonali di tiro
In caso di disbrigo lacunoso dei lavori amministrativi oppure di mancato rispetto dei termini, l’Aggruppamento Difesa può ridurre o cancellare l’indennità giornaliera per gli oneri amministrativi degli ufficiali federali di tiro nonché dei presidenti e dei membri di commissioni cantonali di tiro.
Art. 53a69 Provvedimenti contro i detentori di un’arma in prestito
Se vi sono segni o indizi che un detentore di un’arma in prestito possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l’arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell’arma, il comandante di circondario ordina il ritiro cautelativo dell’arma in prestito. Egli può incaricare il corpo di polizia cantonale di ritirare, alla sua attenzione, l’arma.
Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché i medici e gli psicologi curanti o incaricati di una perizia che vengono a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, possono informare il Comando Istruzione o il Servizio medico dell’esercito. I tiratori possono comunicare le pertinenti informazioni al comitato della loro società di tiro. In casi giustificati, quest’ultimo avvia immediatamente i provvedimenti necessari. 70
Se viene a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, il Comando Istruzione, indicando per scritto i motivi, può incaricare il comandante di circondario del ritiro cautelativo dell’arma in prestito. 71
Indicando i motivi, anche terzi che hanno accesso all’arma in prestito possono, in caso di segni o indizi giusta il capoverso 1, consegnarla a un centro logistico o a un punto di ristabilimento della Base logistica dell’esercito oppure alla polizia in vista del deposito cautelativo. 72
Il Comando Istruzione decide se l’arma viene ritirata definitivamente oppure riconsegnata al detentore precedente. 73
Art. 53b74 Ulteriori provvedimenti
La Base logistica dell’esercito ritira l’arma in prestito quando il suo detentore non adempie più le condizioni per conservarla.
Può incaricare i comandanti di circondario di ritirare l’arma in prestito. L’incarico deve essere motivato per scritto.
Il comandante di circondario ordina il ritiro dell’arma in prestito. Può incaricare del ritiro il corpo di polizia cantonale.
Art. 53c75 Restituzione e ritiro dell’arma personale in prestito
Il DDPS stabilisce le condizioni per la restituzione e il ritiro dell’arma personale in prestito.
Art. 54 Sanzioni penali
La punibilità delle infrazioni alle prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio si fonda sulle disposizioni applicabili del Codice penale militare o del Codice penale.
In casi gravi, occorre proporre al DDPS l’apertura di un’inchiesta da parte di un tribunale militare.
Sezione 12 Disposizioni finali
Art. 55 Esecuzione
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le necessarie disposizioni esecutive.
Art. 56 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 27 febbraio 1991 76 sul tiro fuori del servizio è abrogata.
Art. 57 Modifica del diritto vigente
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Art. 58 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Allegato78
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