Lexipedia

512.312

Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro (Ordinanza sui corsi di tiro) dell’11 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 13 capoverso 1, 14, 40 capoverso 1 lettera c e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 1 sul tiro fuori del servizio,

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza è applicabile ai corsi di tiro fuori del servizio.

Sono corsi di tiro fuori del servizio:

  1. i corsi per monitori di tiro;
  2. i corsi per capi dei giovani tiratori2;
  3. i corsi di ripetizione per monitori di tiro e capi dei giovani tiratori;
  4. i corsi per giovani tiratori;
  5. i corsi di tiro per ritardatari;
  6. i corsi di tiro per «rimasti».

Art. 2 Subordinazione

I corsi di tiro sono subordinati all’Aggruppamento Difesa.

Art. 3 Libretto di servizio, libretto delle prestazioni militari e libretto di tiro

La direzione del corso registra l’assolvimento dei corsi di tiro nel libretto delle prestazioni militari o nel libretto di tiro; l’assolvimento del corso di tiro per «rimasti» è registrato anche nel libretto di servizio.

Art. 43 Indennità per l’uso degli impianti di tiro

Qualora siano utilizzati impianti di tiro civili, i Comuni, i responsabili di impianti di tiro collettivo o le società di tiro ricevono le indennità giusta l’articolo 80 dell’ordinanza del 21 febbraio 2018 4 concernente l’amministrazione dell’esercito.

Per l’organizzazione di corsi per giovani tiratori non è corrisposta alcuna indennità.

Il responsabile del corso comunica le munizioni messe a disposizione dalle società di tiro per i corsi di tiro tramite il modulo «Accredito munizioni» dell’Aggruppamento Difesa. Le munizioni sono rimborsate dal DDPS.

Art. 55 Indennità

Le indennità per i costi di esercizio versate ai partecipanti ai corsi e ai funzionari sono disciplinate nell’allegato.

Sezione 2 Corsi per monitori di tiro

Art. 6 Scopo dell’istruzione

I corsi per monitori di tiro a 300 m servono a istruire i monitori di tiro a 300 m.

I corsi per monitori di tiro a 25/50 m servono a istruire i monitori di tiro a 25/50 m.

L’istruzione è finalizzata segnatamente ad abilitare i futuri monitori di tiro a dirigere gli esercizi di tiro federali conformemente all’ordinanza sul tiro.

Art. 7 Organizzazione

I corsi per monitori di tiro sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.

Art. 86 Periodo e durata dei corsi

I corsi per monitori di tiro hanno luogo ogni anno da inizio gennaio a fine novembre e durano due giorni.

Sezione 3 Corsi per capi dei giovani tiratori

Art. 9 Scopo dell’istruzione

I corsi per capi dei giovani tiratori servono a istruire i capi dei giovani tiratori nel tiro a 300 m.

L’istruzione è finalizzata ad abilitare i futuri capi dei giovani tiratori a dirigere autonomamente i corsi per giovani tiratori. 7

Art. 10 Organizzazione

I corsi per capi dei giovani tiratori sono pianificati, organizzati e svolti dall’Aggruppamento Difesa.

Art. 11 Periodo8 e durata dei corsi

I corsi per capi dei giovani tiratori sono organizzati ogni anno e durano tre giorni feriali.

Art. 129 Alloggio e vitto

I costi dell’alloggio e del vitto sono a carico dell’Aggruppamento Difesa. Le spese rimanenti sono a carico dei partecipanti.

Sezione 4 Corsi di ripetizione per monitori di tiro e capi dei giovani tiratori

Art. 13 Scopo

Per il perfezionamento dei monitori di tiro e dei capi dei giovani tiratori sono organizzati corsi di ripetizione di una giornata.

Art. 14 Organizzazione

I corsi di ripetizione sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.

Sezione 5 Corsi per giovani tiratori

Art. 15 Scopo dell’istruzione

Il corso per giovani tiratori a 300 m è un settore specifico dell’istruzione premilitare.

L’istruzione è segnatamente finalizzata a fare in modo che i giovani tiratori siano in grado di maneggiare con sicurezza il fucile d’assalto 90 e acquisiscano destrezza nel tiro in stand. 10

Art. 16 Organizzazione

I corsi per giovani tiratori sono organizzati dalle società di tiro riconosciute sotto la direzione dei capi dei giovani tiratori e sono sottoposti alla vigilanza delle commissioni cantonali di tiro.

Essi possono essere svolti soltanto se vi partecipano almeno cinque giovani tiratori. L’ufficiale federale di tiro competente decide in merito alle eccezioni.

Art. 16bis11 Indennità

Per dare diritto a delle indennità, il corso deve essere superato da almeno tre giovani tiratori.

Le munizioni sparate dai giovani tiratori che interrompono il corso sono rimborsate alla società di tiro.

Art. 17 Periodo

I corsi per giovani tiratori hanno luogo tra la metà di marzo e la fine di agosto.

È consentito iniziare gli esercizi di tiro soltanto dopo il rapporto d’istruzione della commissione di tiro. Il presidente della commissione cantonale di tiro decide in merito alle deroghe. 12

Art. 18 Tiro di gara

Il corso per giovani tiratori si conclude con un tiro di gara.

La Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) è competente per l’organizzazione del tiro di gara dei giovani tiratori.

La FST emana il regolamento per il tiro di gara dei giovani tiratori; tale regolamento sottostà all’approvazione dell’Aggruppamento Difesa.

Sezione 6 Corsi di tiro per ritardatari 300 m13

Art. 19 Partecipanti

Gli obbligati al tiro che non hanno eseguito, o hanno eseguito ma non conformemente alle prescrizioni, il programma obbligatorio in una società di tiro riconosciuta, devono compiere il corso di tiro per ritardatari alla distanza di 300 m.

Art. 2014 Organizzazione

I corsi di tiro per ritardatari 300 m sono pianificati e organizzati dall’Aggruppamento Difesa con il coinvolgimento dei Cantoni e svolti in collaborazione con la FST.

Art. 2115 Periodo

I corsi di tiro per ritardatari 300 m hanno luogo ogni anno nel mese di novembre. Le date sono di volta in volta pubblicate in Internet dall’Aggruppamento Difesa a partire dal mese di settembre.

Art. 22 Chiamata dei partecipanti ai corsi

Le autorità militari cantonali chiamano gli obbligati al corso di tiro per ritardatari mediante pubblicazione ufficiale.

Art. 23e2416

Art. 25 Annuncio in caso di insufficiente destrezza al tiro

La direzione dei corsi di tiro per ritardatari 300 m annuncia all’Aggruppamento Difesa gli obbligati al tiro la cui insufficiente destrezza al tiro è dovuta, in modo evidente o probabile, a motivi di salute. Devono essere allegati:17

  1. il foglio di stand;
  2. il libretto di servizio;
  3. 18 il libretto delle prestazioni militari;
  4. se del caso, un certificato medico.

Nel rapporto vanno menzionate le cause dell’insufficiente destrezza al tiro e formulate eventuali proposte.

Sezione 7 Corsi di tiro per «rimasti» 300 m19

Art. 26 Partecipanti

Gli obbligati al tiro che non hanno ottenuto i risultati minimi richiesti nel programma obbligatorio devono compiere un corso di tiro per «rimasti» alla distanza di 300 m.

Art. 2720 Organizzazione

I corsi di tiro per «rimasti» 300 m sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.

Art. 2821 Periodo e luogo dei corsi

I corsi di tiro per «rimasti» 300 m sono organizzati al più tardi entro il 31 maggio dell’anno successivo di norma in impianti di tiro nei circondari di tiro federali. L’ufficiale federale di tiro competente stabilisce il luogo e le date dei corsi.

Art. 2922

Art. 3023 Soldo e computo sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione

I corsi di tiro per «rimasti» non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione .

Art. 31 Mancata entrata in servizio

I tiratori «rimasti» non entrati in servizio vanno annunciati dal comandante del corso all’autorità militare del Cantone di domicilio.

Art. 3224

Art. 33 Annuncio in caso di insufficiente destrezza al tiro

La direzione dei corsi di tiro per «rimasti» annuncia all’Aggruppamento Difesa gli obbligati al tiro la cui insufficiente destrezza al tiro è dovuta, in modo evidente o probabile, a motivi di salute. Sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 25.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 34 Esecuzione

L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 35 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del DMF del 18 dicembre 196225 concernente i corsi per monitori di tiro;
  2. l’ordinanza del DMF del 2 novembre 197026 concernente i corsi facoltativi per giovani tiratori.

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Allegato27

(art. 5)

Elenco delle indennità

1 Indennità giornaliere
  1. Sono corrisposte le indennità giornaliere seguenti:a.20 franchi per la partecipazione ai corsi per capi dei giovani tiratori;b.70 franchi, comprese le spese di viaggio, per la partecipazione ai corsi per monitori di tiro e ai corsi di ripetizione.
2 Spese di viaggio
  1. Una tessera di legittimazione per l’acquisto di un biglietto di 2a classe a metà prezzo (tessera di legittimazione) per il viaggio in civile dal domicilio al luogo del corso e ritorno è consegnata:a.ai partecipanti ai corsi per monitori di tiro;b.ai partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori;c.ai partecipanti ai corsi di ripetizione.
  2. I partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori ricevono per il viaggio dal domicilio al luogo del corso e ritorno un’indennità pari al costo del biglietto di 2a classe a metà prezzo.
  3. ...
  4. I partecipanti ai corsi per giovani tiratori e lo stato maggiore dei corsi per giovani tiratori possono ottenere tessere di legittimazione per recarsi a manifestazioni esterne conformemente al programma del corso.
3 Funzionari
  1. I funzionari esterni all’Amministrazione federale hanno diritto alle indennità conformemente all’allegato 2 dell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 200328 sull’organizzazione e sui compiti delle commissioni di tiro.
4 Indennità per perdita di guadagno
  1. I partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori ricevono un’indennità per perdita di guadagno conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno.
5 Altri costi d’esercizio per i corsi per monitori di tiro e i corsi di ripetizione per monitori di tiro e capi dei giovani tiratori
  1. Locazione di spazi a.Come prima priorità vanno utilizzate le infrastrutture della Confederazione. Per l’utilizzo gratuito, occorre presentare una richiesta all’unità organizzativa Tiro e attività fuori del servizio sei settimane prima della prenotazione.b.Se non è possibile utilizzare un’infrastruttura di proprietà della Confederazione, l’organizzatore del corso può locare un’infrastruttura a prezzi di mercato. Nel conteggio del corso è allegata una ricevuta.
  2. La direzione del corso può far valere contro ricevuta i seguenti costi:a.costi per il fabbisogno di materiale d’ufficio (ad es. timbri, fabbisogno di materiale per scrivere e stampare) per utilizzi esclusivo durante il corso;b.commissioni di gestione del conto bancario o del conto postale;c.costi di spedizione.
  3. Tutti gli altri costi devono essere richiesti per scritto all’Aggruppamento Difesa al più tardi sei settimane prima del corso.