Lo sport militare persegue lo scopo di sviluppare le capacità militari e fisiche dei militari, nonché di promuovere il cameratismo.
A tal fine la truppa svolge corsi e gare o vi partecipa.
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 30 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2011 2 sulla promozione dello sport;
visti gli articoli 41 capoverso 3, 48 a capoverso 3, 51 capoverso 4, 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 3 , 4
ordina:
Lo sport militare persegue lo scopo di sviluppare le capacità militari e fisiche dei militari, nonché di promuovere il cameratismo.
A tal fine la truppa svolge corsi e gare o vi partecipa.
Il servizio militare offre agli sportivi di punta la possibilità di sviluppare il loro livello competitivo.
I corsi e le gare della truppa fuori del servizio sono subordinati all’Aggruppamento Difesa.
L’Aggruppamento Difesa è responsabile dei servizi militari volti allo sviluppo del livello competitivo nello sport di punta. L’Ufficio federale dello sport fornisce consulenza e appoggio all’Aggruppamento Difesa nelle questioni di carattere sportivo. 7
L’Aggruppamento Difesa può organizzare campionati dell’esercito ogni anno.
La gara di tiro dell’esercito si svolge nell’ambito della Festa federale di tiro.
L’Aggruppamento Difesa designa i comandanti.
Possono partecipare i militari, gli ex militari e i membri del Corpo delle guardie di confine.
Nel bando possono essere stabiliti contingenti per i singoli gruppi di partecipanti.
La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d’età. 9
Il conteggio delle spese d’organizzazione avviene nell’ambito dei crediti preventivati e concessi.
La Svizzera, in quanto membro del Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM), partecipa alle sue gare. 12
Per la preparazione alle gare del CISM possono essere organizzati campi d’allenamento 13 .
L’Aggruppamento Difesa designa il capo della delegazione e nomina i delegati svizzeri nonché i rappresentanti nei differenti comitati e nelle commissioni.
... 14
Per l’organizzazione di gare del CISM in Svizzera sono determinanti le disposizioni di gara del CISM.
Sono considerate grandi manifestazioni internazionali di sport militare:
L’Aggruppamento Difesa designa gli organizzatori.
La partecipazione a grandi manifestazioni internazionali di sport militare è aperta a tutti i militari. 16
Gli organizzatori possono definire categorie di ospiti per i militari di eserciti stranieri, gli ex militari, il Corpo delle guardie di confine e i corpi di polizia.
Possono inoltre essere autorizzati a partecipare alla PDG concorrenti civili. Sono parimenti considerati concorrenti civili i militari, i militari di eserciti stranieri, gli ex militari, i membri del Corpo delle guardie di confine e dei corpi di polizia che hanno compiuto il 65° anno di età. 17
Nel bando possono essere stabiliti contingenti per i singoli gruppi di partecipanti. 18
La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d’età. Questo limite d’età non si applica ai concorrenti civili della PDG. 19
Il conteggio delle spese d’organizzazione avviene nell’ambito dei crediti preventivati e concessi.
L’Aggruppamento Difesa decide, nell’ambito dei crediti concessi, in merito all’invito di delegazioni di eserciti stranieri a gare in Svizzera.
L’Aggruppamento Difesa decide, nell’ambito dei crediti concessi, in merito alla partecipazione di delegazioni dell’esercito a campionati di eserciti stranieri.
... 20
L’Aggruppamento Difesa può organizzare corsi volontari di sport militare estivi e invernali. Le date dei corsi sono pubblicate annualmente nella tabella dei corsi.
Tali corsi servono al miglioramento della condizione generale e a trasmettere conoscenze tecniche sportive attuali. L’istruzione avviene in forma pratica e teorica.
I corsi durano cinque giorni al massimo e i corsi preparatori dei quadri due giorni al massimo.
La partecipazione ai corsi di sport militare è aperta a tutti i militari.
Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari che non hanno ancora compiuto 65 anni, previo versamento di un contributo alle spese. 21
... 22
Annualmente è consentito partecipare a un corso di sport militare estivo e a uno invernale, ma al massimo a due corsi volontari ai sensi degli articoli 15 e 17.
Il Centro di competenza servizio alpino dell’esercito può organizzare corsi volontari d’alpinismo estivi e invernali. Le date dei corsi sono pubblicate annualmente nella tabella dei corsi.
In tali corsi esso trasmette parti dell’istruzione alpinistica. L’istruzione avviene in forma pratica e teorica.
I corsi durano cinque giorni al massimo e i corsi preparatori dei quadri due giorni al massimo.
La partecipazione ai corsi è aperta a tutti i militari che dispongono di un’adeguata istruzione militare.
Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari che non hanno ancora compiuto 65 anni, previo versamento di un contributo alle spese. 23
... 24
Annualmente è consentito partecipare a un corso d’alpinismo estivo e a uno invernale, ma al massimo a due corsi volontari ai sensi degli articoli 15 e 17.
Nell’ambito delle feste cantonali di tiro possono essere organizzate gare militari.
La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d’età.
Nell’ambito dei crediti concessi, la Confederazione versa un contributo di dieci franchi per le spese di sussistenza di ogni militare partecipante.
Come funzionari e personale di servizio per i corsi e le gare sono impiegati militari. Essi possono prestare il servizio anche su base volontaria.
Se necessario e al più tardi fino al compimento del 65° anno d’età, è possibile impiegare ex militari come funzionari di gara volontari o personale di servizio volontario. 26
Se per l’organizzazione sono impiegati funzionari di gara e personale di servizio provenienti da una truppa in servizio dalla quale ricevono la sussistenza, può essere conteggiata al massimo l’indennità ridotta di sussistenza in pensione per quattro giorni.
Se per l’organizzazione di gare sono impiegati unità di truppa, corpi di truppa o scuole interi, i militari interessati ricevono la sussistenza dalla cucina della propria truppa.
I militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo nel quadro di un servizio d’istruzione di base o di un servizio di perfezionamento della truppa ricevono il soldo per i corrispondenti giorni.
Gli altri militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo ricevono il soldo per complessivamente 10 giorni al massimo l’anno. La partecipazione a gare di tiro dell’esercito e a gare militari alle feste cantonali di tiro non dà diritto al soldo.
Ai militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, i giorni con diritto al soldo sono computati sul totale obbligatorio di giorni d’istruzione se non sono prestati nel quadro di servizi volontari.
Non hanno diritto al soldo:
L’esercito mette gratuitamente a disposizione il materiale dell’esercito necessario per l’organizzazione di corsi e gare.
L’Aggruppamento Difesa decide in merito alla consegna di materiale per grandi manifestazioni internazionali di sport militare.
Per il materiale privato impiegato in corsi e gare non è versata alcuna indennità.
La perdita, la sostituzione e la riparazione di articoli d’equipaggiamento di sport e da competizione privati, nonché di altro materiale privato, sono a carico del proprietario.
I militari e gli ex militari che partecipano o collaborano alle attività fuori del servizio secondo la presente ordinanza sono assicurati nell’ambito della legge federale del 19 giugno 1992 29 sull’assicurazione militare.
L’Aggruppamento Difesa, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, conclude un’assicurazione contro gli infortuni per le persone non assicurate presso l’assicurazione militare che sono autorizzate a partecipare ad attività fuori del servizio secondo la presente ordinanza.
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definisce i criteri sportivi per la selezione quale soldato sport o soldato CISM. A tal fine consulta in via preliminare l’associazione mantello dello sport svizzero e le rispettive federazioni sportive nazionali.
L’Aggruppamento Difesa decide, su proposta delle rispettive federazioni sportive nazionali, in merito alla selezione dei soldati sport e dei soldati CISM.
I soldati sport possono assolvere la scuola reclute per sportivi di punta.
I soldati sport e i soldati CISM, nonché i militari impiegati come loro allenatori, assistenti o funzionari, possono ogni anno:30
I capoversi 1 e 2 lettera b non sono applicabili ai soldati sport e ai soldati CISM assunti come militari a contratto temporaneo. 31
I militari incorporati nello stato maggiore del Centro di competenza sport dell’esercito o nello stato maggiore speciale sport possono essere chiamati a prestare singoli giorni di servizio per i corsi di ripetizione. 32
Il servizio militare è prestato senz’arma. 33
Per i servizi militari all’estero che non vengono prestati nell’ambito dell’articolo 7 valgono le seguenti disposizioni:
Nel quadro dei servizi militari secondo l’articolo 27bo dell’assunzione come militare a contratto temporaneo:
Su richiesta possono essere attribuite o assegnate all’esercito come allenatori, assistenti o funzionari di soldati sport o soldati CISM le persone che:
Le persone attribuite o assegnate secondo il capoverso 1:
L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie. Esso disciplina segnatamente i dettagli concernenti:
Esso definisce un organo centrale responsabile:
Esso presenta annualmente al capo dell’esercito un rapporto sui corsi e le gare della truppa fuori del servizio e ne valuta in tale sede l’ulteriore fabbisogno e l’ulteriore utilità per l’esercito. 39
L’ordinanza del 28 febbraio 1996 40 sull’attività della truppa fuori del servizio è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.