Il contributo per la formazione per un avanzamento militare ammonta al massimo agli importi seguenti:
Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni di cui al capoverso 1.
Per i capitani nella funzione di quartiermastri, che hanno assolto una scuola per i quadri e un servizio pratico per il grado di primotenente, il contributo per la formazione si fonda sull’importo per capitano in generale secondo il capoverso 1.
All’interno della stessa categoria di grado di cui al capoverso 1 l’importo corrispondente è concesso una sola volta. Fanno eccezione l’avanzamento ad aiutante sottufficiale e ad aiutante di stato maggiore. In tali casi, è concesso un solo importo supplementare secondo il capoverso 1 lettera b numero 5.
Nel caso di avanzamenti militari attraverso varie categorie di grado di cui al capoverso 1, gli importi sono addizionati, eccezion fatta nel caso di avanzamenti militari a sergente, furiere, sergente maggiore capo, sergente maggiore e tenente.