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512.43 OCFQE

Ordinanza sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell’esercito (OCFQE)

del 22 novembre 2017 (Stato 10 novembre 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 29 a capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 (LM),

ordina:

Sezione 1 Contributo per la formazione

Art. 1 Condizioni

Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di milizia dell’esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di una formazione di sottufficiale, sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa. 2

Non ne hanno diritto i quadri di milizia che non hanno prestato servizio pratico prima dell’ottenimento del grado secondo l’articolo 2.

Art. 23 Importo del contributo per la formazione

Il contributo per la formazione per un avanzamento militare ammonta al massimo agli importi seguenti:

franchi

  1. per i sottufficiali:
  1. sergente in generale:

3 000

  1. sergente in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi:

2 800

  1. per i sottufficiali superiori:
  1. furiere e sergente maggiore capo in generale:

10 100

  1. furiere e sergente maggiore capo in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi:

9 400

  1. sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del posto di direzione del fuoco:

4 300

  1. sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del posto di direzione del fuoco in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi:

4 000

  1. aiutante sottufficiale e aiutante di stato maggiore:

3 300

  1. per gli ufficiali subalterni:
  1. tenente in generale:

10 600

  1. tenente in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi:

9 900

  1. per i capitani:
  1. capitano in generale:

3 300

  1. capitano nella funzione di comandante d’unità:

11 300

  1. capitano nella funzione di comandante d’unità in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi:

10 600

  1. per gli ufficiali superiori: maggiore e tenente colonnello

3 300

Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni di cui al capoverso 1.

Per i capitani nella funzione di quartiermastri, che hanno assolto una scuola per i quadri e un servizio pratico per il grado di primotenente, il contributo per la formazione si fonda sull’importo per capitano in generale secondo il capoverso 1.

All’interno della stessa categoria di grado di cui al capoverso 1 l’importo corrispondente è concesso una sola volta. Fanno eccezione l’avanzamento ad aiutante sottufficiale e ad aiutante di stato maggiore. In tali casi, è concesso un solo importo supplementare secondo il capoverso 1 lettera b numero 5.

Nel caso di avanzamenti militari attraverso varie categorie di grado di cui al capoverso 1, gli importi sono addizionati, eccezion fatta nel caso di avanzamenti militari a sergente, furiere, sergente maggiore capo, sergente maggiore e tenente.

Art. 3 Durata ed eccezioni

Il diritto alla riscossione di un contributo per la formazione sussiste di principio fino al termine dell’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 13 LM.

Si deroga a tale principio nel caso di:

  1. militari in ferma continuata: il diritto cessa al raggiungimento del limite d’età del grado corrispondente conformemente all’articolo 13 capoverso 1 LM;
  2. proscioglimento anticipato dall’obbligo di prestare servizio militare per inidoneità al servizio: il diritto cessa con l’accertamento, da parte della Commissione per la visita sanitaria, dell’inidoneità al servizio, eccetto in caso diinfortunicausati dal servizio militare;
  3. militari che presentano una domanda di ammissione al servizio civile: il diritto cessa con la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile;
  4. esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 LM: durante il periodo di esenzione dal servizio non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
  5. esclusione dall’esercito secondo l’articolo 22 LM: durante il periodo di esclusione non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
  6. degradazione secondo l’articolo 22a LM: il diritto decade con la degradazione.

Il diritto al contributo per la formazione è personale e non può essere trasferito a terzi.

I contributi per la formazione non riscossi entro il termine del periodo di validità del diritto decadono.

Art. 4 Formazioni e formazioni continue

È possibile ricevere il contributo per la formazione per le seguenti formazioni e formazioni continue in ambito civile:

  1. formazioni e formazioni continue professionali svolte da un istituto di formazione in Svizzera;
  2. formazioni linguistiche svolte da un istituto di formazione in Svizzera.4

Il contributo per la formazione serve esclusivamente a finanziare le tasse universitarie, scolastiche, di corsi ed esami.

Sezione 2 Competenza e procedura

Art. 5 Competenza

Il Comando Istruzione decide in merito alle domande di riscossione di contributi per la formazione.

Art. 6 Domanda di pagamento

Una domanda può essere inoltrata al Comando Istruzione:

  1. al più tardi 12 mesi dopo che il militare ha frequentato in modo completo o parziale una formazione o una formazione continua in ambito civile di cui all’articolo 4; e
  2. dopo che è stata prodotta la prova che la fattura è pagata.

Occorre inoltrare la seguente documentazione:

  1. 5 l’attestato di formazione o di formazione continua, incluse:1.una descrizione precisa del contenuto della formazione o formazione continua conclusa,2.l’indicazione della durata della formazione o formazione continua conclusa,3.una conferma firmata da un rappresentante dell’istituto di formazione che la persona interessata ha concluso la corrispondente formazione o formazione continua;
  2. la fattura o il relativo giustificativo del pagamento;
  3. l’apposito modulo debitamente compilato e firmato.

Le domande che non vengono corredate di sufficiente documentazione entro il termine di cui al capoverso 1 lettera a possono essere respinte. 6

Art. 7 Particolarità per il calcolo del diritto

L’importo approvato del contributo per la formazione viene versato all’avente diritto su un conto a suo nome ed esclusivamente in franchi svizzeri entro 45 giorni dalla data in cui la decisione sulla domanda di contributo per la formazione è passata in giudicato.

Il contributo per la formazione è versato al massimo fino all’ammontare dell’importo della fattura già pagata dalla persona richiedente e nei limiti del saldo disponibile.

Nel caso in cui la formazione o formazione continua in ambito civile sia stata frequentata ma non portata a termine, il contributo per la formazione verrà versato proporzionalmente ai giorni completi di frequenza.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 8 Disposizione transitoria

Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari iniziati non prima del 1° luglio 2017 e non ancora conclusi al 31 dicembre 2017.

Art. 8a7 Disposizione transitoria della modifica del 22 aprile 2020

Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari a sottufficiale che sono iniziati al più presto il 1° gennaio 2020 oppure che in tale data non erano ancora conclusi.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.