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513.111 OODE

Ordinanza del DDPS sull’organizzazione di dettaglio dell’esercito (OODE)

del 29 marzo 2017 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),

visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’Organizzazione dell’esercito del 18 marzo 2016 1 ,

ordina:

Art. 1 Organizzazione di dettaglio dell’esercito

L’organizzazione di dettaglio dell’esercito è definita nell’allegato.

Art. 2 Deroghe alle subordinazioni nel quadro di impieghi o istruzioni

In singoli casi i comandanti di formazioni possono derogare alle subordinazioni, nel proprio ambito di comando, per impieghi o istruzioni.

Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DDPS del 28 novembre 2003 2 sull’organizzazione dell’esercito è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Allegato3

(art. 1)