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513.316

Ordinanza
concernente la posta da campo

del 21 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 ;
visto l’articolo 4 dell’organizzazione dell’esercito del 18 marzo 2016 2 ,

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina le prestazioni nei settori del servizio postale e del traffico dei pagamenti nonché l’organizzazione della posta da campo.

Art. 2 Servizio postale e traffico dei pagamenti

La posta da campo fornisce alla truppa le prestazioni assegnate all’approvvigionamento di base dalla legislazione postale.

In caso di necessità comprovata, la posta da campo, d’intesa con la Base logistica dell’esercito (BLEs), può fornire ulteriori prestazioni nei settori del servizio postale e del traffico dei pagamenti nonché articoli personali d’uso di prima necessità. Devono essere osservate le disposizioni concernenti il traffico dei pagamenti contenute nell’ordinanza del 5 aprile 2006 3 sulle finanze della Confederazione.

Art. 3 Franchigia di porto

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l’utilizzazione della franchigia di porto e stabilisce segnatamente il genere e l’entità degli invii e delle prestazioni.

Art. 4 Attribuzione di mandati

Nei limiti fissati dalla legislazione postale, il DDPS può incaricare la Posta Svizzera o altri operatori con sede in Svizzera di fornire le prestazioni nei settori del servizio postale e del traffico dei pagamenti.

I dettagli relativi al mandato, in particolare l’indennizzo dell’operatore incaricato, sono disciplinati in una convenzione.

La fornitura di prestazioni in situazioni straordinarie è retta dall’articolo 12 della legge del 17 dicembre 2010 4 sulle poste.

Art. 5 Organi della posta da campo

La posta da campo comprende:

  1. la Direzione della posta da campo;
  2. il servizio postale delle piazze d’armi;
  3. gli organi della posta da campo negli stati maggiori e nelle unità dell’esercito.

Durante l’impiego la posta da campo può essere diretta secondo le direttive del capo della BLEs.

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Art. 5a6 Membri della posta da campo

L’obbligo di prestare servizio militare dei collaboratori della posta da campo può essere prorogato su richiesta congiunta della persona interessata e della Direzione della posta da campo.

Ai collaboratori della posta da campo che in base alla loro funzione civile sono attribuiti a una determinata funzione militare può essere conferito per la durata dell’attribuzione il grado necessario per la funzione.

Art. 6 Direzione della posta da campo

Il capo della posta da campo dell’esercito è nominato dalla Posta Svizzera d’intesa con la BLEs.

Il settore di compiti della Direzione della posta da campo comprende:

  1. la pianificazione e la direzione della posta da campo, in particolare:1.l’istruzione dei membri della posta da campo,2.la pianificazione del personale e del materiale per i servizi d’istruzione e per gli impieghi dell’esercito,3.l’emanazione e l’applicazione dei regolamenti tecnici e delle istruzioni tecniche;
  2. la direzione del servizio postale delle piazze d’armi;
  3. la direzione e l’esercizio dell’Ufficio Svizzera.

Art. 7 Servizio postale delle piazze d’armi

Il servizio postale delle piazze d’armi garantisce l’esercizio postale sulle piazze d’armi.

Art. 8 Delega di compiti militari

Il DDPS può incaricare la Posta Svizzera di dirigere la posta da campo. In questo caso la Posta Svizzera funge da terzo che adempie compiti in relazione con gli affari militari.

I dettagli relativi al mandato, segnatamente l’indennizzo dell’operatore incaricato, sono disciplinati in una convenzione.

Art. 9 Tutela del segreto

La Direzione della posta da campo adotta le misure necessarie affinché siano rispettate le prescrizioni sulla tutela del segreto militare. Occorre in particolare impedire che per il tramite della posta da campo siano divulgate informazioni sull’organizzazione dell’esercito.

Art. 10 Esecuzione

Il DDPS disciplina l’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 24 novembre 1999 7 concernente il Servizio della posta da campo è abrogata.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.