La Croce Rossa svizzera è riconosciuta unica società nazionale della Croce Rossa sul territorio della Confederazione e, come tale, ha l’obbligo, in caso di guerra, di coadiuvare il servizio sanitario dell’esercito.
Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra 2 che si riferiscono alle società nazionali della Croce Rossa sono applicabili alla Croce Rossa svizzera.
Gli statuti della Croce Rossa svizzera sono sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.