La presente ordinanza disciplina:
- l’assegnazione dei membri del Servizio della Croce Rossa (SCR) all’esercito;
- i compiti dei membri del SCR nell’ambito del loro obbligo di prestare servizio;
- i diritti e gli obblighi dei membri del SCR che derogano al diritto militare;
- la collaborazione tra il SCR e l’esercito;
- l’indennizzo di prestazioni della Croce Rossa svizzera (CRS) da parte dell’esercito.
Del rimanente, i membri del SCR hanno gli stessi diritti e obblighi dei militari.