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513.72 OSPF

Ordinanza sull’impiego della truppa per il servizio di polizia di frontiera (OSPF)

del 3 settembre 1997 (Stato 1° ottobre 1997)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare 1 ,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola l’impiego della truppa per il servizio di polizia di frontiera a sostegno del Corpo delle guardie di confine e della polizia nel servizio d’appoggio.

Art. 2 Compiti e condizioni d’impiego

La truppa può essere impiegata per i compiti di polizia di frontiera seguenti:

  1. sorvegliare il confine nazionale;
  2. proteggere le guardie di confine e gli agenti di polizia ai valichi di frontiera e sul terreno;
  3. assumere altri compiti analoghi.

La truppa può essere impiegata unicamente per svolgere compiti per i quali è stata istruita e dotata di un equipaggiamento adeguato.

Non è consentito impiegare formazioni di reclute.

La truppa non dispone di alcun potere decisionale in materia d’applicazione della legislazione concernente la polizia doganale, l’asilo e la polizia degli stranieri.

Art. 3 Procedura

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) o il Governo cantonale indirizzano la loro richiesta d’aiuto al Consiglio federale.

Il Consiglio federale decide in merito alle richieste:

  1. del Governo cantonale: su proposta del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport2 (DDPS);
  2. del DFF: su proposta del DDPS e del DFF.

Art. 4 Designazione e subordinazione del comandante

Il Consiglio federale designa il comandante.

Il DDPS regola i rapporti di subordinazione generali.

Art. 5 Mandato

Le autorità civili, dopo aver consultato il DDPS, impartiscono per scritto il mandato alla truppa assegnata.

Il mandato regola segnatamente:

  1. le competenze degli organi civili e militari interessati;
  2. i dettagli concernenti i rapporti di subordinazione per l’impiego;
  3. i poteri di polizia e l’uso delle armi nell’ambito dell’ordinanza del 26 ottobre 19943 concernente i poteri di polizia dell’esercito;
  4. i rapporti di servizio con le autorità civili.

Art. 6 Responsabilità

La responsabilità per l’impiego della truppa incombe alle autorità civili.

Il comandante è responsabile per la condotta della truppa.

Art. 7 Pianificazione e condotta dell’impiego

Il comandante pianifica l’impiego d’intesa con il Corpo delle guardie di confine o la polizia.

Di regola, il capo militare comanda la truppa nell’impiego. Le deroghe sono regolate nel mandato.

Art. 8 Mezzi per l’impiego

Le autorità civili mettono a disposizione della truppa tutti i mezzi necessari e disponibili per l’adempimento del mandato.

Art. 9 Informazione

Prima e durante l’impiego, le autorità civili informano la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.

Esse insistono segnatamente sull’obbligo di conformarsi alle ingiunzioni della truppa e sulle conseguenze in caso di trasgressione.

Art. 10 Statuto dei militari

Il comandante può ordinare restrizioni adeguate all’impiego, segnatamente nell’ambito della tutela del segreto nonché dei congedi e della libera uscita.

Se l’impiego lo esige, possono essere ordinate ulteriori restrizioni.

Art. 11 Disposizioni finali

Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1997.