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513.75 OAMC

Ordinanza sull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera (OAMC)

del 21 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 ,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina l’impiego di mezzi militari per l’aiuto in caso di catastrofe in Svizzera.

Per mettere a disposizione mezzi militari in seguito a una catastrofe si applica l’ordinanza del 21 agosto 2013 2 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari.

Sono fatte salve le disposizioni previste da convenzioni particolari con gli Stati limitrofi per l’aiuto in caso di catastrofi transfrontaliere.

Art. 2 Principio

L’aiuto in caso di catastrofe può essere prestato quando un evento provoca perdite e danni che eccedono i mezzi e le possibilità delle autorità civili interessate e quest’ultime non sono più in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo.

Art. 3 Mezzi dell’aiuto militare in caso di catastrofe

L’aiuto militare in caso di catastrofe consiste:

  1. nel consigliare le autorità civili o gli organi da loro designati;
  2. nel mettere a disposizione materiale e installazioni;
  3. nell’impiego di truppe nonché di personale militare e civile dell’Aggruppamento Difesa.

Art. 4 Impiego della truppa

Un impiego della truppa entra in considerazione segnatamente per:

  1. salvare e proteggere persone e animali, nonché eventualmente beni;
  2. prestare aiuto alla popolazione isolata;
  3. contenere e prevenire l’estendersi della zona sinistrata nonché danni successivi;
  4. collaborare al ripristino provvisorio delle infrastrutture vitali;
  5. collaborare in occasione di evacuazioni;
  6. rinforzare o sostituire i mezzi civili.

Eccettuati i compiti surriferiti, la truppa non può essere impiegata per lavori di sgombero o di ripristino. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) decide in merito alle eccezioni.

Art. 5 Domanda d’aiuto

L’aiuto è prestato previa domanda.

La domanda d’aiuto dell’autorità civile deve contenere:

  1. indicazioni in merito all’aiuto di cui l’autorità civile ha bisogno;
  2. la prova che l’autorità civile non è in grado di far fronte ai suoi compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo;
  3. le firme delle persone competenti.

Art. 6 Procedura e decisione

L’autorità civile inoltra la sua domanda al Comando Operazioni (Cdo Op). Quest’ultimo prepara la decisione all’attenzione del DDPS.

Se per ragioni di tempo è richiesto un intervento rapido, il Cdo Op può ordinare l’aiuto militare in caso di catastrofe. Tali ordini devono essere sottoposti il più presto possibile al DDPS per decisione.

Quando è ordinato il servizio di difesa nazionale, il generale eletto decide in merito alle domande d’aiuto.

Art. 7 Genere dell’impiego

Gli impieghi ai sensi della presente ordinanza sono compiuti come servizio d’appoggio.

Art. 8 Competenze e rapporti gerarchici

L’autorità civile decide in merito all’impiego dei mezzi e al compito, d’intesa con il Cdo Op o, nel caso dell’articolo 6 capoverso 3, d’intesa con il generale.

Il Cdo Op o, nel caso dell’articolo 6 capoverso 3, il generale decide in merito al comandante dell’aiuto militare in caso di catastrofe competente per lo svolgimento del compito. Quest’ultimo comanda la truppa nell’impiego.

L’autorità civile assume l’intera responsabilità dell’impiego.

Art. 9 Materiale dell’esercito

Nell’impiego, la truppa dispone del materiale in sua dotazione.

La truppa può chiedere materiale supplementare per il tramite del Cdo Op.

Art. 10 Costi

L’aiuto in caso di catastrofe è di regola gratuito.

Il DDPS decide in merito alle eccezioni.

Art. 11 Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Il capo dell’esercito può emanare istruzioni tecniche.

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 29 ottobre 2003 3 sull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.