La presente ordinanza disciplina l’impiego di mezzi militari per l’aiuto in caso di catastrofe in Svizzera.
Per mettere a disposizione mezzi militari in seguito a una catastrofe si applica l’ordinanza del 21 agosto 2013 2 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari.
Sono fatte salve le disposizioni previste da convenzioni particolari con gli Stati limitrofi per l’aiuto in caso di catastrofi transfrontaliere.