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514.10

Ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM)

del 21 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 110 capoversi 3 e 4, 114 capoverso 3 e 150 capoverso 1
della legge militare del 3 febbraio 1995 1 (LM);
visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 2
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la consegna, il controllo, la manutenzione, il deposito, l’uso per scopi privati e la riconsegna dell’equipaggiamento personale dei militari e dell’equipaggiamento in prestito.

Art. 2 Competenza del DDPS

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina:

  1. l’acquisto dell’equipaggiamento personale;
  2. l’equipaggiamento personale dei militari in servizio di promovimento della pace;
  3. l’equipaggiamento personale dei militari di professione.

Il DDPS decide in merito alle domande per:

  1. portare all’estero oggetti d’equipaggiamento;
  2. indossare l’uniforme all’estero.

Art. 3 Entità

L’equipaggiamento personale comprende:

  1. l’armamento;
  2. il vestiario;
  3. il pacchettaggio;
  4. gli oggetti d’equipaggiamento speciali.

La Base logistica dell’esercito (BLEs) definisce in tabelle d’equipaggiamento l’entità dettagliata dell’equipaggiamento personale secondo i requisiti della funzione.

Capitolo 2 Consegna e custodia

Art. 4 Consegna

Il primo equipaggiamento personale è consegnato alle reclute conformemente alle tabelle d’equipaggiamento della BLEs.

In caso di riequipaggiamento, i militari ricevono gratuitamente oggetti d’equipaggiamento tecnicamente ineccepibili.

Se sussistono seri segni o indizi ai sensi dell’articolo 113 capoverso 1 LM che impediscono la consegna dell’arma personale, il Comando Istruzione esamina i motivi di tale impedimento.

La consegna degli oggetti d’equipaggiamento è iscritta nel libretto di servizio.

Art. 5 Custodia

L’equipaggiamento personale deve essere conservato in un luogo sicuro:

  1. presso il domicilio del militare;
  2. in un punto di ristabilimento (deposito).

Capitolo 3 Entrata in servizio

Art. 6 Stato ed entità in occasione dell’entrata in servizio

I militari entrano in servizio con l’equipaggiamento personale completo, pulito e idoneo all’impiego.

Prima di entrare in servizio:

  1. verificano se l’equipaggiamento personale è completo e in buono stato;
  2. sostituiscono o fanno riparare gli oggetti d’equipaggiamento mancanti o danneggiati; e
  3. fanno modificare o cambiare i capi d’uniforme che non sono più della misura giusta.

Gli organi incaricati della chiamata possono designare singoli articoli dell’equipaggiamento personale che non devono essere portati in servizio militare.

Il materiale civile che viene portato in servizio militare deve soddisfare le prescrizioni tecniche della BLEs.

Art. 7 Adattamento

L’equipaggiamento personale dei militari trasferiti, nuovamente incorporati o promossi in un’altra Arma o formazione di professionisti, un altro servizio ausiliario o un’altra funzione dev’essere adattato.

L’adattamento è iscritto nel libretto di servizio.

Capitolo 4 Controllo e ispezione

Art. 8 Controllo in servizio

L’equipaggiamento personale dei militari secondo il libretto di servizio è controllato durante il servizio militare.

Il controllo è eseguito dal comandante con personale proprio della truppa.

Art. 9 Ispezione delle armi

L’ispezione delle armi è eseguita dalla truppa:

  1. in quanto parte dell’istruzione nelle ultime due settimane della scuola reclute, in ogni caso dopo l’ultimo tiro di combattimento;
  2. nell’ultima settimana del servizio di perfezionamento della truppa.

L’ispezione è iscritta nel libretto di servizio.

Capitolo 5 Manutenzione e riparazione

Art. 10 Manutenzione

La manutenzione degli oggetti d’equipaggiamento personali è effettuata a spese della Confederazione. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.

Nel caso di cambi, riparazioni o sostituzioni di oggetti d’equipaggiamento personali imputabili a una grave negligenza o a un atto intenzionale da parte del militare, a carico di quest’ultimo possono essere fatturati al massimo il valore di sostituzione o i costi di manutenzione ai sensi dell’articolo 139 LM.

Ai militari che restituiscono oggetti d’equipaggiamento personali sporchi possono essere fatturate le spese di pulizia.

Art. 11 Riparazione di calzature militari

Le riparazioni di calzature militari (calzature d’ordinanza o calzature civili di qualità equivalente) sono eseguite da calzolerie civili. La BLEs gestisce un elenco delle calzolerie civili idonee ad eseguire questo tipo di riparazioni.

Quando nel luogo di stazionamento della truppa o in un raggio di 20 chilometri da esso non è disponibile alcuna calzoleria di cui al capoverso 1, possono eccezionalmente essere prese in considerazione altre calzolerie in grado di eseguire un lavoro impeccabile.

La BLEs definisce le tariffe di riparazione d’intesa con l’associazione svizzera di categoria «Fuss & Schuh».

Capitolo 6 Deposito, ritiro e recupero

Sezione 1 Deposito dell’equipaggiamento personale e dell’arma personale

Art. 12 Deposito di oggetti d’equipaggiamento senza arma personale

I militari che desiderano depositare il loro equipaggiamento personale o parti di esso inoltrano una domanda scritta debitamente motivata, allegando il libretto di servizio, al comandante di circondario competente.

Il comandante di circondario decide sulla base delle motivazioni contenute nella domanda se per il deposito viene riscossa una tassa o se è gratuito.

L’equipaggiamento personale deve essere depositato presso un punto di ristabilimento della BLEs. Viene eseguito un controllo degli oggetti d’equipaggiamento depositati.

Le spese di viaggio e di trasporto sono a carico del militare.

Art. 13 Deposito dell’arma personale

L’arma personale può essere depositata gratuitamente, senza indicare motivi, presso un punto di ristabilimento.

Le spese di viaggio e di trasporto sono a carico del militare.

Art. 14 Deposito in caso di cambiamento di domicilio

Se i depositanti cambiano domicilio, il comandante di circondario competente per il loro nuovo luogo di domicilio fa verificare se i motivi per una partecipazione ai costi sono mutati.

Art. 15 Domicilio all’estero in prossimità del confine svizzero

I militari che abitano all’estero in prossimità del confine svizzero e non fruiscono di un congedo per l’estero, devono depositare il loro equipaggiamento personale presso un punto di ristabilimento stabilito dalla BLEs.

La BLEs definisce quali oggetti d’equipaggiamento non devono essere depositati.

Sezione 2 Ritiro dell’equipaggiamento personale nonché ritiro e deposito cautelativi dell’arma personale

Art. 16 Ritiro e deposito dell’equipaggiamento personale in caso di trascuratezza o uso illecito

I militari che trascurano o usano in modo illecito l’equipaggiamento personale o parti di esso devono essere notificati al comandante di circondario competente per il luogo di domicilio del colpevole.

Dopo aver esaminato i fatti, il comandante di circondario ordina, se del caso, il ritiro dell’equipaggiamento personale e il suo deposito.

Almeno ogni tre anni la BLEs fa verificare dal comandante di circondario competente se le condizioni per il ritiro sono ancora valide.

Il Comando Istruzione decide in merito al ritiro definitivo o alla riconsegna dell’arma personale in caso di trascuratezza o uso illecito.

Il deposito in caso di trascuratezza o uso illecito avviene a pagamento.

Art. 17 Ritiro cautelativo dell’arma personale

Se sussistono seri segni o indizi di un impiego pericoloso o abusivo dell’arma personale secondo l’articolo 113 capoverso 1 LM, il comandante di circondario ordina il ritiro cautelativo dell’arma personale. Egli può incaricare il corpo di polizia cantonale di ritirare, alla sua attenzione, l’arma personale.

Se le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché i medici o gli psicologi curanti o incaricati di una perizia vengono a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, possono informarne il Comando Istruzione o il Servizio medico militare. I militari possono comunicare le pertinenti informazioni al loro comandante. In casi giustificati, quest’ultimo avvia immediatamente i provvedimenti necessari.

Se viene a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, il Comando Istruzione deve incaricare il comandante di circondario del ritiro cautelativo dell’arma personale. Deve indicare per scritto i motivi dell’incarico.

Se l’arma personale è stata ritirata a titolo cautelativo, l’organo che ha proceduto al ritiro la consegna senza indugio a un punto di ristabilimento.

L’organo che ha proceduto al ritiro informa senza indugio in merito al ritiro:

  1. il comandante di circondario; e
  2. il Comando Istruzione.

Il Comando Istruzione decide in merito al ritiro definitivo o alla riconsegna dell’arma personale.

Per il ritiro cautelativo non è riscossa alcuna tassa.

Art. 18 Deposito cautelativo dell’arma personale

Indicando i motivi, terzi che hanno accesso all’arma personale possono, in caso di segni o indizi giusta l’articolo 17 capoverso 1, consegnarla alla BLEs oppure alla polizia in vista del deposito cautelativo.

Se l’arma personale è stata depositata a titolo cautelativo, l’organo ricevente rileva l’identità della persona che consegna l’arma e si fa confermare per scritto i motivi del deposito dell’arma. Se l’arma è stata depositata presso la polizia, essa la consegna senza indugio a un punto di ristabilimento della BLEs.

L’organo ricevente informa senza indugio in merito al deposito:

  1. il militare interessato;
  2. il comandante di circondario; e
  3. il Comando Istruzione.

Per il deposito cautelativo non è riscossa alcuna tassa.

Il Comando Istruzione decide in merito al ritiro definitivo o alla riconsegna dell’arma personale.

Sezione 3 Recupero dell’equipaggiamento personale depositato

Art. 19

Il militare è responsabile del recupero tempestivo dell’equipaggiamento personale depositato in vista dell’adempimento degli obblighi fuori del servizio o prima dell’entrata in servizio per un servizio militare.

Capitolo 7 Uso per scopi privati

Art. 20 Uso dell’arma personale fuori del servizio

L’uso dell’arma personale fuori del servizio è autorizzato nei seguenti casi:

  1. l’arma personale può essere utilizzata per la partecipazione a esercizi di tiro fuori del servizio negli impianti di tiro riconosciuti dalle autorità militari cantonali competenti o negli impianti di tiro in campagna autorizzati dagli ufficiali federali di tiro competenti, nonché per la partecipazione a gare militari;
  2. può essere prestata a terzi per la partecipazione a esercizi di tiro fuori del servizio e a gare militari secondo la lettera a.

Art. 21 Uso dell’uniforme fuori del servizio

L’uso dell’uniforme fuori del servizio è autorizzato nei seguenti casi:

  1. partecipazione ad attività fuori del servizio secondo l’ordinanza del 26 novembre 20033 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello, nonché partecipazione ad attività secondo l’ordinanza del 29 ottobre 20034 sullo sport militare;
  2. in qualità di impiegato o incaricato dell’esercito o dell’amministrazione militare, se ciò è necessario nel quadro della collaborazione con la truppa o per eventi attinenti al servizio di truppa;
  3. manifestazioni politiche organizzate dalle autorità;
  4. eventi privati come balli degli ufficiali, cortei e manifestazioni storiche, fiere, matrimoni o funerali, previa autorizzazione del settore Tiro e attività fuori del servizio (TAFS) dell’Aggruppamento Difesa. La decisione definitiva spetta al settore TAFS, previa consultazione delle autorità militari cantonali.

Se il porto dell’uniforme è autorizzato, esso deve rispettare le prescrizioni militari.

Art. 22 Uso della maschera di protezione fuori del servizio

L’uso della maschera di protezione per scopi non militari è proibito.

Capitolo 8 Riconsegna e cessione in proprietà

Sezione 1 Riconsegna

Art. 23 Principio

Sono tenuti a riconsegnare l’equipaggiamento personale i militari:

  1. esentati dall’obbligo di prestare servizio militare in virtù dell’articolo 18 LM;
  2. che sono congedati per un soggiorno all’estero;
  3. dichiarati inabili al servizio;
  4. esclusi dal servizio militare in virtù degli articoli 22 e 22a LM o dell’articolo 35 del Codice penale militare del 13 giugno 19275 (CPM);
  5. esclusi dall’esercito in virtù dell’articolo 48 o 49 CPM;
  6. ammessi al servizio civile in virtù dell’articolo 1 della legge del 6 ottobre 19956 sul servizio civile;
  7. assegnati ai non incorporati in quanto aventi doppia cittadinanza; o
  8. prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare.

L’equipaggiamento personale dei militari deceduti deve essere riconsegnato dagli eredi.

L’equipaggiamento personale è riconsegnato presso un punto di ristabilimento.

La riconsegna è iscritta nel libretto di servizio.

Art. 247 Convocazione a riconsegnare l’equipaggiamento personale

Nel caso di proscioglimento ordinario dall’obbligo militare, i militari di truppa e i sottufficiali vengono convocati dal comandante di circondario competente a riconsegnare l’equipaggiamento personale.

In tutti gli altri casi la convocazione a riconsegnare l’equipaggiamento personale è emanata dalla BLEs.

Art. 25 Termini e domande di differimento

I termini per la riconsegna dell’equipaggiamento personale sono definiti dalla BLEs.

Di regola il termine è di almeno dieci giorni. In casi eccezionali può essere ordinata una riconsegna immediata.

Il comandante di circondario competente o la BLEs decidono in merito alle domande di differimento.

Sezione 2 Cessione in proprietà

Art. 26 Principio

Gli oggetti d’equipaggiamento possono essere ceduti in proprietà ai militari prosciolti dall’obbligo militare, dichiarati inabili al servizio, esentati dal servizio, beneficiari di un congedo per l’estero oppure assegnati ai non incorporati aventi doppia cittadinanza.

Per i militari in ferma continuata, le regolamentazioni sono applicabili per analogia alla riconsegna dell’equipaggiamento.

La cessione dell’equipaggiamento personale è gratuita, fatti salvi gli articoli 29 e 30.

Art. 27 Oggetti esclusi

I seguenti oggetti sono esclusi dalla cessione in proprietà:

  1. la maschera di protezione;
  2. gli equipaggiamenti con colori mimetici.

Il DDPS può escludere ulteriori oggetti dalla cessione in proprietà per motivi legati alle scorte o alla manutenzione.

Art. 28 Persone escluse

I militari non ricevono in proprietà alcun oggetto d’equipaggiamento se:

  1. sono stati esclusi dal servizio militare in virtù degli articoli 22 e 22a LM o dell’articolo 35 CPM8; se al momento del proscioglimento è pendente una procedura d’esclusione, il Comando Istruzione decide in merito alla cessione in proprietà degli oggetti d’equipaggiamento;
  2. sono stati esclusi dall’esercito in virtù dell’articolo 48 o 49 CPM; se al momento del proscioglimento è pendente una procedura d’esclusione, il Comando Istruzione decide in merito alla cessione in proprietà degli oggetti d’equipaggiamento; o
  3. sono ammessi al servizio civile in virtù dell’articolo 1 della legge del 6 ottobre 19959 sul servizio civile.

Chi è stato dichiarato inabile al servizio giusta i numeri NM IV (R) o NM
2460–2550, 2580–2621, 2691, 2700–2733, 2750, 2770, 2800–2902, 2940–2970, 3060–3074, 3910, 3920 e 3930 della Nosologia Militaris (NM), documentazione 59.10, non può diventare proprietario di un’arma personale.

Art. 29 Cessione del fucile d’assalto

Quando lasciano l’esercito, i militari ricevono in proprietà il fucile d’assalto se:

  1. hanno diritto all’equipaggiamento personale o a parti di esso (art. 26 e 28);
  2. 10 negli ultimi tre anni civili hanno effettuato quattro esercizi federali con la relativa arma e li hanno fatti iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari; e
  3. presentano un permesso d’acquisto di armi valido per il fucile d’assalto giusta l’articolo 8 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199711 sulle armi (LArm).

Il fucile d’assalto è ceduto in proprietà ai militari contro pagamento di un contributo di 100 franchi.

Prima della cessione, il fucile d’assalto è trasformato dalla BLEs in un’arma da fuoco semiautomatica per il tiro colpo per colpo.

In linea di principio l’arma personale ceduta in proprietà è quella che era stata assegnata. In funzione delle scorte di armi e in via eccezionale può essere ceduta in proprietà un’arma di un altro tipo. 12

Art. 30 Cessione della pistola

Quando lasciano l’esercito, i militari ricevono in proprietà una pistola, senza attestato di tiro, se:

  1. hanno diritto all’equipaggiamento personale o a parti di esso (art. 26 e 28); e
  2. presentano un permesso d’acquisto di armi valido per la pistola giusta l’articolo 8 capoverso 1 LArm13.

La pistola è ceduta in proprietà ai militari contro pagamento di un contributo di 30 franchi.

In linea di principio l’arma personale ceduta in proprietà è quella che era stata assegnata. In funzione delle scorte di armi e in via eccezionale può essere ceduta in proprietà un’arma di un altro tipo. 14

Art. 31 Registrazione

In caso di cessione in proprietà del fucile d’assalto o della pistola, la BLEs rileva i seguenti dati:

  1. cognome e nome dell’avente diritto;
  2. numero AVS15;
  3. indirizzo;
  4. numero dell’arma; e
  5. anno della cessione.

I dati sono conservati per almeno venti anni.

L’arma è contrassegnata come proprietà privata mediante una «P».

Art. 32 Iscrizione nel libretto di servizio

La cessione degli oggetti d’equipaggiamento personale è iscritta nel libretto di servizio.

Art. 33 Diritto applicabile

Dal momento della cessione in proprietà dell’arma personale sono applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi. I militari sono informati al riguardo dalla BLEs.

Capitolo 9 Equipaggiamento per membri di altre organizzazioni

Art. 34 Corpo delle guardie di confine

I membri del Corpo delle guardie di confine possono ottenere, nella misura in cui lo consentono le scorte, il loro equipaggiamento personale completo o parti di esso dalle scorte dell’esercito.

Art. 35 Organizzazioni cantonali e comunali della protezione della popolazione

Le organizzazioni cantonali e comunali della protezione della popolazione e le organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche possono ottenere in prestito, nella misura in cui lo consentono le scorte, gli oggetti d’equipaggiamento seguenti:

  1. il vestiario;
  2. il pacchettaggio.

La BLEs definisce quali oggetti d’equipaggiamento vengono consegnati.

Art. 36 Protezione civile

Le persone tenute a prestare servizio di protezione civile possono ottenere, nella misura in cui lo consentono le scorte, le scarpe d’ordinanza definite dalla BLEs dalle scorte dell’esercito.

Capitolo 10 Disposizioni finali

Art. 37 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 5 dicembre 200316 sull’equipaggiamento personale dei militari,
  2. l’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 200317 sull’equipaggiamento personale dei militari.

Art. 38 Disposizione transitoria

Se negli anni 2019–2020 i militari lasciano l’esercito con uno o due anni di anticipo sulla base del diritto militare vigente dal 1° gennaio 2018 e la condizione di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera b non è soddisfatta o non lo è completamente, al momento di lasciare l’esercito ricevono in proprietà un fucile d’assalto unicamente se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettere a e c e se sono in grado di presentare una domanda approvata dalla BLEs per la cessione del fucile d’assalto.

Art. 39 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.