Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA e della DARUE possono essere comunicati alle seguenti autorità per l’adempimento dei loro compiti legali:
- autorità competenti dello Stato di domicilio o d’origine;
- altre autorità cantonali e federali di giustizia e polizia, nonché le autorità competenti per l’esecuzione della presente legge;
- autorità estere di polizia, di perseguimento penale e di sicurezza, nonché gli uffici di Europol e Interpol.
Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA e della DARUE possono essere resi accessibili alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali, alle autorità di polizia cantonali nonché alle autorità doganali per mezzo di una procedura di richiamo.
Tutti i dati della DEBBWA e della DAWA possono essere resi accessibili ai servizi competenti dell’amministrazione militare e ai servizi competenti per l’esecuzione della legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti per mezzo di una procedura di richiamo.
L’Ufficio centrale comunica senza indugio ai servizi competenti dell’amministrazione militare le nuove registrazioni nella DEBBWA di militari e persone soggette all’obbligo di leva cui è stata revocata o rifiutata un’autorizzazione oppure sequestrata un’arma. La comunicazione al sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN) avviene per mezzo di una procedura automatizzata.
L’Ufficio centrale comunica senza indugio all’autorità competente del Cantone di domicilio le nuove registrazioni nella DAWA di militari e persone soggette all’obbligo di leva cui l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo, o cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito. La comunicazione ai sistemi d’informazione del Cantone di domicilio competente di cui all’articolo 32 a capoversi 2 e 3 avviene per mezzo di una procedura automatizzata.
I dati della DEWS sono comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata.
I dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 32 a capoverso 3 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, alle autorità di polizia cantonali, all’Ufficio federale di polizia (fedpol) nonché alle autorità doganali e ai servizi competenti dell’amministrazione militare per l’adempimento dei loro compiti legali.
Il Consiglio federale disciplina in quale misura i dati devono essere comunicati alle autorità federali e cantonali, nonché il controllo, la conservazione, la rettifica e la cancellazione dei dati.