(art. 32
c LArm)
Ai fini dell’esecuzione della legislazione sulle armi, le seguenti autorità possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DARUE, della DANTRAG e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo:
- fedpol;
- le autorità cantonali di polizia;
- le autorità doganali.
Fedpol può accedere ai dati della DEBBWA e della DAWA per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale concernenti i precursori di sostanze esplodenti, di verificare tali autorizzazioni e di trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti.
Inoltre le autorità seguenti possono accedere ai dati della DEBBWA per mezzo di una procedura di richiamo:
- la Base logistica dell’esercito;
- l’Ufficio dell’uditore in capo;
- lo Stato maggiore di condotta dell’esercito;
- la Sicurezza militare;
- la Protezione delle informazioni e delle opere;
- i comandi di circondario cantonali.
La Polizia giudiziaria federale e la Cooperazione internazionale di polizia di fedpol possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dalla legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, dal Codice di procedura penale e dalla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.
Le autorità di perseguimento penale cantonali possono essere autorizzate ad accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dal Codice di procedura penale.
Ai dati della DEWS può accedere unicamente l’Ufficio centrale Armi.
Le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della LArm possono accedere ai dati dei sistemi d’informazione elettronici sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco fino a dieci anni dopo la distruzione dell’arma. Le autorità che operano nell’ambito della prevenzione o del perseguimento di reati possono accedere a tali dati fino alla loro cancellazione.
I dettagli dei diritti d’accesso sono disciplinati nell’allegato 3.