Lexipedia

514.546.1

Regolamento
d’esame per il permesso di porto di armi

del 21 settembre 1998 (Stato 1° gennaio 1999)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l articolo 27 capoverso 2 lettera c della legge del 20 giugno 1997 1 sulle armi,

ordina:

Art. 1 Scopo dell’esame

L’esame per il permesso di porto di armi ha lo scopo di accertare se il candidato dispone delle conoscenze speciali teoriche e pratiche che garantiscano un sicuro porto di armi.

Art. 2 Organizzazione

L’esame consta di una parte teorica e di una pratica. La parte teorica si svolge in forma scritta.

L’esame è affidato a esperti ufficiali.

L’Ufficio centrale Armi elabora i documenti per l’esame e li mette a disposizione dei Cantoni. Elabora direttive, in particolare sull’esecuzione e sulla valutazione degli esami.

Art. 3 Esame teorico

L’esame teorico dura un’ora e verte:

  1. sulle disposizioni del Codice penale2 riguardanti il diritto in materia di legittima difesa e stato di necessità nonché i reati contro la vita e l’integrità della persona;
  2. sulle disposizioni legali federali concernenti il diritto in materia di armi e su quelle cantonali emanate in virtù di esse;
  3. sui tipi di armi e munizioni;
  4. sulle misure di sicurezza e sul modo di comportarsi quando si porta un’arma.

Sull’esito dell’esame teorico è redatto un attestato.

Art. 4 Esame pratico

L’esame pratico verte:

  1. sulla padronanza del maneggio di armi, in particolare la manipolazione per caricare e scaricare nonché per assicurare e disassicurare;
  2. sul tiro e sulla padronanza del maneggio di armi nel tiro.

Sull’esito dell’esame pratico è redatto un attestato. Gli esperti vi motivano la decisione sull’esame.

Art. 5 Valutazione

Ogni parte dell’esame è valutata con la menzione sufficiente o insufficiente.

L’esame è considerato superato se entrambe le parti sono state valutate con la menzione sufficiente.

Ogni parte dell’esame può essere ripetuta al massimo due volte.

Art. 6 Conservazione

Le competenti autorità conservano i documenti d’esame e i risultati per dieci anni.

Art. 7 Rimedi giuridici

La decisione sull’esame può essere impugnata mediante ricorso.

La procedura è retta dal diritto amministrativo cantonale.

Art. 8 Esecuzione

I Cantoni eseguono il presente regolamento. Per l’esecuzione degli esami fanno capo a esperti ufficiali.

Possono effettuare gli esami insieme ad altri Cantoni.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.