Sono approvati:
- Il Protocollo dell’8 giugno 19773 aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), con le riserve seguenti:1.Riserva sull’articolo 57:I disposti del paragrafo 2 dell’articolo 57 creano obblighi per i comandanti solo dal livello del battaglione o del gruppo. Sono determinanti le informazioni di cui dispongono i comandanti al momento della loro decisione.2.Riserva sull’articolo 58:Considerando che l’articolo 58 contiene l’espressione «in tutta la misura praticamente possibile», i capoversi a e b verranno applicati con riserva delle esigenze della difesa nazionale.
- Il Protocollo dell’8 giugno 19774 aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II).
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare questi protocolli, con le riserve surriferite.