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518.52

Decreto federale
che approva i Protocolli aggiuntivi
alle Convenzioni di Ginevra

del 9 ottobre 1981 (Stato 9 ottobre 1981)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 8 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 1981 2 ,

decreta:

Art. 1

Sono approvati:

  1. Il Protocollo dell’8 giugno 19773 aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), con le riserve seguenti:1.Riserva sull’articolo 57:I disposti del paragrafo 2 dell’articolo 57 creano obblighi per i comandanti solo dal livello del battaglione o del gruppo. Sono determinanti le informazioni di cui dispongono i comandanti al momento della loro decisione.2.Riserva sull’articolo 58:Considerando che l’articolo 58 contiene l’espressione «in tutta la misura praticamente possibile», i capoversi a e b verranno applicati con riserva delle esigenze della difesa nazionale.
  2. Il Protocollo dell’8 giugno 19774 aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II).

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare questi protocolli, con le riserve surriferite.

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a riconoscere, giusta l’articolo 90 paragrafo 2 del Protocollo I, di pieno diritto e senza accordo speciale, rispetto ad ogni altra Alta Parte contraente che accetti tale obbligo, la competenza della Commissione internazionale di accertamento dei fatti per indagare sulle denunzie di detta altra Parte contraente.

Art. 3

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. c Cost. 5 ).